AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.85
Data decisione, Autorità:
04.05.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00085
Lugano
4 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000 del
Comune di
__________, __________,
rappr. da:
Municipio di __________, __________ __________,
(avv. __________
__________ __________, __________ __________),
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato che
nega l'approvazione della zona residenziale estensiva prevista in località
__________ dal PR di __________;
viste le
osservazioni 11 gennaio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nella
seduta del 1° aprile 1996 il Consiglio comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del PR, istituendo in particolare una zona edificabile RE
(residenziale estensiva), di ca. 18'000 mq, in località _________. Il comparto,
inserito nelle SAC dal PD, è costeggiato a valle dalla strada cantonale.
b. Con
ris. gov. 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione,
sospendendo la decisione in merito al citato azzonamento: secondo il Governo,
la soluzione adottata, oltre a tralasciare l'aspetto relativo al compenso
agricolo, si poneva in contrasto con l'art. 15 LPT. Il comune é quindi stato invitato
ad esprimersi in merito all'intenzione di non tutelarla.
c. Preso
atto delle osservazioni del comune, che ribadiva, approfondendole, le ragioni
alla base della sua scelta pianificatoria, con ris. gov. 14 novembre 2000, n°
_________, il Governo ne rifiutava l'approvazione.
d. Avverso
tale decisione, il comune di _________ insorge ora davanti al TPT, postulandone
l'annullamento: censurando una violazione della propria autonomia e
ripercorrendo lo sviluppo insediativo del comparto, esso critica i motivi
addotti dal Governo, ritenendoli completamente estranei alla realtà locale.
Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame.
e. In
data 13 marzo 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente
che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo
1995).
In
concreto, la legittimazione attiva del comune, giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a)
LALPT è pacifica.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.)
sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o
federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla
regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale
(DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16
della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid.
2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio
di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia
226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in
part. 55).
3.1 A norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni
idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente
necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15
LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso,
a priori. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e
in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si
imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più
zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere
valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle
altre idoneità.
Spesso
non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono
effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla
costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già
largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei
prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid.
5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
3.2 L’idoneità
va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua
attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi
pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett.
b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività
lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica,
preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e
b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
3.3 Per
stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano
in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a
tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà
inoltre conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il
principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata
per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne
consegue; la creazione di piccole zone lontano
dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura
contraria al diritto federale. Va tuttavia considerato che il criterio della
preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può
assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere
l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che
incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si
dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
3.4 Il
requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare
determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo
solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di
terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva
l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di
sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la
contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15
LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi
dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno
della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo
delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il
fabbisogno per i prossimi quindici. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione
del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è
che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla
popolazione pronosticata.
Una volta
fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da
stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale
federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di quindici anni, poteva essere accettato quale principio
pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della
zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se
dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da
contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale
ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui
si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
4.1. In
concreto, ritenuto che dall'esame degli atti non emergono motivi per non
considerare il comparto di per sè idoneo all'edificazione, occorre anzitutto
analizzare la sussistenza del requisito di cui all'art. 15 lett. a) LPT.
L'assenza di una preesistente ampia edificazione costituisce infatti il motivo
principale della mancata conferma dell'attribuzione al territorio edificabile
del comparto in questione. Il comune ritiene al proposito che i motivi addotti
dal Consiglio di Stato, che ricalcano la giurisprudenza citata al considerando
3.3, siano destituiti di qualsiasi fondamento, in quanto validi tutt'al più in
teoria, ma del tutto avulsi dalla realtà locale: l'azzonamento proposto per
l'area in questione, destinata de facto alla residenza ed all'espletamento di
attività artigianali, si imporrebbe infatti per completare uno sviluppo che si
è andato delineando a partire dagli anni '50 e che soltanto a causa di errori
di pianificazione non è stato consolidato in una zona edificabile. I motivi
alla base della scelta pianificatoria andrebbero quindi ricercati nella volontà
di indirizzare in modo ordinato lo sviluppo del comparto, che avrebbe ormai
assunto le caratteristiche di una piccola frazione. Inoltre, "(…)
considerato che comunque il Comune, per obblighi di legge, dovrà effettuare
l'investimento per l'allacciamento degli edifici esistenti alla rete delle
canalizzazioni, l'inclusione del comparto "_________o" nella zona
edificabile riflette (…) un evidente interesse pubblico immediato a livello
finanziario, il che - nell'attuale situazione delle finanze pubbliche - deve
essere debitamente tenuto in considerazione" (cfr. osservazioni del
comune luglio 1998).
4.2 Per
rispondere a tali critiche occorre anzitutto rilevare che, dal profilo
insediativo, la zona in oggetto, di ca. 18'000 mq, è situata circa 300 ml prima
della biforcazione che, per chi proviene da _________, porta al nucleo di
_________ e dista almeno 700 ml dalla zona edificabile più vicina. Fatta
astrazione per la cesura costituita dalla cantonale, che delimita l'area a
valle, essa è circondata da terreni agricoli e dal bosco. Il comparto, che
digrada leggermente a nord, conta una ventina di edifici, di cui sette
utilizzati per la residenza primaria, tre per quella secondaria e due adibiti
ad attività artigianali (garage, officina, lavaggio automobili). Le altre
costruzioni possiedono per lo più carattere accessorio o agricolo. Da notare
che solo il gruppo formato da sei costruzioni, posto nord, in posizione
leggermente rialzata, forma l'abbozzo di un antico e minuscolo nucleo
insediativo. Per il resto, salvo tre edifici - collocati in forma dispersa ad
est ed attorniati da una superficie inedificata di ca. 6500 mq -, le rimanenti
costruzioni risultano sparpagliate alla rinfusa nella parte centrale della
zona. Il comparto è servito da una stradina agricola, che, partendo dalla
cantonale, ne costeggia il perimetro.
In base a
questi elementi si deve convenire che in concreto il presupposto di una
preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a) LPT, non è
adempiuto. Esaminando la struttura del comprensorio, si evince infatti come il
comparto in questione non presenti quelle caratteristiche insediative minime
per poter assurgere a zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT: le
costruzioni che lo compongono non appaiono come un gruppo di edifici raccolti,
formanti un’unità coerente, chiaramente localizzata e distinta, e rispondente
ad un disegno unitario. Tutt'altro: salvo l'abbozzo del nucleo antico a nord,
nella struttura e nell'organizzazione degli edifici esistenti manca qualsiasi
ordine insediativo. Si deve quindi concludere che nel complesso l'area
edificabile, istituita dal comune in località _________, rappresenta
precisamente quel tipo di piccola zona, comprendente sparuti gruppetti di
edifici e avulsa dal contesto insediativo vero e proprio, che il diritto della
pianificazione del territorio condanna recisamente. Per tutti questi motivi le
censure del comune non meritano conferma.
4.3 Resta quindi da esaminare se l’edificabilità di questi terreni
s’impone per soddisfare le esigenze edificatorie del comune nei prossimi
quindici anni (art. 15 lett. b LPT). L’eccessivo dimensionamento delle zone
edificabili del PR all’esame costituisce infatti l'ulteriore motivo della
mancata tutela della scelta del comune.
Dal
rapporto di pianificazione risulta che il nuovo PR di _________ è dimensionato
per una contenibilità teorica di circa 3’250 unità insediative, ciò che
corrisponde a quasi la triplicazione della situazione attuale che conta 1166
unità insediative.
Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe
quindi verificare, nei prossimi 10,15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento
del 278% della popolazione attuale. Situazione questa difficilmente
ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica,
registrata nel comune negli ultimi decenni, rende altamente improbabile
l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato
dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel
comune è passata da 521 unità nel 1970 a 582 nel 1980 e a 712 nel 1990, pari
quindi ad un aumento del 22,3% nell’ultimo decennio. Aumenti questi ben lontani
da quello pronosticato per i prossimi 10-15 anni dal nuovo PR. Anche nelle
ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo decennio la popolazione
del comune di _________ triplichi.
Importante
inoltre rilevare che da un lato la contenibilità è stata calcolata considerando
un grado di attuazione del 50%, ossia un valore molto basso rispetto agli
usuali parametri, e che dall'altro il comune ha tolto l’indice di sfruttamento
massimo (reinserito d’ufficio dal Consiglio di Stato almeno per la zona
residenziale estensiva (RE e RSE vedi decisione impugnata pag. 23), ciò che
comporta pure un considerevole aumento del potenziale edificatorio. In simili
circostanze, altro non si può concludere che l’assegnazione della zona
_________ al comparto edificabile non risponde evidentemente ai precetti degli
art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e nel contempo è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b
LPT. La sua adozione da parte del comune è quindi contraria al diritto federale
(cfr. DTF 114 Ia 255) e pertanto non può trovare conferma in questa sede.
Inoltre ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata
giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad
impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo
vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton
Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993 e giurisprudenza ivi menzionata: DTF
117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
5.1 Per una completa ponderazione degli interessi in gioco deve
tuttavia essere ancora verificato se esistono altre ragioni a supporto
dell’impugnata risoluzione.
A mente
di questo Tribunale, oltre al problema del sovradimensionamento, ci sono anche
motivi di natura agricola, che concorrono a giustificare lo stralcio del
comparto all’esame dalla zona edificabile. Secondo le
norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole, queste comprendono,
giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. a) LPT, i terreni idonei all'utilizzazione
agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere
utilizzati dall'agricoltura (lett. b); per quanto possibile devono essere
delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett.
a) LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di
mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno
subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente
importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una
serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza
di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la
protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime
generazioni). Ciò non significa consacrazione di un'aprioristica preminenza
dell'interesse agricolo, ma riconoscimento della sua importanza nella
ponderazione dei contrapposti interessi.
5.2 Il
legislatore ticinese ha avvertito la gravità del problema prescrivendo, nella
Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr), la conservazione,
per quanto possibile e purché non vi si oppongano interessi prevalenti, dei
terreni idonei all'agricoltura. Ai sensi di tale legge la zona agricola
comprende, oltre le SAC e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla
foraggicoltura di prima e seconda priorità, anche i terreni agricoli sussidiari
che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 5
lett. c LTAgr). Né la legislazione cantonale né quella federale, e tanto meno
la giurisprudenza, prescrivono di attribuire alla zona agricola solo i comparti
territoriali fertili, vasti e pianeggianti. Certo, questi, ed in particolare le
aree SAC, sono i primi da inserire in zona agricola. Anche terreni meno idonei
possono però senz’altro esservi inclusi. Orbene nel caso concreto la mancata
inclusione del comparto all’esame nella zona RE trova conferma sia nel fatto
che più della metà della sua superficie è formata da ampie superfici contigue
perfettamente idonee all'agricoltura, (mapp. n° __________ e __________e mapp.
n° __________, __________, -), sia nelle indicazioni del
PD, che attribuisce tutta l’area alla zona SAC (“superfici di avvicendamento
culturale”; scheda di coordinamento 3.1 e 10.1). Considerate queste
indicazioni, l’operato governativo ossequia la legislazione cantonale sul
territorio agricolo. L’art. 5 lett. a LTAgr. prevede infatti che i terreni di
cui alla scheda di PD n° __________.__________devono essere inseriti in zona
agricola.
- Per tutti questi motivi il ricorso
viene respinto e la decisione impugnata confermata.
Le spese
e la tassa di giudizio seguono la soccombenza: tuttavia, poiché il comune è
comparso in causa per motivi attinenti alla sua funzione e non per tutelare i
suoi particolari interessi, si prescinde dal loro prelievo.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano spese né tassa di giudizio.
Non
vengono assegnate ripetibili.
- Intimazione: - Comune di _________ rappr. da avv.
__________ __________, ____________________,
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster