AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.67
Data decisione, Autorità:
19.07.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00067
Lugano
19 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del __________ novembre 2000
di
-
__________ __________, __________,
-
CE fu __________ __________,
__________,
1.,2. avv.
__________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________ (____________________),
viste le
osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11 maggio
2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del
territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il
13 settembre 1977 con le risoluzioni n. ___e ________. Integrato da
alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in
seguito sottoposto a revisione generale () adottata dal Consiglio
comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro
il nuovo PR è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor _________
_________, proprietario del mapp. n. _________ RFD di _________, che si è visto
confermare il vincolo AEP (asilo comunale), che già gravava il proprio fondo
con il vecchio ordinamento pianificatorio, in vista dell'ampliamento
dell'adiacente scuola materna. Il terreno interessato, edificato con
un'abitazione monofamiliare, è situato sul lato nord di via _________ e confina
da un lato con la part. n. _________, sulla quale sorge detto asilo comunale,
dall'altro lato con il mapp. n. _________, anch'esso inserito parzialmente in
zona AEP.
Ritenuto
come tale vincolo non appaia più giustificato, giacché lo sviluppo demografico
pronosticato per il vecchio PR non ha poi trovato riscontro nei fatti e il
pronostico per quello nuovo non sarebbe realistico e tale da far ritenere
necessario un ampliamento della struttura scolastica esistente, il quale,
semmai, potrebbe essere attuato, a suo dire, utilizzando la superficie non
ancora edificata del fondo comunale, chiede l'esclusione del proprio terreno
dalla zona AEP.
c. Con
decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il _________ e
respinto il ricorso del signor _________. L'autorità governativa ha in
particolare sottolineato come nel caso delle scuole per l'infanzia, in
considerazione della loro connessione funzionale con le aree residenziali, che
comporta quindi un'ubicazione entro un raggio ragionevole dalla maggior parte
delle abitazioni, la riserva di aree per garantire uno sviluppo delle strutture
pubbliche esistenti sia di fondamentale importanza. Ciò, quand'anche
l'evoluzione demografica pronosticata per il comparto residenziale in cui esse
sono inserite si realizzi oltre l'orizzonte temporale del PR in esame.
d. Dissentendo
da tale decisione, la signora _________ _________ e la CE fu _________
_________, divenute proprietarie del fondo in oggetto, in quanto succedute
frattanto al signor _________ _________, sono insorte davanti al TPT. Nella
sostanza ripropongono le censure e le argomentazioni già sollevate in prima
istanza, avanzando inoltre alcuni dubbi circa la fattibilità finanziaria
relativa all'ampliamento dell'asilo.
e. Nelle
rispettive risposte, il Comune e la Divisione della pianificazione territoriale
del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione integrale del
ricorso con argomentazioni che verranno all'occorrenza riprese nei considerandi
di diritto.
f. In
data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, all'occasione
della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
g. Il
26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad esperire un sopralluogo.
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei
fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di
Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta
l'art. 75 della (nuova) Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante
verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
Il principio fondamentale secondo cui scopo essenziale della
pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio” (art. 75 Cost.) viene ripreso e
sviluppato dalla LPT. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con
misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A
questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei
bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali
della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve
garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia
mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in
esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi,
permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli
impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata
un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni
regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili
alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero,
evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della
vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
4.1. Una
restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è
particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un
interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità,
non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena
indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia
249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso
di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze
giurisdizionali del TPT. L'azzonamento della superficie in contestazione ed il
vincolo a cui è sottoposta è infine palesemente sorretto da una base legale
(art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT).
L'oggetto
del contendere si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un
interesse pubblico a sostegno del vincolo e del rispetto del principio della
proporzionalità.
4.2. Il
concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve in una con la
società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976
pag. 362, cit. in Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung
n°. 57). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità
dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse
pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua
adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla
collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34). Non
occorre invece che il bisogno sia immediato.
Per
quanto attiene specificatamente alle zone AP/EP occorre fare le seguenti
considerazioni d’ordine generale. E’ nella natura dei piani regolatori di tener
conto degli sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15 lett.
b LPT; DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni altra
fascia di utilizzazione delimitata da essi (DTF 109 Ia 267 consid. 4a). Come la
giurisprudenza federale ha ripetutamente precisato, l’interesse pubblico può
anche risiedere in bisogni futuri della collettività. Occorre però che la
pianificazione “indichi con la massima esattezza possibile il fine
perseguito e che la previsione formulata abbia una certa verosimiglianza di
avverarsi” (DTF 113 Ia 464; cfr. pure 114 Ia 339 seg. consid. 2d). Per
prima cosa dev’essere specificato con sufficiente chiarezza quale opera d’uso
comune dev’essere realizzata sul fondo vincolato; deve quindi essere reso
plausibile che la realizzazione di quell’opera, su quel preciso fondo risponde
a un bisogno della collettività prevalente sull’interesse del privato a
liberamente disporre della sua proprietà. Il bisogno dev’essere dunque
sufficientemente individuato e dimostrato. Non è per contro ammesso invocare un
generico interesse pubblico al fine di dar corso ad un indiscriminato
accaparramento di terreni, per non meglio specificate e ancor meno dimostrate
esigenze future.
La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che se attente analisi e prognosi,
effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio,
comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche,
la fissazione di zone AP-EP non è censurabile. Che l'esecuzione delle opere
prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo non è motivo sufficiente
per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta all'istituzione delle
zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse discusso da lungo
tempo senza averle mai realizzate (RDAT II 1993, n. 37, p. 96).
- Le
ricorrenti sostengono che in concreto non vi è nessun bisogno di mantenere il
vincolo che permetta di realizzare l'ampliamento della scuola materna, ritenuto
che l'incremento della popolazione previsto dal _________, vale a dire dagli
attuali 6'500 a ca. 11'400 abitanti, non è realistico se paragonato con
l'evoluzione demografica degli ultimi trent'anni nel comune, che marca
addirittura una tendenza di lieve segno negativo.
Inoltre,
nella pur denegata ipotesi in cui questa struttura si rivelasse necessaria,
ritengono che le dimensioni del fondo comunale (3032 mq), di cui attualmente
749 edificati, consentano appieno un ampliamento del manufatto, senza per
questo dover ricorrere all'acquisizione dei fondi privati limitrofi.
5.1. Nella relazione tecnica del Piano Regolatore, il pianificatore del
comune ha calcolato il fabbisogno di superfici per infrastrutture pubbliche
secondo i parametri dell’ORL. Quale dato di partenza si sono ritenuti 11'300
abitanti, vale a dire la valutazione della popolazione teorica che la
disponibilità edificatoria del PR può consentire, calcolata con un grado di
attuazione oscillante tra il 70 e l'80 % (cfr. Rapporto di pianificazione,
pagg. 61 e 62).
Orbene, i
calcoli eseguiti tenendo conto di questa variabile (popolazione teorica) danno
un fabbisogno in superficie edificabile per le scuole dell'infanzia che varia
da un minimo di 9'040 mq ad un massimo di 13'560 mq (cfr. tabella
A, allegato A.3a Rapporto di Pianificazione). Di conseguenza, a tale scopo è
stata vincolata a _________ una superficie globale di 10'884 mq, che
comprende le aree dei terreni ove sorgono le due attuali scuole materne (la
sede di via __________ con le sue 4 sezioni, quella di via _________, 3
sezioni), la conferma dell'area per l'ampliamento della sede di via _________
(altre 3 sezioni) e infine un'area per una nuova sede in via _________ (5
sezioni).
5.2. Le
contestazione ricorsuali non vertono tanto sull’applicazione dei parametri
previsti dalle direttive ORL (sui quali anche codesto Tribunale avrebbe ben
poco da dire, trattandosi di una materia eminentemente tecnica), quanto sui
dati della popolazione utilizzati per i calcoli.
Esaminiamo
in primo luogo l’evoluzione della popolazione residente.
5.3. La
popolazione residente a _________ a fine 1998 assommava a 6'040 abitanti. La
stessa, dopo un periodo di forte progressione, ha conosciuto nei decenni sotto
il regime del vecchio PR un lungo periodo di stagnazione, caratterizzato da una
trascurabile fluttuazione del tasso d'incremento. Difatti già dalla metà degli
anni '70 il comune contava una popolazione di poco superiore ai 6'000
residenti.
Il PR
approvato nel 1977 (concepito quindi in anni di forte sviluppo edilizio e
demografico) rifletteva con evidenza il dinamico andamento della popolazione di
_________ nel periodo precedente, prevedendo quindi una capacità teorica di
10'400 abitanti a pieno sfruttamento delle possibilità edificatorie. Questa
impostazione ha avuto come conseguenza che gran parte del territorio comunale
si presentasse già largamente edificato ed urbanizzato a tal punto che con il
nuovo PR non fosse praticabile un'adeguata correzione attraverso un
significativa opera di dezonamento. Considerato inoltre l'obiettivo della
densificazione razionale degli insediamenti promossa dal PD, che in principio
favorisce un aumento della capacità insediativa della zona edificabile, il
_________ è risultato considerevolmente sovraddimensionato: la capacità teorica
delle possibilità edificatorie risultando quindi di 11'300 abitanti,
rappresenterebbe un possibile aumento di circa 186 % della popolazione
residente a fine 1998. Questo Tribunale conviene con le ricorrenti che la
realizzazione di tale crescita è altamente improbabile negli orizzonti
temporali del PR in esame e che quindi saranno necessari parecchi decenni per
raggiungere il pieno sfruttamento del PR (fatto salvo eventuali e imprevedibili
modifiche dell’evoluzione demografica).
6.1. Nel
caso che ci occupa, ossia sulla necessità di prevedere un ampliamento della
sede di via _________, situata a sud di _________, occorre comunque ritenere
che essa, essendo composta da 3 sezioni attualmente frequentate da circa 80
allievi, con quindi una media non trascurabile di oltre 26 allievi per sezione,
può essere considerata satura se non addirittura sottodimensionata per rapporto
alle necessità odierne (cfr. art. 15 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla
scuola elementare e art. 16 cpv. 1a del regolamento di applicazione). E' pur
vero che il PR prevede la costruzione di una nuova sede ubicata in via
_________. Tuttavia essa, essendo situata a nord di _________ ad oltre 1'200 m
in linea d'aria da quella di via _________, può certamente concorrere a
sgravare la struttura posizionata sull'asse mediano in via __________,
anch'essa satura ed inoltre senza possibilità future d'incrementare la propria
capacità ricettiva, ma non quella di via _________, se non indirettamente e per
quantitativi di poco conto. Nella più rosea delle ipotesi, essa si vedrebbe
ridurre la media di bambini per sezione ad un livello comunque molto prossimo al
limite di guardia.
6.2. Limite di guardia che ad esempio verrà prevedibilmente largamente
superato già solo all'avverarsi della seguente circostanza: prospiciente alla
sede di via _________, sull'altro versante della strada in località __________,
è sito lo stadio di calcio comunale. Il nuovo PR ne prevede la demolizione e il
decentramento in località Campagna __________, con conseguente liberazione di
una vasta area libera da costruzioni, posta in mezzo ad un comparto densamente
edificato. Il comune ha azzonato questo sedime in zona R5 con vincolo di piano
quartiere obbligatorio. Orbene, ritenuto che il terreno è di notevoli
dimensioni, in mano ad un solo proprietario (il Comune di _________), che è
posto in una località tutto sommato tranquilla, che tale zona risulta
strategica "sia per gli aspetti funzionali, legati in particolare alla
vicinanza dell'infrastruttura del __________ __________, che urbanistici (si
trova nelle immediate vicinanze della sede dell'Accademia di __________ ed a
contatto con zone per le quali il PR prevede una regolamentazione speciale)"
(cfr. Rapporto di Pianificazione, pag. 44), risulta molto probabile che il
piano quartiere venga realizzato. Ovvia conseguenza è l'insediamento nel
comparto di un cospicuo numero di famiglie con relativa prole. In questa
previsione, il TPT condivide pienamente le considerazioni del Consiglio di
Stato in merito alla specificità dell'ubicazione riguardante la scuola materna
di via _________, che inserita in un comparto già ampiamente edificato e nel
cui raggio si trovano edifici con destinazione prettamente residenziale, esige
dal Comune di _________ la garanzia che vi siano, a confine con la stessa,
sufficienti aree da destinare alle necessità di un suo futuro razionale
sviluppo.
6.3. In conclusione si può quindi affermare che in concreto sussiste
una necessità e quindi un interesse pubblico alla conferma del vincolo AEP
gravante il terreno delle ricorrenti per l'ampliamento della scuola d'infanzia
di via _________ e questo anche per operare a livello pianificatorio dei
dimensionamenti prudenziali atti a mantenere una certa riserva delle
infrastrutture pubbliche previste.
- Resta
comunque da esaminare se il vincolo AEP risponde ad un interesse pubblico
sufficientemente importante da prevalere su quello dei proprietari a veder
attribuito il fondo interamente alla zona edificabile. Occorre verificare se il
principio della proporzionalità è stato rispettato e segnatamente se il mezzo
adottato è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, è il
meno incisivo fra quelli possibili e se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato perseguito e la restrizione della proprietà necessaria al suo
conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Se è pur
vero che le ricorrenti sono chiamate a sopportare un grave sacrificio, che in
un futuro si concretizzerà nell'espropriazione formale della loro proprietà
(oltre il 2010, secondo l'allegato A.4 a del Rapporto di pianificazione), va
comunque rilevato come il vincolo in oggetto permette loro nel frattempo di
continuare ad utilizzare lo stabile abitativo, avendo la facoltà di compiere
quelle opere consentite dall'art. 43 LALPT. D'altro canto ancora in sede di
udienza, i rappresentanti del Municipio hanno ribadito l’assenza di valide
alternative a confine con il sedime dell'asilo, e l’assoluta necessità di
vincolare una superficie adeguata ai fabbisogni futuri dell’istituto.
Ora,
l’esame degli atti ha permesso di constatare come l’ubicazione scelta dal
comune sia senz’altro idonea all'ampliamento della scuola d'infanzia.
Da un
lato, l'istituto esistente è ubicato in luogo strategico, ossia al centro del
comparto residenziale di _______-________, in una località relativamente
tranquilla. La ricerca di un'ubicazione alternativa per il trasferimento della
sede attuale, ammesso e non concesso che vi sia la possibilità di trovarne una
adeguata, avrebbe comunque quale risultato di decentralizzare la sede ai
margini del comparto, pregiudicando in tal modo la distribuzione razionale di
tutte le scuole d'infanzia sul territorio del comune e più in generale gli
obiettivi previsti dal PR all'esame. Per gli stessi motivi, risulterebbe pure
irrazionale e sproporzionato pianificare una soluzione che preveda il
mantenimento della sede attuale e la costruzione di un istituto distaccato in
altro luogo, in vece dell'ampliamento così come previsto.
D'altro
canto, per ciò che concerne l'ampliamento medesimo, si rileva che il mapp. n.
_________ è largamente insufficiente per consentire un ampliamento senza dover
ricorrere all'acquisizione di alcune superfici limitrofe: il fabbisogno in
superficie è già stato calcolato adottando i parametri delle norme ORL, valori
che non possono essere ulteriormente ridotti senza evitare di mettere a
repentaglio il corretto dimensionamento dell’opera stessa. Inoltre, la
morfologia del mapp. n. _________ e quella dell'edificio scolastico esistente
che vi insiste non lasciano alternative circa l'identificazione dei terreni che
vanno riservati in vista dell'ampliamento della sede attuale. L'immobile
scolastico occupa la parte inferiore della part. _________, la quale risulta
quindi inedificata nella sua parte superiore, laddove è proprio a confine con
il mappale delle ricorrenti e con la part. n. _________, libera anch'essa da
costruzioni e pure parzialmente oggetto del vincolo AEP. Un ampliamento della
superficie attuale, che includa sia il mapp. delle ricorrenti, sia quello n.
_________, consente uno sviluppo razionale, il meno incisivo sulle proprietà
circostanti e per questo il più opportuno e corretto.
Ciò
premesso, questo Tribunale ritiene che la misura pianificatoria all’esame
rispetta anche il principio della proporzionalità. Il sacrificio imposto al
proprietario privato deve nel caso specifico cedere il passo al prevalente interesse
pubblico insito nella riserva di terreno per consentire un ampliamento della
scuola materna.
- Per
finire la ricorrente avanza dubbi circa la fattibilità finanziaria dell’opera
prevista.
In linea
di principio non compete al TPT pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno
sull'opportunità, di scelte finanziarie adottate dai comuni. Il TPT, dato il
riserbo impostogli in casi del genere, non può di regola entrare nel merito
delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale decide di accollarsi. Il
Tribunale interviene quando le scelte pianificatorie sono evidentemente
insostenibili dal punto di vista dei costi. Il cittadino deve infatti essere
protetto da scelte arbitrarie, quali sarebbero azzonamenti AP/EP che non
potranno avere concrete utilizzazioni per carenza di mezzi finanziari. In caso
contrario vi sarebbe uno sperpero di terreno e un danno alla collettività e in
particolare alla persona gravata dal vincolo.
In
concreto però non v’è nulla che lasci intendere che l’autorità comunale abbia
evidentemente sopravvalutato le possibilità finanziarie del comune, e che le
opere previste dal PR siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. In un
comune come _________ non si può sostenere validamente che i costi per
l'ampliamento di un asilo, preventivati in fr. 4'540'000.-, non sono
sopportabili. Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
- Per
le pregresse considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto. Alla
parte soccombente sono imposte tasse di giudizio e spese per complessivi fr.
800.-- (ottocento), ripartite solidalmente fra i membri della comunione
ereditaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Le
ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento)
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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