AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.43
Data decisione, Autorità:
12.12.2002, TPT
Incarto n.
90.2000.43
Lugano
12 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Claudio
Cereghetti (giudice supplente)
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2000 di
__________. __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione 11 luglio 2000 n. __________ con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore e dei
piani particolareggiati dei nuclei del comune di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto:
A. L’__________.
__________ __________ è proprietario di diversi stabili e terreni (prati,
boschi) situati in località __________ di __________, sui monti del comune di
__________.
B. L’area
di proprietà __________ è molto vasta. È parzialmente recintata, in particolare
nella sua parte a monte, sopra il nucleo di __________. La recinzione non
sembrerebbe essere al beneficio di una licenza edilizia. L’Ufficio forestale
del V circondario ne ha comunque tollerato la posa (scritto 26 ottobre 1989
dell’Ufficio, agli atti).
C. Il 10/11 febbraio 1999 il consiglio comunale di __________ ha
adottato il nuovo piano regolatore comunale e in particolare un piano dei
sentieri, che prevede diversi tracciati attraverso la proprietà __________, in particolare
quello che attraversa il nucleo di __________ e sale verso l’alpe __________.
D. L’__________.
__________ ha contestato la pianificazione adottata dal comune innanzi al
Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento d’ogni percorso e/o diritto di
passo pubblico a carico delle sue proprietà. Le motivazioni del ricorso di
prima istanza saranno all’occorrenza riprese sotto.
E. Con
risoluzione 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del
piano regolatore di __________ e ha parallelamente respinto l’impugnativa
__________, con motivazioni che saranno pure, all’occorrenza, esposte sotto.
F. Avverso
tale decisione l’__________. __________ insorge innanzi al Tribunale della
pianificazione del territorio, riproponendo la richiesta di annullare ogni
percorso e/o diritto di passo pubblico a carico delle sue proprietà a
__________. A sostegno delle sue domande il ricorrente, dopo alcune censure di
ordine formale (mancata intimazione delle osservazioni formulate in prima
istanza dal comune, mancata assunzione di talune prove), sottolinea tra l’altro
che a Registro fondiario non risultano servitù di passo pedonale pubblico a
favore del comune e a carico delle sue proprietà, in particolare lungo i mapp.
__________e __________.
L’insorgente
ricorda inoltre che, da qualche tempo, è stato realizzato un sentiero
alternativo, non previsto nel PR, che passa sopra il nucleo di __________
(invece di attraversarlo), sentiero più comodo, anche perché altri tracciati
previsti nel PR sono diventati con il tempo impraticabili. Invoca infine una
violazione dell’art. 26 Cost. (garanzia della proprietà), contestando fra
l’altro l’esistenza di una base legale che permetta ad un comune di inserire
nella pianificazione locale un “sentiero escursionistico” (Wanderweg, secondo
l’art. 3 LPS), nonché l’assenza di un interesse pubblico e la violazione del
principio della proporzionalità.
G. Con
osservazioni 20 novembre 2000 e 26 luglio 2001 il municipio di __________ e la
divisione della pianificazione del territorio hanno chiesto la reiezione del
ricorso. Il municipio sottolinea, in particolare, che il percorso pedonale nel
nucleo di __________ esiste da tempo immemore e ha un valore storico e
culturale d’interesse generale, tanto è vero che il nucleo presenta le
caratteristiche di un complesso edificato lungo una direttrice di transito
pedonale.
H. Questo
Tribunale ha indetto una prima udienza il giorno 18 settembre 2001. Dopo la
discussione il Presidente si era impegnato a esaminare preliminarmente la
questione della competenza del comune ad assumere il provvedimento contestato.
I. Il
9 luglio 2002 si è tenuta una seconda udienza e il sopralluogo in
contraddittorio, ritenuto che la censura relativa alla competenza del comune è
evasa con la presente sentenza.
Nel
corso dell’udienza è stato precisato l’oggetto del contendere: si tratta di
cinque sentieri (verbale, pag. 2), lunghi qualche chilometro. Sentite le
spiegazioni dell’ing. , le parti hanno concluso che nessuno dei
cinque sentieri in contestazione figura fra quelli riportati in rosso nella
carta escursionistica “ di __________ ”, cui rinvia il Decreto
esecutivo 15 gennaio 1992 che istituisce misure d’applicazione alla LPS.
Le
risultanze del sopralluogo sono indicate nel verbale.
L. Con
scritto 6 settembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti,
fra l’altro, la documentazione in suo possesso relativa alla recinzione che
interrompe il tracciato di uno dei sentieri. Ha inoltre chiesto un
completamento dell’istruttoria: l’audizione di tre testi al fine di appurare i
tracciati e la frequentazione dei passi pedonali e un ulteriore sopralluogo,
anche per completare la verbalizzazione stesa nel corso del primo sopralluogo.
M. Il
Tribunale ha respinto queste richieste e ha invitato le parti a presentare
eventuali conclusioni, mettendo a disposizione l’incarto completo.
Nel
termine impartito sono pervenute le conclusioni 9 ottobre 2002 del municipio,
che si riconferma nelle sue posizioni, sottolineando in particolare che il
sentiero che attraversa il nucleo di __________ è sempre esistito e non è mai
stato contestato dai precedenti proprietari.
Sono
pure pervenute le conclusioni 9 ottobre 2002 del ricorrente, che pure si
riconferma nelle sue domande, con vari riferimenti ai documenti di causa e
sviluppando le argomentazioni del ricorso.
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è
dato il ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30
giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT)
il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni
altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza
delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
In
concreto la legittimazione del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art.
38 cpv. 4 lett. b LALPT. Il ricorso è tempestivo.
Nel
ricorso si chiede, fra l’altro, l’annullamento di ogni diritto di passo pubblico
a carico della proprietà __________. La richiesta, nella misura in cui riveste
aspetti civilistici o espropriativi (cui si allude nel ricorso), esula dalle
competenze di questo Tribunale, nelle quali rientra invece l’esame della
legalità delle scelte operate dal comune e approvate dal Consiglio di Stato. Il
ricorso è ricevibile limitatamente a questo aspetto.
- In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
La
pianificazione è volta ad un’appropriata e persimoniosa utilizzazione del suolo
e a un ordinato insediamento del territorio (art. 75 Cost.). La LPT riprende e
sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT, il suolo deve essere utilizzato
con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del
paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali,
dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali
della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve
garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT, il paesaggio va tutelato
sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando
in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi,
permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno
strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive
(inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e
alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Solo un’attenta ponderazione dei molteplici
e contrastanti interessi in gioco consente di comporre in modo ottimale i
conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un
insediamento equilibrato, uno sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione. In questo senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive
alle autorità che "dispongono di margine d'azione nell'adempimento e
coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale" di verificare
quali sono gli interessi in causa, valutare se sono compatibili - e semmai con
quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale auspicato per quindi tener
conto “nel miglior modo possibile di tali interessi, sulla base della loro
valutazione”.
-
Il
patrocinatore del ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale dei signori
__________ __________i, __________ __________ e __________ __________ quali “persone
che da tempo frequentano la zona (…) e che potranno dare con cognizione di
causa indicazioni sui tracciati e sulla frequentazione dei passi pedonali”.
Questa
richiesta è stata respinta con un giudizio anticipato sulle prove comunicato al
ricorrente con raccomandata 26.09.2002, che rinviava per la motivazione alla
sentenza. Non è infatti necessario procedere ad ulteriori verifiche sui
tracciati e sulla frequentazione dei passi pedonali esistenti. La
pianificazione, quale processo continuo di organizzazione territoriale, è volta
al futuro e non è ancorata alle situazioni esistenti, che non sono di per sé
decisive. In materia di percorsi pedonali, questo principio è sancito
espressamente dall’art. 5 cpv. 1 LCPS, secondo il quale i comuni designano nei
loro piani regolatori sia i percorsi pedonali esistenti, sia quelli previsti. La
situazione sul terreno è peraltro stata sufficientemente verificata nel corso
del sopralluogo 9 luglio 2002.
Anche
la richiesta di esperire un secondo sopralluogo in contraddittorio è stata
respinta con un giudizio anticipato sulle prove. Il ricorrente ha potuto
spiegare e completare le tesi esposte nel ricorso di secondo grado una prima
volta nel corso dell’udienza 18 settembre 2001, per poi svilupparle nel corso
dell’udienza e del sopralluogo 9 luglio 2002, durato un intero pomeriggio. Nel
corso del sopralluogo è stato possibile chiarire l’oggetto del contendere e
visionare i tracciati maggiormente controversi, perché più vicini ai rustici di
proprietà __________ (in particolare quello che attraversa il nucleo di
__________ e quello alternativo, di recente realizzazione, situato più a
monte), con ampia verbalizzazione.
- Il
ricorrente ravvisa la violazione del suo diritto di essere sentito nel fatto
che non gli sono state intimate le osservazioni del comune di __________ al
ricorso di primo grado, perché il Consiglio di Stato non ha assunto talune
prove (in particolare il sopralluogo) e infine per un’asserita carenza di
motivazione della decisione impugnata.
5.1.
L'art. 29 cpv. 2 Cost. (art. 4 vCost.), conferisce agli amministrati il diritto
di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione che tocca la loro
posizione giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione
costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto
procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da
quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza
ha dedotto dal disposto costituzionale. Il diritto di essere sentito abbraccia
la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove su
fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di partecipare
all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione
finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di
partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire sulla sua
situazione giuridica. Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua
violazione comporta l'annullamento della disposizione impugnata, a prescindere
da quali possano essere le prospettive di esito dell'impugnativa. La
giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato se il
ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi ad un’autorità di
ricorso che dispone ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (cfr.
riassuntivo della prassi __________, Diritto amministrativo, parte generale,
2.a edizione, __________ 2002, n. __________segg., in particolare n.
__________, __________, __________7, __________, __________).
5.2.
Nel concreto caso il ricorrente ha potuto proporre e sostanziare innanzi al
Tribunale della pianificazione tutte le sue censure. Queste rientrano, inoltre,
nel pieno potere cognitivo del Tribunale (art. 38 cpv. 2 LALPT).Il Tribunale è
difatti chiamato a pronunciarsi sull’esistenza di una base legale,
sull’interesse pubblico e sulla proporzionalità degli avversati provvedimenti.
Se violazione del diritto di essere sentito v’è stata, il vizio è pertanto
stato sanato in questa sede, garantendo all’__________. __________ il pieno
esercizio di tutti i diritti procedurali, in particolare l’assunzione in
contraddittorio delle prove ritenute necessarie.
Altrettanto
dicasi della censura di carente motivazione, che sembra trasparire dall’ultimo
capoverso del p.to 3 del ricorso.
Pure
sanata, per gli stessi motivi, è l’eventuale violazione del diritto di essere
sentito in relazione alla mancata intimazione delle osservazioni del comune al
ricorso di primo grado. All’inconveniente della perdita del doppio grado di
giurisdizione, invero non sollevato nel ricorso, si contrappongono le esigenze
di economia processuale, che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si
oppongono al rinvio della vertenza all’istanza precedente.
-
Secondo
l’art. 36 Cost. e sulla base della giurisprudenza dedotta dall’art. 22ter
vCost., una restrizione di diritto pubblico della proprietà privata è
compatibile con la garanzia della proprietà solo se si fonda su di una base
legale, è giustificata da un interesse pubblico predominante, rispetta il
principio della proporzionalità, non viola l’istituto della proprietà e dà
luogo a piena indennità ove equivalga ad un’espropriazione (art. 26 cpv. 2
Cost.). Le restrizioni devono naturalmente rispettare anche gli altri principi
del diritto amministrativo e costituzionale.
-
Nel
concreto caso, il ricorrente invoca l’inesistenza di una base legale che
permetta ai comuni ticinesi di inserire nella pianificazione locale sentieri
quali quelli in contestazione, o meglio i “sentieri escursionistici” ai sensi
dell’art. 3 LPS.
Il
ricorrente deduce la sua censura dalla legge cantonale sui percorsi pedonali e
i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), che applica, nel nostro
Cantone, la LPS. Secondo l’insorgente, la LCPS distinguerebbe tra i percorsi
pedonali (Fusswege) e i sentieri escursionistici (Wanderwege). I primi,
generalmente situati all’interno delle località, sono di competenza dei comuni
e pianificati secondo la procedura dei piani regolatori (art. 5 LCPS); i
sentieri escursionistici vengono invece designati in un piano cantonale dei
sentieri escursionistici (art. 7 segg. LCPS) e rientrano, di conseguenza, nella
competenza esclusiva del Cantone.
Le
tesi ricorsuali, che vertono su questioni terminologiche, nascono probabilmente
da una certa imprecisione derivante dalla traduzione del termine “Wanderweg”,
che nel testo italiano della LPS è stato tradotto come “sentiero”. Il
legislatore cantonale ha invece più opportunamente usato il termine “sentiero
escursionistico”, che comprende solo una parte dell’insieme dei sentieri
(Messaggio concernente la LCPS del 16 febbraio 1993, pubbl., in Verbali del
Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1993, vol. 3, pagg. 1913 seg.).
Secondo il citato messaggio, la LCPS affida al cantone e agli enti turistici
locali la rete dei sentieri escursionistici, ai comuni la rete dei percorsi
pedonali. Diversamente da quanto argomentato nel ricorso, quest’ultima
categoria comprende non solo i percorsi situati all’interno delle località, ma
anche quelli che collegano le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i
monti e gli alpeggi (art. 5 cpv. 2 LCPS; Messaggio, pag. 1911). D’altra parte,
come appurato nel corso dell’udienza 9 luglio 2002 e come ammesso da tutte le
parti, nessuno dei sentieri in contestazione rientra fra i “sentieri
escursionistici” riportati nella carta escursionistica “__________ di
__________ ”, cui rinvia il Decreto esecutivo 15 gennaio 1992 sulla LPS. I
sentieri in contestazione non sono quindi del tipo escursionistico, ma
rientrano nella categoria dei percorsi pedonali ai sensi dell’art. 5 LCPS.
Tutti
i sentieri in contestazione, di rilevanza locale, rientrano pertanto nelle
competenze pianificatorie del comune di __________, sia in forza dell’art. 5
LCPS, sia sulla base degli artt. 3 cpv. 3 lett. c LPT nonché 28 cpv. 2 lett. p
LALPT.
- In
linea generale è pubblico l’interesse che coinvolge la generalità dei cittadini
o una sua frazione significativa, che compete al potere pubblico promuovere
nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico ad un provvedimento
di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un
bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller,
Commentaire de la Cost. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere
sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
L’inserimento
nel piano regolatore di __________ di una rete di sentieri che collega
l’abitato del comune ai nuclei discosti, agli alpeggi e ai monti (e questi fra
loro) risponde a un interesse pubblico evidente, anche in ossequio alla LCPS e
ai principi sanciti dall’art. 3 cpv. 3 lett. c LPT e dall’art. 28 cpv. 2 lett.
p LALPT, attuati dalla pianificazione in contestazione. Dal profilo
dell’interesse pubblico è senza importanza se questi sentieri esistono già
oppure no, come senza rilievo è l’esistenza di percorsi alternativi: nelle
regioni di montagna è del tutto usuale e giustificata, anche per accorciare
spostamenti che comportano uno sforzo fisico, l’esistenza di percorsi
complementari e/o alternativi fra loro anche in uno spazio relativamente
ristretto. Nel concreto caso, i cinque sentieri in contestazione servono e
collegano diverse località (alpeggi, monti, nuclei di montagna) e formano una
rete coerente di percorsi pedonali, che non appare eccessiva considerati i
bisogni degli utilizzatori.
- Ciò
detto, occorre esaminare se la misura che concerne i fondi __________ rispetta
il precetto della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è idoneo
a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, è il meno incisivo fra
quelli possibili e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato
perseguito e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento
(Scolari, op. cit., n. 595 con rinvii).
I
sentieri all’esame sono senz’altro idonei allo scopo di collegare svariati
monti fra loro, compreso il nucleo di __________ e l’alpe . Non
esistono misure meno incisive. Infatti, i tracciati si inseriscono in una rete
vasta e coerente di percorsi pedonali, di cui costituiscono un tassello
fondamentale. La loro apertura al pubblico o la loro realizzazione (ove
eventualmente necessaria) non causeranno pregiudizi particolari al ricorrente.
Si tratta, infatti, di sentieri e non di strade di grande traffico, di
conseguenza gli inconvenienti derivanti all’. __________ saranno
contenuti, in particolare per quanto concerne i percorsi che attraversano
pascoli e boschi che distano centinaia di metri dal nucleo di __________, dove
il ricorrente è proprietario di diversi rustici. I sentieri all’esame
rispettano pertanto il principio della proporzionalità. Il fatto che essi siano
esistenti oppure no è al riguardo irrilevante, così come senza importanza è la
questione della loro utilizzazione al momento attuale. Infatti, sarà senz’altro
possibile ripristinare (o eventualmente realizzare) tutti i percorsi, compresi
quelli che sono caduti in disuso anche a causa delle recinzioni realizzate dal
ricorrente.
- Nemmeno
il percorso che attraversa il nucleo di __________ penalizza particolarmente il
ricorrente. Esso risponde a un interesse pubblico prevalente e rispetta il
principio della proporzionalità. Al riguardo va premesso che il sentiero passa
alcuni metri a monte e, soprattutto, sul retro del cascinale riattato e
utilizzato personalmente dall’__________. __________. L’utilizzazione di questo
sentiero non causerà pertanto pregiudizi particolari.
Alcune
decine di metri più a monte è stato effettivamente realizzato, come
sottolineato nel ricorso, un percorso alternativo, non inserito nel PR. Ma
l’esistenza di questo sentiero alternativo non annulla l’interesse di quello
che attraversa __________. La scelta operata dal comune è migliore da ogni
profilo. Essa riprende il tracciato originale (storico) del sentiero, in
ossequio al principio sancito dall’art. 5 cpv. 2 in fine LCPS. È evidente, e il
sopralluogo lo ha confermato, che il nucleo di __________ si è sviluppato
proprio lungo la direttrice del sentiero, in parte già di proprietà comunale.
Proprio per questo motivo, il percorso è bello e interessante: nella parte
bassa si snoda attraverso una serie di rustici ed è lastricato, più a monte
esiste una antica scalinata di pietra, delimitata da muri a secco e da un
canale. L’insieme non è in perfetto stato di conservazione, ma costituisce una
pregevole testimonianza di interventi riconducibili alla civiltà contadina che
ha dato forma antropica alla zona di __________. Si tratta in ogni caso della
parte più suggestiva e panoramica di tutto il percorso, come rilevato anche dal
Consiglio di Stato.
L’intenzione
del comune di garantire il passaggio su questo percorso storico, di sicuro
interesse escursionistico, merita pertanto piena conferma, ritenuto che il
rapporto tra il risultato perseguito e la restrizione alla proprietà __________
è ragionevole.
- Il
ricorso, in quanto ricevibile, deve dunque essere respinto. La tassa di
giudizio deve, di conseguenza, essere posta a carico del ricorrente (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
In quanto ricevibile, il ricorso è
respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi Fr. 1'500.- (millecinquecento).
- Intimazione
a:
__________.
__________ __________, __________
rappr. da avv. __________ __________,
Municipio di
__________,
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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