AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.38
Data decisione, Autorità:
11.04.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00038
Lugano
11 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2000 di
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
1.,2. avv.
__________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 21 giugno 2000 (n. __________) del
Consiglio di Stato con la quale approva il PR (revisione 1997) del Comune di
__________ ed evade i ricorsi di prima istanza
viste le
osservazioni 19 settembre 2000 del Municipio di __________ e 30 ottobre 2000 della
Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. La signora __________ __________ e la signora __________ __________
sono proprietarie in ragione di 1/2 ciascuna della part. __________ RF di
__________. Il fondo, situato in località __________ e di complessivi 1'539 mq,
è costituito da 1'374 mq di prato e da 165 mq di pietraia.
b. Nella
sua seduta del 30 marzo 1999 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il
progetto di revisione generale del PR. Secondo questo piano, una porzione del
fondo (circa 1'073 mq) viene attribuita alla zona __________, vale a dire alla
zona agricola con vincolo di protezione del paesaggio, la porzione restante
(circa 466 mq) alla zona residenziale estensiva R2.
c. Contro
questa scelta pianificatoria le proprietarie del fondo sono insorte dinanzi al
Consiglio di Stato postulando, in via principale l’inserimento integrale della
particella in zona edificabile, in via subordinata una diversa delimitazione
della superficie da attribuire alla zona agricola e di protezione del
paesaggio, da attuarsi secondo l'allegato ricorsuale. Osservando come la
particella in esame, oltre ad essere completamente urbanizzata, sia perfettamente
idonea all'edificazione e confini con alcuni fondi già edificati, esse hanno
censurato l'arbitrarietà della scelta comunale, viste inoltre le scarse
potenzialità agricole delle stessa, lamentando parimenti la violazione della
garanzia della proprietà, del principio della proporzionalità e della parità di
trattamento.
d. Il
Consiglio di Stato, respingendo le argomentazioni ricorsuali, osserva come il
fondo in questione sia considerato idoneo all’attività agricola sia dalle
indicazioni contenute nel PD, sia dalle carte depositate presso la competente
Sezione agricoltura e dagli studi specialistici compiuti dal Comune nell'ambito
dei lavori di revisione del PR. Nel caso specifico fanno inoltre difetto alcuni
dei principali requisiti per l’attribuzione alla zona edificabile, in
particolare la presenza di un’ampia edificazione nelle zone circostanti nonché
un corretto dimensionamento della zona edificabile di PR.
e. Dissentendo
da questa decisione, le citate proprietarie hanno presentato ricorso al TPT,
riproponendo in pratica le medesime domande e censure esposte nel ricorso di
prima istanza, lamentando inoltre un erroneo apprezzamento dei fatti e la
motivazione carente della decisione impugnata.
f. Nelle
rispettive osservazioni, il Comune di __________ e il Consiglio di Stato hanno
chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa sulla scorta delle
argomentazioni già esposte in precedenza.
g. In
data 14 marzo 2001 si è tenuta l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio:
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
-
In
ordine, le ricorrenti lamentano la motivazione carente della decisione
impugnata. A proposito si osserva che corrisponde a principi generali del
diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi
della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non
conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà
spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non
potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno
gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.).
In linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del
richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione,
esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima
su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità
può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110).
E’ quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle
linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso,
malgrado le censure ricorsuali, la mancata assegnazione della proprietà delle
ricorrenti alla zona edificabile. Ciò è d’altronde loro bastato per presentare
un più che circostanziato ricorso.
-
L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con
l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3
LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Quanto al
Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al
Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione
dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica
d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione
del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico
erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma
essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopi e principi della pianificazione
Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale
utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art.
22 quater Cost.)
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il
paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di
inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta
di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà
solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi
in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339
consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
In questo
senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di
margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza
territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa, valutare
se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo
territoriale auspicato per quindi tener conto “nel miglior modo possibile di
tali interessi, sulla base della loro valutazione”.
- Zone di
utilizzazione
La
pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di
utilizzazione comunale (PR), il quale, giusta l’art. 14 LPT, disciplina l’uso
ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole
e protette.
Secondo
l'art. 15 le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione che
sono "già edificati in larga misura" (lett. a) o che saranno
"prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici
anni" (lett. b).
Quanto
alle zone agricole, giusta l'art. 16 LPT, nuovo testo entrato in vigore dal 1°
settembre 2000, che codifica una consolidata giurisprudenza circa la
definizione multifunzionale della zona agricola, comprendono: a) i terreni
idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che,
nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura; con
l'avvertenza che nella misura del possibile devono essere delimitate ampie
superfici contigue.
Infine
l'art. 17 indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con
l'istituzione di apposite zone.
Queste le
zone prescritte dal diritto federale; i Cantoni possono tuttavia prevederne
delle altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà
facoltà al comune di "precisare la destinazione delle zone edificabili
destinate all'abitazione e al lavoro prevedendo segnatamente zone per residenze
esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o
artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere
previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di
utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago".
Occorre
tener presente che la definizione delle diverse zone ha essenzialmente valenza
negativa. Se il difetto di elementi costitutivi di una zona esclude che le si
attribuisca un determinato comparto, la loro presenza non lo comporta
necessariamente. Non è infrequente che un comprensorio risponda alla
definizione legale di più zone, si presti sia all’edificazione sia
all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongano la
protezione a dispetto della conformità con altre destinazioni.
In simili
circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in simili casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti, non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
- Zona
edificabile
Le
insorgenti postulano l’integrale inclusione in zona edificabile della loro
particella, ritenendo come questa disponga di tutti i requisiti legali per
essere attribuita a detta zona (idoneità, urbanizzazione del fondo,
preesistente ampia edificazione,..). A ulteriore suffragio della loro tesi
osservano che la superficie considerata non si presta ad un uso agricolo e non
presenta alcun pregio particolare per giustificarne l'inserimento in zona di
protezione del paesaggio.
6.1. Idoneità
6.1.1. L’idoneità
va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua
attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi
pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett.
b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività
lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica,
preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e
b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
6.1.2. In
concreto.
Dall’esame
degli atti e dalle risultanze del sopralluogo non emergono motivi per ritenere
il fondo n. __________di per sé inidoneo all’edificazione.
Il sedime
è costituito da un prato a tratti in leggero declivio, sul quale si notano
alcuni alberi. Situato in posizione soleggiata, è accessibile dalla via
pubblica per mezzo di una strada sterrata di RT.
Ritenuto
che il requisito dell’idoneità é senz’altro soddisfatto, occorre esaminare se
sono adempiuti anche i presupposti della lett. a) o della lett. b) dell’art. 15
LPT.
6.2. Preesistente
ampia edificazione: art.- 15 lett. a) LPT
6.2.1. Per
stabilire se un comparto è già ampiamente edificato si tiene conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie rilasciate per progetti pubblici e privati,
dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc.
Entrano
in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle: il requisito va esaminato per rapporto a tutto il
comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato (purché non a scopo agricolo).
Non basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare
assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà
conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo
i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è
condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato
può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al
diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia
ricordato che il requisito della preesistenza di un’ampia edificazione, come
gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso
negativo, serve cioè unicamente a escludere l’attribuzione a zona edificabile
di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari.
Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4
dda).
6.2.2. In
concreto.
La zona
residenziale estensiva confina a monte con il nucleo di __________ e si
sviluppa a valle della strada comunale per una profondità di 30 m, formando con
essa un fronte edificato parallelo di case unifamiliari. La part. n.
__________, di forma trapezoidale, è situata a cavallo di questo margine,
rimanendo di conseguenza esclusa dalla zona edificabile per oltre i suoi due
terzi.
Ora, se è
pur vero, come sostengono le insorgenti, che il fondo in esame è finitimo sul
suo lato occidentale con terreni già edificati, tant'è che una fascia dello
stesso, essendo compreso nella profondità di 30 m dalla strada, è inserito
nella zona residenziale, è altrettanto vero che sugli altri tre lati, ossia in
direzione nord, est e sud si apre un’ampia area prativa, costellata da alcuni
filari di piante di vigna, e del tutto libera da edifici, se non per la presenza
di una costruzione adibita a stalla da un'azienda agricola ancora in attività.
Più che rappresentare l’ultimo tassello di un’area già largamente edificata, la
particella in questione si configura come un elemento dell’ampio comparto
agricolo-pastorale che, a valle del nucleo tradizionale di __________, si
estende sino all'autostrada ed alla zona per il deposito di idrocarburi e dalla
quale non si differenzia né funzionalmente né morfologicamente. Inoltre,
riconoscere in questo caso il requisito della preesistente ampia edificazione,
estendendo di conseguenza a tutto il terreno la zona R2, causerebbe la rottura
del fronte omogeneo edificato, che corre in parallelo alla strada comunale per
una profondità di 30 m, apparendo quindi come una ingiustificata invasione
della zona edificabile nella zona agricola.
A giusta
ragione il Consiglio di Stato ne ha quindi negato l’esistenza.
6.3. Corretto
dimensionamento delle zone edificabili di PR (art. 15 lett. b LPT)
Un
ulteriore argomento a sostegno della risoluzione governativa, ancorché
secondario nella valutazione complessiva vista la modesta influenza del fondo
sulla contenibilità complessiva del piano, è costituito dal
sovradimensionamento delle zone edificabili del PR di __________.
I dati
riportati nel rapporto di pianificazione (p. 14) indicano in 4.400 unità
insediative (UI) il limite quantitativo del nuovo piano (revisione 1997),
suddivise in 2'850 potenziali abitanti , 570 posti turistici e 980 posti
di lavoro. Ora, a fine 1995 il Comune contava appena 1'483 abitanti, per cui il
PR adottato permetterebbe un aumento della popolazione di ben il 92 %
rispetto al livello attuale, aumento difficilmente giustificabile alla luce
dalla recente evoluzione demografica del villaggio (in aumento certo, ma con
tassi percentuali molto più contenuti). A fronte di questi dati appare evidente
che la riserva di terreno edificabile sembra più che adeguata e non si
giustifica certo un'ulteriore espansione delle ZE.
- Infine,
l’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che
presiedono all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta
l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei alla coltivazione agricola o
all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura
e quelli che, nell'interesse generale, devono essere coltivati
dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre
alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura
sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica
amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed
attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di
motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, ma anche la
protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime
generazioni). Né la legislazione cantonale né quella federale, e tanto meno la
giurisprudenza, prescrivono di attribuire alla zona agricola solo i comparti
territoriali fertili, vasti e pianeggianti. Certo, questi, ed in particolare le
aree SAC, sono i primi da inserire in zona agricola. Anche terreni meno idonei
possono però senz’altro esservi inclusi, se ciò è nell'interesse generale.
Nel caso
concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola
della porzione del fondo, che qui ci concerne, è assolutamente conforme
all’art. 16 LPT; l’area all’esame non è infatti né improduttiva né tanto meno
sterile.
Il
terreno é di natura essenzialmente prativa (adatto allo sfalcio quindi) ed è
contigua ad altri terreni di medesima natura, con i quali si integra
perfettamente formando un vasto comparto agricolo, sul quale si è potuto rilevare
la presenza di un'azienda agricola ancora in attività; sia il compendio delle
superfici idonee all’attività agricola elaborato per conto del comune di
__________, sia la carta delle idoneità agricole redatta dalla Sez. Agricoltura
lo inseriscono, assieme ad altri fondi, in una zona adatta all’agricoltura.
- Priva
di fondamento é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che,
come genericamente viene sostenuto, rispetto ad altri fondi in situazione
analoga, quello delle ricorrenti sarebbe l’unico attribuito alla zona agricola
__________.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A
questo Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'Autorità comunale di
escludere il fondo dei ricorrenti dalla zona residenziale sia stata determinata
da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora,
arbitrari. Le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte con
dovizia nei considerandi precedenti, sono tuttavia più che valide e
convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede. Si osserva al
proposito che anche i confinanti mappali n° __________e __________RF, pur se
già costruiti, sono stati parzialmente esclusi dalla zona edificabile per gli
stessi motivi.
- Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede l'integrale inserimento
del fondo in zona edificabile, deve essere respinto. Respinta è pure la
richiesta subordinata di tracciare una diversa delimitazione della superficie
da attribuire alla zona agricola in favore di quella edificabile.
Tassa di
giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Le
ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 700.-- (settecento).
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster