AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2000.37
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TPT
Incarto n.
90.2000.00037
Lugano
28 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2000 di
__________ di
__________, __________,
rappr. da:
__________ di __________, __________ __________,
avv. __________.
__________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 21 giugno 2000 (n. __________) del
Consiglio di Stato con la quale approva il PR (revisione 1997) del Comune di
vista la
risposta 30 ottobre 2000 della Divisione della pianificazione territoriale del
Dipartimento del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. Con
risoluzione n. __________il Consiglio di Stato, approvando il 21 giugno 2000 la
revisione del PR del comune di __________ (PR 97), ha fissato ai sensi dell'art.
10 LTAgr un compenso pecuniaro sostitutivo a carico del comune di fr.
612'743.-, determinato dalla sottrazione di alcune superfici al territorio
agricolo.
b. Il
comune è insorto contro questa decisione al TPT con impugnativa 25 agosto 2000.
Contesta in particolare la costituzionalità della LTAgr, chiedendo di
conseguenza, in via principale, l'annullamento della decisione sul compenso
agricolo. In via subordinata, chiede invece una cospicua riduzione dell'importo
fissato dall'Autorità governativa, ritenendo che essa abbia ecceduto nella
delimitazione quantitativa delle superfici soggette al compenso, così come
nella determinazione del reddito agricolo relativo a dette superfici. Per
giunta non avrebbe tenuto in debita considerazione la proposta di compenso
reale avanzata dal comune e nel contempo non avrebbe considerato come tale
l'attribuzione alla zona agricola decretata d'ufficio per alcune superfici
precedentemente attribuite dal PR alla zona senza destinazione specifica.
c. Nella
sua risposta 30 ottobre 2000 il Consiglio di Stato, aderendo alla richiesta ricorsuale
esposta al punto 2, pag. 8 dell'allegato di ricorso 25 agosto 2000, riferita al
calcolo del compenso pecuniario per la località __________, postula
l'accoglimento del ricorso limitatamente a questo punto, chiedendo per il
restante la reiezione del gravame.
d. In
data 14 marzo 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, in occasione della
quale si è deciso d'indire una nuova udienza, alla quale sarebbero stati
convocati, oltre alle parti interessate, anche i responsabili della Sezione
agricoltura.
e. In
data 17 maggio 2001 ha avuto luogo la seconda udienza in contraddittorio,
durante la quale, dopo ampia discussione, si è deciso di far allestire una
perizia pedologica relativa ai fondi n. __________, __________e __________ in
località __________, che determinasse inoltre, se del caso, il loro valore di
reddito agricolo.
f. Questa
perizia è stata ordinata con decreto presidenziale 21 maggio 2001
all'Unione contadini svizzeri, Ufficio fiduciario e stime, __________.
Allestita il 19 settembre 2001, il Tribunale l'ha trasmessa alle parti il 26
settembre con comminatoria di un termine di 15 giorni per chiederne la completazione
o la delucidazione orale o scritta. Alle parti è stata in seguito notificata la
risposta del perito alle domande complementari, con la fissazione di un termine
per inoltrare eventuali conclusioni. Conclusioni che la Sezione
dell'agricoltura, per conto della Divisione della pianificazione territoriale,
ha presentato il 10 ottobre 2001 e il comune di __________ il 20 novembre 2001.
Delle
risultanze della perizia si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
g. In
data 11 aprile 2002 alcuni rappresentanti della Sezione della pianificazione
urbanistica e del comune di __________ si sono incontrati per verificare,
attraverso una misurazione congiunta, l'effettiva entità delle superfici in
contestazione soggette a compenso pecuniario. Con lettera congiunta 12 aprile
2002 la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del
territorio e il Municipio di __________ hanno comunicato a questo Tribunale
l'estensione delle suddette superfici, vale a dire 7'500 mq per la località
__________ -__________ e 8'000 mq per la località __________ -__________. Su
questo documento si ritornerà a tempo debito nei considerandi di diritto.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva del comune di __________, rappresentato dal
suo Municipio, è senz’altro data da questo profilo a norma dell’art. 38 cpv. 4
lett. a) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 Cost. sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il
diritto cantonale o federale non regola esaurientemente ma lascia in tutto o in
parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine
decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art.
16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid.
2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Quanto al
Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al
Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art.
33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del
PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Come anticipato in narrativa, il comune di __________ ha chiesto
preliminarmente a questo Tribunale il controllo costituzionale accessorio della
norma cantonale applicata nella decisione governativa, ossia la conformità
della LTAgr alla Costituzione federale (Cost.). Il ricorrente invoca in particolare
la violazione dell'uguaglianza giuridica nella legge (art. 8 Cost.), da una
parte, e del principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.),
dall'altra. A mente dell'insorgente, la violazione costituzionale risiederebbe
nell'onere di compensazione per la diminuzione delle aree agricole che la LTAgr
(art. 7 ss) mette a carico dell'ente pianificante, in casu il comune,
vietandogli espressamente il regresso sul proprietario del fondo inserito in
zona edificabile, diretto beneficiario del conseguente aumento di plusvalore,
come viceversa prescriverebbe l'art. 5 cpv. 1 LPT, rimasto senza applicazione
sul piano legislativo cantonale.
Le censure del ricorrente sono entrambe infondate. A tal proposito
si osserva che giusta l'art. 5 cpv. 1 LPT il diritto cantonale prevede
un'adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti, derivanti dalla
pianificazione.
Invece,
scopo della LTAgr è favorire la conservazione del territorio agricolo
attraverso misure di pianificazione del territorio (art. 1 cpv. 2 LTAgr). In
questo senso va inteso il provvedimento di compensazione reale o, se questa
impossibile, pecuniaria, che tale legge istituisce e mette a carico del comune.
Il quale non è colpito quindi da una misura fiscale a titolo di compensazione
in sostituzione del proprietario del fondo che ha goduto dei vantaggi della
pianificazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPT, come avanza erroneamente il
ricorrente, bensì come ente pianificatore del territorio, astretto ai precetti
della LTAgr e diretto responsabile della diminuzione dei fondi costitutivi la
zona agricola. Il comune è chiamato di conseguenza ad indennizzare il valore
agricolo venuto così a mancare a causa dell'attribuzione alla zona edificabile
di fondi idonei all'agricoltura, non a compensare il valore commerciale,
vantaggio ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPT, che questi verosimilmente
acquisiscono in seguito a tale attribuzione. Detto questo, in tale contesto, si
può anche concepire, ciò che l'ordinamento giuridico odierno esclude, che il
comune possa esercitare, in una certa qual misura, un diritto di regresso sul
proprietario del terreno: in questo caso il provvedimento sarebbe anche atto ad
applicare la prescrizione della norma federale precedentemente citata.
In
conclusione e per i pregressi motivi, non è ravvisabile in casu una disparità
di trattamento.
- Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale
abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
-
Con
la revisione del PR del comune di __________ la zona edificabile è stata
ampliata in alcuni punti a scapito di quella agricola. Non essendo stata
attuata una compensazione reale sufficiente per coprire questa sottrazione di
terreno agricolo, il Consiglio di Stato ha fissato nella risoluzione impugnata
il contributo pecuniario sostitutivo che il comune dovrà versare, quantificato
in complessivi fr. 612'743.-.
-
Prima
di entrare nei dettagli e nel merito delle singole censure, che per chiarezza
verranno trattate nel seguito separatamente a seconda delle soluzioni pianificatorie
adottate nelle singole zone, occorre innanzitutto rammentare che, a norma dell'art.
1 Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr), che definisce, in
applicazione dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e sul promuovimento
dell'agricoltura, le misure pianificatorie del Cantone e dei comuni atte a
favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione
federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito
all'agricoltura. Il Cantone delimita nel PD cantonale le superfici per
l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola (art. 2 LTAgr); i comuni delimitano e istituiscono la zona agricola,
precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato
graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto, all'adeguamento dei
loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4 LTAgr). La zona agricola
comprende a mente dell'art. 5 LTAgr:
a) le
SAC,
b) i
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità e infine
c) i
terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura.
Giusta l'art.
7 LTAgr, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti
esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti
pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le competenze fissate
dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr prescrive che, se
tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la diminuzione
dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto,
rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere di
principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo parzialmente,
dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che ammonterà da un
minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del
fondo da compensare (art. 10 LTAgr).
All'ente
pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative, l'art.
11 LTAgr conferisce il diritto di regresso sul proprietario della costruzione o
dell'impianto.
- Zona
residenziale estensiva R2: località __________
A pagina
24 della risoluzione impugnata, nel calcolo del contributo pecuniario sostitutivo
conseguente all'estensione della zona edificabile in località __________, il
Consiglio di Stato ha applicato un coefficiente di moltiplicazione di 60 ai
sensi della tabellina dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr.
Nel
proprio allegato di ricorso il comune contesta questa quotazione, giacché per
un valore di reddito agricolo di 0,24 fr./mq e un valore commerciale della zona
edificabile in questione situato nella fascia dei 200-400 fr./mq, così come
ritenuti dall'Autorità governativa, la tabella dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr indica
per contro un coefficiente di moltiplicazione di 50.
Nella
risposta l'Esecutivo, ammettendo l'errore di calcolo, aderisce alla conclusione
ricorsuale e postula l'applicazione del coefficiente corretto.
In merito
a quanto precede questo Tribunale non ha motivo di non ritenere degna di
adesione la proposta governativa di accogliere il ricorso su questo punto.
Difatti, da un semplice controllo della tabella risulta evidente che con un
tale reddito agricolo in rapporto al ritenuto valore commerciale dei terreni,
il coefficiente di moltiplicazione non può che essere 50.
Stando
così le cose il ricorso è accolto e il calcolo del contributo pecuniario
sostitutivo relativo alla località Selva è riformulato nel modo seguente:
0,24
fr./mq x 950 mq x 50 = 11'400.- fr.
- Zona
residenziale intensiva R4: località __________
Con la
decisione d'approvazione del PR il Consiglio di Stato ha ritenuto le particelle
n. __________e __________ (ora part. n. __________nuovo stato e part.
______________________________di nuova formazione), che con il nuovo
ordinamento pianificatorio comunale sono state attribuite alla zona
residenziale intensiva R4 in località __________, quali fondi sottratti al
territorio agricolo, fissando di conseguenza a carico del comune un contributo
pecuniario sostitutivo di fr. 191'880.- (0,41 fr. /mq x 7'800 mq x 60).
Il comune
di Rivera chiede lo stralcio integrale di questo importo, giacché i fondi in
oggetto non possono essere considerati sottratti al territorio agricolo, in
quanto di per se stessi inidonei all'agricoltura. A mente del ricorrente,
trattasi di "superfici prevalentemente sabbiose (vi si trova uno strato
di sabbia che varia fra i 10 fino ai 20 cm, per larghi tratti posato persino
sopra uno spesso telo sintetico), in buona parte ricoperte da muschio ed
equiseti o semplicemente sterrate, oppure ancora caratterizzate da una
profondità inferiore ai 10 cm, molto compatte, ricoperte da artemisia e
fortemente irregolari, con una marcata ritenzione di acqua (fino a qualche anno
fa vi erano delle bolle, poi bonificate mediante rialzamento del terreno e
realizzazione di una ripiena)…" (ricorso 25 agosto 2000, pag. 11).
8.1 Allo
scopo di appurare lo stato pedologico dei terreni e visto il tema eminentemente
tecnico sul quale è incentrata la contesa, il TPT ha ordinato una perizia,
__________ dall'I__________. __________ dell'Unione contadini svizzeri,
coadiuvato dal sig. __________.
Nel
referto peritale, l'__________. __________, dopo aver descritto succintamente
il contesto in cui sono ubicate le tre particelle all'esame, rileva che dal
quadro climatico generale la zona si presta poco alla foraggicoltura, ma è
adatta alla campicoltura, in particolare alle piantagioni di verdura, frutta e
vigneto.
Tuttavia,
esaminando nel dettaglio le particelle, il perito ha individuato, quindi
misurato, alcune porzioni di terreno completamente improduttive, altre
ricoperte per una profondità di ca. 15 cm da un telo sintetico e la presenza di
un fondo sabbioso, con ciò confermando le allegazioni ricorsuali, e più in
generale, rilevando dal punto di vista della struttura del suolo una cattiva
idoneità per lo sfruttamento a campicoltura, in quanto inferiore ai 30 cm di
profondità. A mente del perito, ritenuti questi elementi di valutazione, tali
terreni possono essere al massimo qualificati di idonei alla foraggicoltura
di seconda priorità.
Così come
richiesto, __________. __________ ha in seguito calcolato il valore di reddito
agricolo per ogni superficie, utilizzando, proprio in base alle premesse
illustrate in precedenza, il metodo della punteggiatura basato sul rendimento
foraggiero, ottenendo i seguenti risultati (cfr. perizia, pag. 8): per le part.
n. __________e __________il valore di reddito agricolo medio è di 0,18
fr./mq, mentre che per la part. n. __________di 0,13 fr./mq.
8.2 Fin
qui le risultanze della perizia, dalle quali questo Tribunale non ha motivo di
discostarsi.
La
Sezione dell'agricoltura, adombrando una presunta manomissione a livello
strutturale e pedologico dei fondi in oggetto in epoca posteriore al proprio
calcolo di valore di reddito, critica la scelta peritale di applicare il metodo
della punteggiatura basato sul rendimento foraggiero. A suo dire, tale scelta è
stata determinata dall'indicazione fuorviante imposta al perito di definire e
quindi di ritenere lo stato attuale dei fondi per il calcolo di valore di
reddito. Secondo la resistente, il perito avrebbe dovuto per contro applicare
il metodo di cui essa stessa a suo tempo si era servita per il proprio calcolo,
ossia quello della punteggiatura del suolo con riferimento al potenziale
agricolo dei fondi agricoli contigui produttivi. Con tale metodo si raggiunge
una punteggiatura nettamente superiore a quello ottenuto dalla perizia, nonché
un valore di reddito maggiore.
A questo
proposito si osserva che con decreto presidenziale 21 maggio 2001 questo
Tribunale ha ordinato la perizia formulando d'ufficio, senza trascurare di
menzionare in epigrafe le allegazioni del ricorrente relative allo stato
deteriorato dei fondi, i quesiti peritali, secondo i quali traspariva con ogni
evidenza che il perito avrebbe dovuto considerare e determinare lo stato
attuale dei fondi come premessa per la propria indagine sul valore di reddito
agricolo. Nel contempo, alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni,
scaduto infruttuoso, con la richiesta di presentazione di eventuali quesiti
complementari. Tardive risultano quindi le nuove allegazioni della Sezione
dell'agricoltura, che viene soltanto ora con le proprie conclusioni 10 ottobre
2001 a contestare l'impostazione su cui si è basata la perizia. Allegazioni di
cui il Tribunale non può, evidentemente, tenere conto.
8.3 Pertanto, il contributo pecuniario sostitutivo relativo
all'ampliamento della zona residenziale intensiva R4 è ricalcolato con i nuovi
parametri desunti dalla perizia. Con l'avvertenza che da questo calcolo va
esclusa la superficie non edificata del fmn. 187, non essendo stata ritenuta
quale terreno di interesse agricolo da compensare già in occasione del calcolo
della decisione impugnata (cfr. Osservazioni della Sezione dell'agricoltura 10
ottobre 2001, pag. 2). Inoltre, per ricavare il coefficiente di moltiplicazione
dalla tabella dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr è considerato come valore commerciale
medio dei terreni edificabili del comune un valore che si situa nella fascia
dei fr./mq 200-400, così come ha ritenuto il Consiglio di Stato nella propria
decisione, rimasta incontestata su questo punto. Di conseguenza, il contributo
pecuniario sostitutivo ammonta al seguente importo:
part. n.
__________: 0,13 fr./mq x 2743 mq x 40 = 14'264 fr.
part. n.
__________: 0,18 fr./mq x 4993 mq x 40 = 35'950 fr.
totale
50'214 fr.
- Zona
residenziale semi-intensiva R3: località __________ -__________ e __________
Per
quanto concerne i comparti in località __________ -__________ e __________o,
per i quali il Consiglio di Stato ha fissato al comune un contributo pecuniario
sostitutivo di 246'750.-, rispettivamente di 190'800.- fr., il comune di
__________ contesta, da una parte, l'estensione della superficie soggetta a
compenso e, dall'altra, i valori di reddito agricolo, ritenuti entrambi
esagerati.
9.1 In
particolare, per quanto riguarda il dato numerico relativo alla superficie,
tema che si ripresenterà, come vedremo in seguito, anche per la zona
industriale in località __________ -, il Consiglio di Stato ha
stimato in località __________ - una sottrazione di territorio
agricolo compensabile di 8750 mq, mentre che il comune ne ritiene
soltanto 7550 mq, come risulterebbe da una sua verifica sommaria sui
piani.
Tuttavia,
nelle more del giudizio, con lettera congiunta 12 aprile 2002, in atti, la
Divisione della pianificazione territoriale e il Municipio di __________ hanno
comunicato a questo Tribunale che i rappresentanti delle parti si sono
incontrati per verificare, attraverso una misurazione congiunta, l'effettiva
entità delle superfici soggette a compensazione, trovando un'intesa sulla
misura di mq 8000.
In merito
a quanto precede questo Tribunale non ravvisa motivi per dubitare della
congruità e fondatezza di questa concorde proposta. Stando così le cose, si
conferma che la superficie sottratta alla zona agricola in località __________
__________ ammonta a 8000 mq.
9.2 In
merito ai valori di reddito agricolo il Consiglio di Stato ha ritenuto 0,47
fr./mq per il comparto in località __________ -__________ e 0,53 fr./mq per
quello in località . Il ricorrente sostiene per contro che il valore
di reddito agricolo per entrambi i comparti non dovrebbe in nessun caso
superare la soglia di 0,36 fr./mq, ritenuto che nella più favorevole delle
ipotesi trattasi di terreni molto idonei allo sfalcio. A tal riguardo,
invocando la violazione del principio della buona fede, fa riferimento alla
comunicazione del 9 luglio 1998 trasmessa dalla Sezione dell'agricoltura (doc.
B in atti) all'. __________, mandataria incaricata dal comune di
curare le questioni inerenti al territorio e al compenso agricolo, dalla quale
risulta che per i terreni di idoneità 31 e 41 il valore di reddito è di fr./mq
0,36. Su questo dato il comune avrebbe poi fatto affidamento per confermare le
scelte pianificatorie oggetto della revisione, rivelatesi poi irreversibili, in
quanto nel frattempo, contestualmente ai nuovi azzonamenti, è stata avviata una
procedura di raggruppamento dei terreni.
9.2.1 A
mente di questo Tribunale questa censura non può in concreto essere accolta per
i motivi che seguono. Anzitutto, da un profilo generale, affinché ci si possa
appellare con successo al beneficio della protezione della buona fede, occorre
che siano adempiute cumulativamente ben precise condizioni. Ossia un’errata
informazione è vincolante per un’autorità amministrativa solo se rilasciata, in
una precisa situazione, ad una ben determinata persona, da un organo competente
(o perlomeno ritenuto tale dal destinatario) e se il destinatario, non potendo
riconoscere l’erroneità di questa assicurazione, ha intrapreso delle
disposizioni in tal senso, dalle quali non può più retrocedere senza subire un
danno. Oltre a ciò è pure necessario che dalla comunicazione della promessa non
sia intervenuta nessuna modifica dell’ordinamento giuridico (cfr. DTF 117 Ia 412
c.3; DTF 116 Ib 187 c. 3c); DTF 115 Ia 18 c. 4a e riferimenti), nel qual caso
il destinatario non si può prevalere della buona fede. Ad ogni modo, anche
nell’eventualità che dovessero essere adempiuti tutti questi requisiti, il
successo dell’appello alla buona fede non è ancora scontato. E’ infatti ancora
necessaria una ponderazione tra l’interesse ad una corretta applicazione del
diritto e l’interesse alla salvaguardia della buona fede. Se il primo dovesse
predominare sul secondo la rivendicazione non può venir accolta.
9.2.2 Orbene,
se è indubbio che la Sezione dell'agricoltura sia competente per determinare il
valore di reddito dei terreni da compensare (art. 1 cpv. 1 RLTAgr), nella
fattispecie in esame sollevano tuttavia qualche perplessità la natura e i
contenuti del documento sul quale la mandataria del comune afferma di aver poi
fatto affidamento: trattasi di un modulo prestampato di accompagnamento, dove
in calce figurano due righe scritte a mano da un funzionario della Sezione
dell'agricoltura di conferma delle suddette cifre. Più che ufficiale, tale
scritto sembra essere una comunicazione ufficiosa, che oltretutto difetta di un
qualsiasi riferimento a una fattispecie concreta, in quanto non è dato sapere a
quali terreni tali gradi di idoneità sono riferiti. Comunque sia, decisivo
risulta il fatto che quanto intrapreso dal comune non è assolutamente
dipendente dall'informazione assunta. L'ampliamento della zona edificabile in
località __________ -__________ e __________, a valere anche per le estensioni
nelle altre zone edificabili del comune, come pure la procedura di riordino
fondiario, sono avvenuti per importanti esigenze della pianificazione (art. 7 LTAgr),
non certo per una questione di opportunità legata all'entità del compenso
agricolo.
9.2.3 La
decisione impugnata merita comunque piena condivisione anche nel merito: il
perito, nel suo complemento del 9 ottobre 2001, facendo astrazione dello stato
particolare in cui versavano i fondi sottoposti alla sua analisi, ha stabilito
che in quel luogo, più in generale in tutto il fondovalle del comune di
__________, ove tra l'altro sono site le località all'esame, i terreni possono
arrivare ad una punteggiatura del suolo di 60, che li qualifica addirittura di
idonei alla campicoltura, diversamente dall'idoneità allo sfalcio asserita dal
ricorrente, con un possibile reddito congruo per le aspettative di un'azienda
agricola media.
9.3 In
conclusione, per ciò che concerne il contributo pecuniario sostitutivo relativo
al comparto __________ viene confermato quello calcolato dal Governo nella
propria risoluzione, mentre che quello riferito alla località __________
-__________ è riformulato nel seguente modo, secondo le nuove risultanze:
comparto
in località __________:
0,53
fr./mq x 6000 mq x 60 = 190'800 fr.
comparto
in località __________ -__________:
0,47
fr./mq x 8000 mq x 60 = 225'600 fr.
totale
416'400 fr.
- Zona
industriale in località __________ -__________
Come già
anticipato, per gli ampliamenti di questa zona ritroviamo le medesime censure
sollevate dal comune in merito alla compensazione relativa ai comparti siti in
località __________ -__________ e . Perciò, le considerazioni
sviluppate in occasione della loro trattazione al considerando precedente
valgono, mutatis mutandis, anche per la località __________ -. In
merito all'estensione della superficie da compensare, occorre comunque precisare
che il Consiglio di Stato ha ritenuto nella sua risoluzione mq 7880, ai quali
il comune ha contrapposto nel ricorso una stima di 6800 mq. In seguito, in
occasione del menzionato accertamento congiunto 11 aprile 2002 dell'entità
delle superfici, le parti hanno poi rilevato 7500 mq. Pertanto, il
compenso pecuniario sostitutivo a carico del comune viene quantificato in:
0,46
fr./mq x 7500 mq x 55 = 189'750.- fr.
- Compensazione
reale
11.1 mappale n.
__________in località __________ __________
Nell'ambito
della compensazione di aree sottratte all'agricoltura, il comune di __________
ha proposto al Consiglio di Stato di considerare quale compensazione reale la
part. n. __________, di __________mq di superficie e situata in località
__________ __________, stanziando contestualmente a tal fine un credito di fr.
85'000.-. Nella risoluzione impugnata il Governo ha ritenuto che tale proposta
"non può essere avvallata con la presente decisione in quanto non
sufficientemente e chiaramente documentata negli atti di PR all'esame. La
stessa, così come eventuali altre proposte di compenso reale che dovessero
rispondere ai necessari requisiti di Legge, potranno tuttavia essere elaborate
e sottoposte all'esame del CdS prima della scadenza del termine di pagamento del
compenso pecuniario sostitutivo fissato con la presente decisione"
(cfr. risoluzione n. __________ del 21 giugno 2000, pag. 18).
Nel
merito, questo Tribunale condivide pienamente la decisione cantonale. Va
rilevato innanzitutto che negli atti del PR in approvazione non v'è niente di
concreto al riguardo di un'eventuale compensazione reale riguardante il fondo
n. __________. Vi viene fatto semplicemente e genericamente riferimento nel
messaggio municipale aggiuntivo no. __________ (doc. A, in atti), che indica
laconicamente un importo di ca. 62'000.- fr. per l'eventuale acquisto della
particella da parte del comune e di ca. 20'000.- fr. per la sistemazione del
terreno, senza specificarne le modalità e gli obiettivi in funzione di una
compensazione reale, ritenuto oltretutto che tale particella era già inserita
nel vecchio PR in zona agricola.
Soltanto
nell'allegato di ricorso al TPT (ricorso 25 agosto 2000, pag.13), si apprende
che verrebbero eseguiti lavori di riconversione per aumentarne l'idoneità fino
ad un fattore 11, molto idoneo alla viticoltura ed alla campicoltura quindi,
che, considerato l'elevato grado di fertilità che si prospetta, garantirebbe un
valore di reddito tale da assicurare un controvalore pecuniario di fr.
335'760.-.
Francamente,
sulla base di siffatte allegazioni, ancora vaghe e decisamente aleatorie,
giacché non documentate, non è possibile a questo Tribunale confermare un
importo del genere da porre in deduzione del compenso pecuniario sostitutivo.
Di
conseguenza, la decisione governativa è confermata, fermo restando che al
comune è data la facoltà di affinare e sostanziare la sua proposta nel termine
dei 3 anni dalla crescita in giudicato della decisione d'imposizione (art. 4 RLTAgr).
11.2 superfici
in località __________ e __________ __________
Il PR in
approvazione attribuisce alcune superfici site in località __________ e
__________ __________ al territorio senza destinazione specifica. Con la
decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha incluso d'ufficio i terreni
in oggetto nella zona agricola, in quanto l'azzonamento proposto non è conforme
alla definizione legale di zona senza destinazione specifica. Con la sua
impugnativa, il comune di __________ non contesta la modifica d'ufficio in
quanto tale, bensì chiede che tali superfici siano allora tenute in
considerazione quale compensazione reale, ritenuto che la loro idoneità allo
sfruttamento agricolo è dovuta ad importanti lavori di bonifica, che ne hanno
permesso il recupero. Dal canto suo il Consiglio di Stato giustifica di non
poter annoverare nel computo del compenso reale quelle superfici, giacché la
modifica d'ufficio è stata dettata proprio dalla preesistente idoneità agricola
dei terreni considerati.
A tal
proposito si rileva che le osservazioni del comune non possono trovare
accoglimento per i seguenti motivi: innanzitutto, nel caso concreto, fra le
asserite opere di bonifica e la pretesa compensazione reale non sussiste un
nesso causale. I lavori di bonifica sono avvenuti nella prima metà degli anni '90
indipendentemente dalla necessità di compensare un'eventuale sottrazione di
territorio agricolo. Inoltre, dalla licenza di costruzione 10 marzo 1988 agli
atti (doc. C), in particolare dove viene ordinato che "per il
riempimento venga impiegato unicamente materiale di scavo o di demolizione
inerte", si evince chiaramente che tali lavori non hanno avuto niente
a che vedere con una bonifica ai sensi di un recupero agricolo del terreno
interessato, rivelandosi per contro una sistemazione di una piccola deponia per
materiali inerti, al fine di colmare e livellare tali superfici, con effetto
semmai nocivo dal profilo dell'idoneità agricola dei fondi così trattati. Per
questi motivi, anche in questo caso la compensazione reale va negata e la
decisione governativa è confermata su questo punto.
- Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e, richiamati i considerandi
precedenti, il compenso pecuniario sostitutivo complessivo a carico del comune
per sottrazione di territorio agricolo ai sensi della LTAgr è fissato come
segue, ritenuta la sottrazione dall'importo totale del valore del compenso
reale adottato in corrispondenza dei mapp. __________e __________ (cfr.
risoluzione governativa n. __________del 21 giugno 2000, pag. 50) di fr.
121'600, nonché la riduzione del 15% in ragione della forza finanziaria del
comune ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 RLTAgr:
(fr.
667'764 - 121'600) - 15% = fr. 464'239.-
- Spese
e tasse
Spese e
tasse processuali vanno poste a carico della parte soccombente: tuttavia,
poiché il comune è insorto per motivi attinenti alla sua funzione e non per
tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal loro prelievo. Per
quanto riguarda l'assegnazione delle ripetibili, ritenuto che il comune,
patrocinato da un legale, è insorto chiedendo una riduzione del contributo
pecuniario sostitutivo da fr. 612'743.- a fr. 130'241.-, ottenendo una
riduzione a fr. 464'239.-, possono essere ragionevolmente fissate in fr. 600.-.
Per questi motivi,
viste le disposizioni alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la risoluzione impugnata sulla fissazione del compenso pecuniario
sostitutivo è riformata nel senso che al comune di __________ è fatto obbligo
di versare entro 3 anni un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 464'239.-.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.-
(mille) di ripetibili al comune di __________, rappr. dall'avv. __________
__________, __________.
-
Intimazione: -
avv. __________. __________, ____________________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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