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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.71
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, TPT
Incarto n.
90.1999.00071
Lugano
13 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 luglio 1999 di
-
__________ __________, __________,
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__________,
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__________ e __________ __________,
__________,
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__________ __________, __________,
tutti rappr. da
avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la
decisione del Gran Consiglio del 10 marzo 1999 che approva
parzialmente
il Piano Generale della __________ __________ - __________
visto la
risposta 20 settembre 1999 del Dipartimento del territorio, Servizi generali
rilevato
in
fatto
a. Nel
ricorso contro il PG della __________ __________ -__________ i ricorrenti
contestano il posizionamento troppo arretrato del portale e ne chiedono il
massimo avanzamento possibile verso via __________, con copertura integrale
della tratta fra il portale e l'innesto su questa via. Contestata è pure la
costruzione di un __________ ____________________ provvisorio all'uscita della
galleria, i ricorrenti postulando ch'esso venga subito realizzato
nell'ubicazione definitiva, a __________ e che si rinunci alla realizzazione a
tappe.
Stesse
pretese sono state avanzate nei loro ricorsi dai comuni di __________,
__________ e __________.
b. Pendente
causa il Consiglio federale ha approvato, il 20 dicembre 2000, il I.
aggiornamento della scheda __________del PD e si è espresso positivamente sul
suo II. aggiornamento e sulla nuova scheda __________riguardante essenzialmente
l'assetto urbanistico del comparto di __________. Il tutto con le modifiche
d'ufficio proposte dal Dipartimento. Il Consiglio di Stato ha adottato il 14
marzo 2001 il II. aggiornamento della scheda __________nonché la scheda
__________La pubblicazione è avvenuta dal __________ al __________ 2001.
c. Nella
procedura ricorsuale promossa dai succitati comuni si sono svolte due udienze,
il 21 giugno rispettivamente il 27 luglio, in cui il Consiglio di Stato si è
impegnato a concretizzare il contenuto delle schede di PD __________e
__________ (cfr. relativi verbali).
d. Con
scritto del 7 agosto 2001 i ricorrenti, edotti dal loro patrocinatore delle
modifiche apportate alla pianificazione direttrice e degli espliciti impegni
assunti dal Consiglio di Stato; rilevato che "con queste medesime
modifiche le domande contenute nel ricorso presentato il 12 luglio 1999 … hanno
trovato integrale accoglimento" - non senza "nascondere una certa
preoccupazione circa l'effettiva tempestiva realizzazione degli intendimenti
ancorati nelle schede del PD (che, come noto, non corrispondono alle soluzioni
previste nell'attuale PG oggetto d'impugnazione) -
dichiarano di ritirare il ricorso da essi inoltrato."
Chiedono l'assegnazione di adeguate ripetibili, considerato che le modifiche
apportate al quadro giuridico - pianificatorio superiore nel quale il PG si
inserisce, e alle quali dovrà essere adeguato, sono avvenute in conformità
delle domande formulate nel ricorso.
considerato
in
diritto
-
Il
tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto,
rispettivamente di interesse giuridico.
-
A
norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6
LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte.
-
Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso
postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente
il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o
implicitamente, alla decisione (desistenza).
Non v'è tuttavia desistenza, se il ritiro avviene per intervenuta soddisfazione
delle domande ricorsuali, con conseguente cessazione dell’interesse a
ricorrere. Così, in concreto.
-
In
concreto è esatto che dopo la risposta al gravame il Consiglio di Stato ha
apportato delle modifiche alle schede del PD che comportano una modifica del PG
nel senso postulato col ricorso.
Ritenuto che gli impegni assunti dal Consiglio di Stato valgano a garantire
l'effettiva attuazione di questa modifica, i ricorrenti hanno ritenuto
soddisfatte le loro pretese ed hanno ritirato il loro ricorso.
La causa del ritiro sta dunque nell'aver creato il Consiglio di Stato le
premesse per l'adeguamento dell'atto impugnato alle domande ricorsuali e vale
quale acquiescenza. Sono quindi dati i presupposti per l'assegnazione di
congrue ripetibili ai ricorrenti, assistiti da avvocato.
-
Se
ora si considera l'impegno richiesto dalla preparazione e stesura dei ricorsi,
- e per cominciare dallo studio del voluminoso incarto dai complessi risvolti
tecnico-specialistici, - al quale studio si è aggiunto in corso di causa
l'aggiornamento non meno laborioso del PD, pare ragionevole e giustamente
commisurato al dispendio di tempo fissare le ripetibili in fr. 4.500.--.
Per questi motivi,
visto gli art. 8, 10 e 26 TOA;
decreta
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà
complessivamente ai ricorrenti fr. 4.500.-- di ripetibili.
-
Intimazione
a:
- Avv. __________ __________ - __________,
-
Consiglio di Stato, Bellinzona
-
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
-
Dipartimento del territorio, amm. Immobiliare
e
strade nazionali, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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