AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1997.60
Data decisione, Autorità:
24.04.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00060
Lugano
24 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 5 giugno 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la decisione 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato
che approva il Piano regolatore cantonale di protezione (PRCP) della
__________ di __________ __________ nel Comune di __________
vista la risposta 7 agosto
1997 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietaria delle confinanti part. n. __________ e __________RFD
di __________; sul mappale __________0, situato in zona edificabile
residenziale RU2, sorge l’abitazione dell’insorgente; il fondo n. __________,
non costruito, è invece attribuito in parte alla zona edificabile e in parte
alla zona di protezione natura ZPN2 della __________ di __________.
__________o.
b. Il PR di Vezia é
stato approvato dal CdS nel dicembre del 1989.
Per poter procedere alla
definizione di misure pianificatorie atte alla protezione del biotopo umido
della __________ di __________ __________, il Municipio ha provveduto ad
istituire una zona di pianificazione entrata in vigore il 9 settembre 1991 per
la durata di due anni e la cui validità é stata prorogata dal Consiglio di
Stato sino al 9 settembre 1995.
c. Nel frattempo il
Municipio di __________ ha proceduto all’elaborazione di un Piano
particolareggiato della __________ di __________. __________, presentato al
Dipartimento del territorio per esame preliminare in data 1 giugno 1995.
Nella sua seduta del 28
agosto 1995 il legislativo di __________ ha però risolto di rinviare il
progetto di PP al Municipio, demandando al Cantone il compito di provvedere
all’adozione delle misure di protezione della __________. Quest’ultimo ha
quindi deciso di presentare un piano regolatore cantonale di protezione (PRCP)
fondato sulle disposizione del DLBN del 16 gennaio 1940 e del relativo
Regolamento di applicazione (R appl. DLBN del 22.1.1974). Tale piano, che
riprende in sostanza i contenuti del PP elaborato dal Municipio di ,
prevede in particolare l’attribuzione parziale (ca. 2/3 della superficie) della
particella n. RFD alla zona di protezione della natura ZPN2.
d. Contro questa misura pianificatoria
__________ __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato. Essa ritiene in
via principale che l’inclusione del suo fondo in zona di protezione natura non
sia necessario alla tutela della __________; in via subordinata chiede una
adeguamento del limite della ZPN2 a est del muro di sostegno esistente sul mapp.
n. __________.
e. Con risoluzione
governativa del 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PRCP della
__________ di __________. Rispondendo alle censure ricorsuali, il CdS ritiene
di poter accettare la domanda subordinata e dispone affinché la delimitazione
della zona di protezione ZPN2 venga spostata a est del muro di sostegno sul f.n.
__________RFD (cfr. Allegato 1 della risoluzione).
f. Dissentendo da tale
decisione, __________ __________ é insorta dinanzi al TPT, chiedendo una completazione
del PRCP con una serie di norme edilizie più precise e chiare, inerenti in
particolare alla ricomposizione parcellare, al travaso degli indici, alle linee
di arretramento e alla possibilità di costruire in sporgenza. Qualora queste
richieste non potessero essere soddisfatte, l’insorgente chiede l’annullamento
del PRCP e l’attribuzione integrale del fondo alla zona edificabile RU2.
g. Nelle sue
osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato, dopo aver precisato alcune
disposizioni nel senso richiesto dall’insorgente, chiede la reiezione del
gravame ricordando il prevalente interesse pubblico della protezione di un
raro biotopo come la __________ di __________. __________.
h. In data 9 ottobre
1997 si é tenuta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di questo
tribunale è data dall'art. 8 cpv. 2 DLBN, in vigore dal 1 ottobre 1992, in
virtù del quale contro le decisioni dell’ultima istanza amministrativa in
materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio é dato ricorso al
TPT (cfr. sentenza TRAM 25.20.1992 in re Lepori D.). La potestà ricorsuale
dell’insorgente é invece data dall’art. 10 cpv. 1 R appl. DLBN; quale
proprietaria di fondi situati nel perimetro del PRCP o nelle sue immediate
vicinanze dispone senz’altro di un interesse legittimo.
Presentato nei termini
statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame é pertanto ricevibile in
ordine.
- protezione della natura
2.1. La protezione della
natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies Cost
che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di
rispettare nell'esecuzione dei suoi compiti le caratteristiche del paesaggio,
l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i
monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un
interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla
Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della
flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono unicamente, a seguito
dell'iniziativa di __________, le paludi e le zone palustri di particolare
bellezza e di importanza nazionale (protezione sancita anche dalla modifica
24.3.1995 degli art. 23 e 24 LPN, in vigore dal 1.1.1997).
La protezione della natura
e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art.
24sexies Cost.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere
prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e
altri provvedimenti adeguati. Secondo il cpv. 1bis (introdotto dall'art. 66 no.
1 della L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal
1.1.1985) devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a
carice (= prati umidi) e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le
siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che
nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano
condizioni favorevoli alle biocenosi (risalto ns.)".
Secondo l'art. 18a cpv.
1 LPN (introdotto dal n. 1 della LF del 19 giugno 1987, in vigore dal 1.
febbraio 1988) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi
della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di
disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza
nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare
alla loro esecuzione.
Quanto ai biotopi
d'importanza regionale e locale spetta ai cantoni, a norma dell'art. 18b
cpv. 1 LPN (pure introdotto dalla LF del 19 giugno 1987) provvedere alla
loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un
mandato imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss).
I biotopi non sono
direttamente designati dall'art. 18 LPN; la loro protezione non deriva
direttamente dal diritto federale (DTF 116 Ib 209 ss, consid. 5).
La Confederazione - e,
trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono
anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone
la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
2.2. La natura e il
paesaggio sono parimenti protetti dalla legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost.
L'art. 3 cpv. 2 LPT
proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d)
occorre conservare i siti naturali. Nell’ambito dei PR comunali l'art. 17 LPT
prevede infatti l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro “i
biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione” (cpv. 1 lett. d). Al
posto delle zone protette il diritto cantonale può prevedere altre misure
adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). Anche l’art. 28 LALPT cpv. 2 dispone alla lett. f
che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in particolare a fissare “le
zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali”
e, alla lett. h, “i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di
taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del
paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica”.
E’ pero’ possibile (ed in
taluni casi auspicabile) affidare la protezione della natura ad altri strumenti
pianificatori : nella scelta delle misure i cantoni godono in effetti di
un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già
dispongono (DTF 116 Ib 215).
Occorre a questo punto
ricordare che nel Canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto
legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN)
del lontano 16 gennaio 1940 e il relativo regolamento di applicazione del 22
gennaio 1974. Le relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la
competenza di assicurare la tutela dei rispettivi beni.
Ciò può avvenire direttamente
con gli strumenti del PR comunale, oppure per iniziativa del Consiglio di Stato
(art. 5 R appl. DLBN), tramite l’adozione di piani regolatori cantonali di
protezione ai sensi degli art. 9-12 R appl. DLBN.
Ed é precisamente su
questa base che il Cantone ha deciso l’adozione del Piano regolatore cantonale
di protezione della __________ di __________, istituendo le due zone di
protezione della natura ZPN1 e ZPN2 e le relative norme di attuazione.
2.3. La __________ di
__________ __________ di __________, oltre ad essere inserita nell’inventario
dei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, é stata iscritta
quale oggetto n. 2512 nell’Inventario federale delle paludi di importanza
nazionale e soggiace pertanto alle disposizioni dell’Ordinanza sulle
paludi (OPN), entrata in vigore il 1 ottobre 1994. Gli oggetti di cui
all’inventario citato (art. 1 OPN) soddisfano le esigenze di particolare
bellezza menzionate nell’art. 24sexies cpv. 5 Cost. fed.. La delimitazione di
tali oggetti é stabilita dai Cantoni che prevedono fra l’altro zone
cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 3 OPN), adottano
adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 5 cpv. 1 OPN) e
vigilano in particolare a che i piani e le prescrizioni che regolano la
modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di
pianificazione del territorio, siano conformi all’Ordinanza stessa (art. 5 cpv.
2 lett. a OPN).
Come detto l’adempimento
dei compiti assegnati dai citati disposti federali al Cantone é, nel caso
concreto, stato attuato per il tramite di un piano regolatore cantonale di
protezione ai sensi del R appl. DLBN. E non poteva essere altrimenti; si
ricorda infatti che il Consiglio comunale di Vezia, con decisione 28 agosto
1995, ha deciso di rinviare al mittente il progetto di Piano particolareggiato
della __________ elaborato dal Municipio, chiedendo al Cantone di provvedere
lui stesso a stabilire i limiti e le prescrizioni delle misure volte alla
protezione della __________. Va rilevato al proposito che lo strumento del PRCP
é già stato utilizzato con successo in diverse circostanze (si cita in
particolare la protezione dei laghetti di __________ e __________), e permette
all’autorità cantonale di intervenire direttamente e celermente nell’adozione
di misure di protezione a livello pianificatorio.
- Interesse pubblico -
proporzionalità
In via principale,
l’insorgente contesta l’attribuzione di parte del f.n. __________alla zona di
protezione della natura ZPN2, ritenendo che lo scopo di tutela della __________
può essere benissimo assicurato anche senza vincolare questa superficie.
Simili affermazioni si
scontrano tuttavia con le risultanze dei numerosi studi effettuati sul biotopo,
già citati nella precedenti sentenze del TPT 20 settembre 1993 (re Giani A.) e
8 novembre 1994 (re __________ e __________). In particolare lo studio
effettuato dallo Studio consulenze ambientali __________ negli anni 1993-94
(che é servito da base per l’elaborazione del PRCP e per l’iscrizione della
__________ nell’Inventario federale delle paludi) ha evidenziato l’importanza
della salvaguardia delle zone “cuscinetto” a contorno della zona umida vera e
propria, zone nelle quali va evitato il sorgere di nuove infrastrutture per il traffico
e di nuove edificazioni, allo scopo di non compromettere il delicato equilibrio
idrologico della zona e di evitare la distruzione della vegetazione ripuale
come pure l’aumento di immissioni di origine antropica di ogni genere.
Non fa dubbio, alla luce
di queste circostanze (che, per quanto possibile, sono state verificate in sede
di sopralluogo), che l’estensione della zona di protezione ZPN2 alla parte
orientale del f.n. __________ (già corretta dal CdS in parziale accoglimento
del ricorso in prima istanza) sia pienamente giustificata.
L’interesse pubblico a
proteggere la __________ e i suoi dintorni prevale senz’altro su quello privato
della proprietaria a poter liberamente disporre del proprio fondo e merita
tutela in questa sede. Né vi sono peraltro motivi per porne in dubbio la
proporzionalità : il provvedimento è idoneo a conseguire lo scopo, non si vede
quale altra misura meno incisiva potrebbe raggiungere lo stesso risultato e
infine tra scopo e mezzo per conseguirlo corre un rapporto ragionevole (zumutbar).
Si ricorda nuovamente come il CdS, in approvazione della domanda subordinata
dell’insorgente, abbia già proceduto a correggere il limite della zona di
protezione verso est; la superficie toccata dal vincolo rappresenta ora la
misura minima necessaria alla tutela dell’equilibrio ecologico della
__________.
- In seconda istanza,
l’insorgente lamenta una mancanza di precisione e chiarezza delle disposizioni
normative del PRCP in merito alle possibilità edificatorie a confine con la
zona ZPN. Queste mancanze renderebbero inaccettabile la decisione del CdS, che
pure accoglieva parzialmente i postulati del suo primo ricorso. Per questi
motivi essa chiede una serie di precisazioni da parte di questo Tribunale.
4.1. Riordino fondiario
Nelle sue osservazioni al
ricorso il CdS afferma che, nella misura in cui vengono rispettate le
indicazioni e i disposti pianificatori del PRCP e i limiti posti dalla
legislazione federale e cantonale in materia, non vi sono ostacoli ad una
diversa parcellazione delle proprietà dell’insorgente. Su questo punto il
ricorso è pertanto privo di oggetto.
4.2. Delimitazione di zona
Il CdS ha stabilito che la
delimitazione tra zona edificabile e zona ZPN2 corre al piede del muro
di sostegno esistente sul mapp. n. 489, come richiesto dalla ricorrente. Quanto
alla misurazione delle altezze, giustamente l’autorità governativa ritiene che
la stessa dovrà essere effettuata in base alle norme previste dalla zona
specifica (nel caso la RU2), nonché della Legge edilizia cantonale (art. 40).
Anche su questo punto il ricorso diviene privo di oggetto.
4.3. linea di arretramento /
corpi sporgenti.
L’insorgente chiede che il
limite esterno della ZPN2 a contatto con l’area edificabile sul f.n.
__________RFD venga considerato quale linea di arretramento, dalla quale
eventuali costruzioni non devono più mantenere le distanze legali. Chiede
inoltre la possibilità di erigere corpi sporgenti sulla ZPN2, della profondità
massima di 1,1 metri, così come disposto dall’art. 41 RALE.
Queste facoltà sono
espressamente riconosciute dal CdS (cfr. punto b) e d) delle osservazioni al
ricorso), dal momento che le norme di attuazione del PRCP non prescrivono
diversamente. Ora, questo Tribunale non ha motivi per distanziarsi da quanto
stabilito dal CdS; la possibilità di costruire a confine tra le zone RU2 e ZPN2
e di erigere dei corpi sporgenti (nel limite delle disposizioni della LE) é
pertanto ammessa.
4.4. Computo della superficie
edificabile / area “verde”
La risposta del Consiglio
di Stato alla richiesta dell’insorgente è chiara e non necessita ulteriori
disquisizioni : il trasferimento delle quantità edificatorie include anche il
computo dell’area verde, fissata obbligatoriamente al 40% della superficie
totale di un fondo in zona RU2. In altre parole, la superficie del f.n.
__________può essere interamente conteggiata nel computo della superficie
edificabile netta (SEN) del f.n. __________. Anche quest’ultimo punto del
ricorso deve essere ritenuto privo di oggetto.
- Stante le considerazioni
sviluppate ai paragrafi precedenti, il ricorso deve essere respinto in via
principale, negando quindi l’attribuzione integrale del f.n. __________alla
zona edificabile e confermando il limite della zona di protezione natura ZPN2
decretato dal PRCP. Le domande di precisazione enunciate in via subordinata
sono invece evase ai sensi dei considerandi.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--
(cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________, per l’insorgente
- Municipio di __________ - Consiglio
di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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