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90.1997.28 ΓÇó Planning condition removed from rezoning approval
90.1997.28Altro tribunale17 set 1997Granted
A landowner appealed against a cantonal decision approving a zoning amendment for her parcel only on condition of land readjustment. During the proceedings, both the municipality and the territorial planning administration accepted that the condition was unnecessary for this parcel because it was already suitable for rational building. The tribunal allowed the appeal, annulled the challenged decision insofar as it imposed the readjustment requirement, and held that the parcel stands in zone R4 without that restriction. It ordered no court fees and awarded the appellant CHF 500 in party compensation from the municipality.
Art. 31 LPAm in Verbindung mit Art. 38 Abs. 6 LALPT; Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Gutheissung eines planungsrechtlichen Rechtsmittels. Gibt die Vorinstanz der Beschwerde im Ergebnis selbst statt und erweist sich die beanstandete Nebenbestimmung als sachlich nicht gerechtfertigt, ist der angefochtene Entscheid insoweit aufzuheben; die Bauzonenzuweisung entfaltet dann ohne den ungerechtfertigten Vorbehalt Wirkung. Für die Parteientschädigung gilt grundsätzlich die Kostenlast der unterliegenden Behörde, wenn sie ihre frühere Verfügung im Beschwerdeverfahren in der vom Beschwerdeführer verlangten Richtung revidiert; Gerichtskosten können bei entsprechender Regelung erlassen werden.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.28
Data decisione, Autorità: 17.09.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00028
Lugano 17 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 17 aprile 1997 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto ed in diritto:
che con messaggio municipale no. __________/1996 il Municipio di __________ ha chiesto al Consiglio Comunale l’adozione di alcune varianti del PR, ratificate da quest’ultimo nella seduta del 22 aprile 1996;
che tra queste varianti figurava la soppressione del vincolo EP per la realizzazione di alloggi a pigione moderata in zona “__________ ” con conseguente attribuzione dei mappali no. ,,__________e __________interessati alla zona residenziale R4;
che con decisione 26 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato questa variante del PR, subordinando però l’edificabilità dei fondi in questione all’obbligo di un loro riordino fondiario;
che la signora __________ __________, proprietaria del mappale no. __________oggetto di variante, è insorta in data 17 aprile 1997 contro la suddetta decisione governativa davanti a questo Tribunale, censurando l’imposizione del riordino fondiario per il suo particellare; essa ha al proposito rilevato che il suo fondo già risulta edificabile data la sua forma rettangolare regolare e il suo accesso diretto alla strada comunale; essa ha quindi chiesto una rettifica della risoluzione governativa nel senso che il nuovo azzonamento R4 previsto per il suo particellare esplichi immediatamente effetto, senza nessuna restrizione quanto all’edificabilità effettiva;
che il Comune di __________, con osservazioni al ricorso del 10 giugno 1997, rileva di condividere le affermazioni della ricorrente circa l’imposizione del riordino fondiario, evidenziando come esso può sicuramente essere limitato agli altri mappali del comparto; l’autorità comunale si dichiara quindi d’accordo di riconsiderare la sua posizione nel senso di quanto proposto dalla ricorrente, auspicando un’analoga decisione da parte dell’autorità governativa;
che con risposta del 23 giugno 1997 la Divisione della pianificazione territoriale, per conto del Consiglio di Stato, osserva che la competente Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto non si oppone a quanto richiesto dalla ricorrente in quanto la particella no. __________ha forme e dimensioni tali da permettere un’edificazione razionale e che di conseguenza una sua esclusione dall’assoggettamento al riordino fondiario non comprometterebbe la possibilità di una migliore configurazione degli altri mappali interessati; essa conclude quindi che il vincolo posto sulla particella no. __________può senz’altro essere tolto e che pertanto possono essere accolte le richieste ricorsuali;
che da quanto precede altro non si può concludere che le autorità preposte alla pianificazione propongono in concreto l’accoglimento del ricorso;
che non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e fondatezza di questa concorde proposta che dà piena adesione alla domanda ricorsuale;
che a norma dell’art 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;
decreta e pronuncia:
Il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui impone l’assoggettamento al riordino fondiario del particellare no. __________di proprietà della ricorrente, il quale risulta quindi assegnato alla zona R4 senza l’imposizione di alcun vincolo.
Non si prelevano tasse né spese. Il Comune verserà Fr. 500.-- di ripetibili alla ricorrente, patrocinata da un avvocato.
Intimazione: - Avv. __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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