AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1997.158
Data decisione, Autorità:
15.05.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00158
Lugano
15 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 20 ottobre 1997 di
___________,
___________, ___________,
contro
la risoluzione no. __________ del __________
settembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del
Comune di ___________,
vista la risposta del __________ dicembre 1997 del
Consiglio di Stato e del __________ gennaio 1998 del Municipio di _________;
letti ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o,
in
fatto
a. Il signor _________
_________ è proprietario dei fondi no. _________, _________ e _________, nonché
della particella no. _________ site nel comune di _________.
b. Nella seduta del 9
aprile 1996 il Consiglio Comunale di _________ ha adottato il Piano Regolatore,
escludendo il mappale no. _________ dal comparto edificabile nel quale secondo
il decreto esecutivo sull’ordinamento provvisorio in materia di pianificazione
del territorio (DEPT) era precedentemente inserito, rispettivamente istituendo
sui particellari no. _________, _________ e _________ , siti in prossimità del
palazzo comunale, un vincolo per la realizzazione di un parco giochi.
c. Contro questa
decisione il signor _________ è insorto al Consiglio di Stato in data 10 giugno
1996 censurando il mancato inserimento del suo particellare no. _________ (sul
quale sorge un edificio adibito ad uso commerciale) nella zona edificabile,
rispettivamente chiedendo lo stralcio del vincolo AP-EP previsto sui mappali
no. _________, _________ e _________, dato che già esiste un parco giochi nei
pressi della scuola per l’infanzia, nonché considerato come questa scelta
comprometta l’edificabilità della restante sua proprietà.
d. Con decisione del 16
settembre 1997 qui impugnata, il Consiglio di Stato ha risolto, in
considerazione delle osservazioni municipali al ricorso e conformemente a
quanto già consigliato dal Dipartimento del territorio in fase di esame
preliminare, di approvare la richiesta d’inserimento del mappale no. _________
in zona edificabile e di respingere percontro la censura relativa al vincolo
AP-EP previsto sui mappali no. , e _________ pur invitando il
Municipio di _________ a proporre una variante di PR che definisca il perimetro
del previsto parco giochi in modo tale da meglio considerare gli interessi
privati dell’insorgente, così come del resto proposto dal Municipio medesimo
nelle sue osservazioni al ricorso di prima istanza.
e. Dissentendo da tale
decisione il signor _________ _________ è insorto dinanzi al TPT, chiedendo
nuovamente lo stralcio del vincolo AP-EP per la realizzazione del parco giochi
esprimendo dubbi circa l’esistenza di un reale interesse pubblico nel medesimo.
f. Nelle rispettive
osservazioni al ricorso sia il Municipio di _________ che il Consiglio di Stato
chiedono la reiezione del ricorso richiamandosi alle considerazioni già esposte
in prima istanza.
g. In data 26 marzo 1998
è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia
riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici
o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata.
Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità
urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature
come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le
incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e
sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un
comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici
che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili
circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo
un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in
giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5,
113 Ia 461 consid. 5a).
- Per quanto attiene
specificatamente alle zone AP/EP, occorre preventivamente fare le seguenti
considerazioni d’ordine generale.
L'imposizione di un
vincolo AP-EP comporta una restrizione di diritto pubblico della proprietà
privata che per essere compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.
22 ter Cost deve avere una chiara base legale, rispondere a un interesse
pubblico preminente, rispettare il principio della proporzionalità ed essere
totalmente indennizzata se corrisponde a un esproprio (DTF 114 Ia 337/338).
Rettamente non è stata
posta in discussione la base legale, rintracciabile nei principi pianificatori
fondamentali del diritto federale, enunciati dagli art. 1 e 3 LPT e recepiti
nel diritto cantonale dagli art. 25 e 28 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LALPT. Inoltre
eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali di
questo Tribunale.
Quanto all’interesse
pubblico è un concetto dinamico che evolve con la società riflettendone
esigenze e aspirazioni (cfr. DFT in ZBl 1976 pag. 362, cit.; Rhinow/Krähenmann Schweizerische
Verwaltungrechtsprechung Nr. 57).
In linea generale è
pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle
sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di
pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno
importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire
de la Const. féd. No. 34).
- Nel caso concreto il
ricorrente solleva dubbi circa l’esistenza di un vero interesse pubblico nella
realizzazione di un parco giochi vicino al palazzo comunale, ritenuto che ne
esiste già uno in prossimità dell’asilo comunale.
Innanzitutto va rilevato
come dall’incarto risulti che l’ubicazione scelta per il parco giochi in
questione non é frutto dell’improvvisazione o della casualità, ma è da mettere
in connessione alla recente ristrutturazione del palazzo comunale in occasione
della quale si è voluto creare attorno alla sede amministrativa uno spazio
pubblico. In pratica l’istituzione di un vincolo per la realizzazione di un
parco giochi ha una duplice funzione, ossia da un lato quella di mettere a
disposizione dei bambini del comune un’area di svago all’infuori di quella
legata all’attività della scuola materna e dall’altro di creare un luogo
d’incontro in grado di rafforzare la centralità del posto. A mente di questo Tribunale
ambedue questi intenti sono di sicuro interesse pubblico in quanto volti ad
animare la vita del comune come pure ad assecondare il bisogno di spazi aperti
per lo svago e la socializzazione dei bambini del comune.
La censura del ricorrente sollevata in merito non può quindi venir accolta.
-
Da esaminare resta
ancora la questione a sapere se il vincolo AP/EP in esame rispetta il principio
della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo
fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico
prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere
e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia
98, 113 Ia 137).
Dall’esame degli atti in nostro possesso, rispettivamente dalle risultanze del
sopralluogo, appare evidente che l’ubicazione scelta dal comune per la
realizzazione del parco giochi è idonea al raggiungimento degli scopi di cui si
è detto sopra, trattandosi di una zona tranquilla che sovrasta il paese e che
viene a porsi su un terreno posto al centro dell’abitato. Alternative a questa
scelta non ne sono scaturite e ad ogni modo sarebbe errato considerare il
parco giochi dell’asilo quale sufficiente area di divertimento e svago e quindi
quale appropriata soluzione sostitutiva.
Da rilevare comunque che il vincolo in questione interessa solamente una parte
della proprietà del ricorrente; sulla rimanente egli può ancora costruire
un'abitazione, ragion per cui si può ritenere che esiste un rapporto ragionevole
tra l'interesse pubblico e la restrizione della proprietà. Alla correttezza,
rispettivamente al rispetto del principio della proporzionalità della misura
all’esame nulla toglie il fatto che, come risulta dagli atti, è intenzione del
comune procedere in futuro ad una modifica del perimetro del vincolo per
considerare ancor di più gli interessi privati del ricorrente (così come
indicato nelle osservazioni al ricorso di primo grado e condiviso dal governo a
pagina 30 della decisione d’approvazione qui impugnata). L’azzonamento rispetta
infatti già sin d’ora i principi di legge in concreto applicabili.
-
Per le pregresse
considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese e le tasse seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.--.
-
Intimazione: -
Signor _________ _________, _________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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