AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.134
Data decisione, Autorità:
07.07.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00134
Lugano
7 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 1 ottobre 1997 di
la risoluzione 27.8.97 n. __________ del
Consiglio di Stato che approva la revisione del PR del Comune di __________;
visto le osservazioni
-
15 ottobre 1997 del Comune di __________;
-
16 0ttobre 1997 della Divisione della pianificazione
territoriale;
-
31 ottobre 1997 del __________;
-
10 dicembre 1997 di __________ __________, __________o, propr. del mapp.
- 9 dicembre 1997 di __________ __________, __________
__________i, __________ __________, __________ __________, propr.
rispettivamente dei mapp. __________, __________,
/, __________ rappr. dall'avv. __________ __________,
__________;
- 5 dicembre 1997 della Società Imm. __________
__________, Società Imm. __________ __________, Società
Imm. __________ __________, Società Imm. __________
__________ e Società Imm. __________ __________, rappr.
dall'UF Lugano, patrocinato dall'Avv. __________
__________, Studio legale __________ __________ &
__________, __________, comproprietarie di 1/5 cad.
del part. __________
- 5 dicembre 1997 della __________ SA, __________,
rappr. dall'Avv. __________ __________,
Studio legale __________ __________ &
__________, __________; Amministratrice del fallimento delle
sunnominate soc. immobiliari comproprietarie del
mapp. __________.
letti e esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con la risoluzione
in epigrafe il Consiglio di Stato ha approvato il PR (revisione '96) del Comune
di __________ che attribuisce alla zona residenziale R5, con obbligo di piano
di quartiere, i mapp. __________, __________, __________, __________ e
__________e, parzialmente, i mapp,. __________e __________RFD __________, in
località __________ __________.
b. Il __________
contesta in questa sede tale attribuzione e chiede che nella misura in cui
l'area interessata si pone in conflitto con l'area boschiva e/o il paesaggio
protetto del __________ __________ (oggetto IFP __________e PD cantonale, piano
__________, scheda 1.2.16) venga stralciata dalla zona edificabile e
integralmente assegnata a una zona di protezione.
c. l proprietari dei
fondi in discussione, il Comune e il Consiglio di Stato chiedono il rigetto del
ricorso.
Degli argomenti delle
parti diremo all'occorrenza nei considerandi.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- Legittimazione
ricorsuale
1.1. Il __________ è
un'associazione d'importanza nazionale che per statuto si occupa della
protezione della natura e del paesaggio. Ricorre presso il TPT sia contro
l'asserita violazione della LFo nel quadro dell'adozione e approvazione del PR,
sia contro la compromissione del paesaggio protetto menzionato nell'inventario
federale dei paesaggi siti e monumenti d'importanza nazionale, IFP (oggetto n.
__________), sia contro una pretesa inosservanza della scheda 1.2.23 del piano
direttore cantonale (PD).
Il Consiglio di Stato è
entrato nel merito, in prima istanza, senza previamente pronunciarsi sulla
legittimazione del ricorrente. Spetta a questo TPT verificare se ne erano
effettivamente dati i presupposti. L'istanza successiva deve infatti
verificare, d'ufficio, se la legittimazione ricorsuale, e con essa gli altri
presupposti processuali, erano adempiuti presso l'istanza precedente (cfr.
Kölz, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p.
111);
1.2. L’art. 35 LALPT
stabilisce che legittimato a ricorrere contro il contenuto del PR è ogni
cittadino attivo nel Comune (actio popularis) e ogni altra persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione.
A mente della
giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in
un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque
altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un
interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica
della decisione impugnata. Così è se la sua situazione giuridica o di fatto può
essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag.
117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Equiparato all'interesse
personale è l'interesse proprio o della maggioranza dei propri membri fatto
valere dalle associazioni egoistiche.
Evidentemente il
__________ non insorge a questo titolo, ma a salvaguardia della natura e del
paesaggio, perseguendo lo scopo squisitamente ideale enunciato dai suoi
Statuti. Ora, il diritto cantonale non riconosce, in materia di pianificazione
del territorio, la legittimazione ricorsuale delle associazioni ideali
d'importanza nazionale; la ammette solo in materia edilizia.
Esclusa ovviamente l'actio popularis, la legittimazione va pertanto ricercata
nel diritto federale.
1.3. A norma dell’art. 98a
cpv. 1 PA i cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza
cantonale, nella misura in cui le decisioni di queste ultime sono direttamente
impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quanto
al capoverso secondo prescrive che il diritto di ricorrere e i motivi di
ricorso siano garantiti nella procedura cantonale almeno nella misura stabilita
per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
L’art. 103 lett. a OG
riconosce in via generale la qualità per ricorrere a chi è colpito dalla decisione
impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o
modifica.
Analoga disposizione,
abbiamo visto, conosce il diritto cantonale all'art. 35 LALPT.
Nessuna di queste
condizioni si verifica in concreto.
Rimane da esaminare l'ipotesi
dell'art. 103 lett. c. ai cui sensi sono legittimate a ricorrere, anche se non
possono vantare un interesse degno di protezione ai sensi della lett. a, le
organizzazioni cui la legislazione federale accorda il diritto di ricorso.
Gli art. 55 LPA e 12 LPN
conferiscono a determinate condizioni tale legittimazione alle associazioni
protezionistiche dell’ambiente, rispettivamente della natura e del paesaggio.
In concreto non entra
evidentemente in considerazione, non verificandosene i presupposti, l'art. 55
LPAmb. Vediamo se sono invece adempiuti quelli dell'art. 12 LPN.
1.4. L’art. 12 LPN
riconosce alle associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da
oltre 10 anni e che per statuto si occupano della protezione della natura e
del paesaggio la legittimazione a ricorrere contro i decreti e le ordinanze dei
cantoni nonché contro le decisioni delle autorità federali impugnabili mediante
ricorso al Consiglio federale o con ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale.
Secondo i combinati
disposti degli art. 97 OG e 5 PA il ricorso di diritto amministrativo può
essere interposto contro decisioni che sono o avrebbero dovuto essere fondate
sul diritto pubblico federale (DTF 112 Ib 165 consid. 1; 237 consid. 2a). La
condizione è che tali decisioni siano prese dalle istanze inferiori elencate
all’art. 98 OG, non ricorrano i motivi di esclusione previsti dagli art. 99 a
101 OG o da leggi speciali e infine che sia contestata la violazione del
diritto federale (art. 104 lit. a OG).
Il ricorso di diritto
amministrativo è pure proponibile contro le decisioni fondate tanto sul diritto
cantonale o comunale quanto su quello federale, se e nella misura in cui è
invocata la violazione di disposizioni del diritto federale direttamente
applicabili (DTF 121 II 72 consid. 1b pag. 75, 161 consid. 2 b/cc pag. 165, 120
Ib 27 consid. 2a pag. 29).
Il ricorso di diritto
amministrativo è pure ammesso dalla giurisprudenza contro decisioni fondate sul
diritto cantonale nei casi in cui le norme in questione non hanno praticamente
portata propria ma ricalcano essenzialmente il diritto federale, oppure quando
il diritto cantonale è stato applicato a torto al posto di quello federale o
parimenti quando decisioni di inammissibilità pronunciate in base al diritto
cantonale di procedura hanno impedito o escluso l'applicazione del diritto
federale sostanziale (RDAT 1984 n. __________). Lo stesso dicasi di decisioni
fondate sul diritto cantonale strettamente connesse con questioni del diritto
pubblico federale sollevate col ricorso (121 II 72 consid. 1b pag. 75).
1.5. Questi i principi
generali, con l'avvertenza che in materia di pianificazione del territorio (PD,
PR) vige il regime particolare instaurato dall'art. 34 LPT nell’intento di
semplificare la protezione giuridica in questo particolare settore. Il ricorso
di diritto amministrativo è aperto unicamente contro le decisioni cantonali di
ultima istanza concernenti l’applicazione degli art. 5 LPT (indennità per
restrizioni della proprietà ) e 24 LPT (autorizzazione a costruire fuori delle
zone edificabili); le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono
dichiarate definitive. Contro di esse è unicamente dato il ricorso di diritto
pubblico.
Recentemente la
giurisprudenza federale ha tuttavia allargato l'accesso al ricorso di diritto
amministrativo, in applicazione dei principi generali della procedura
amministrativa federale sopra evocati.
Ha così ammesso questo
mezzo contro piani regolatori relativi a progetti concreti, nella misura in cui
sia in gioco l'applicazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente
o della natura (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290). E' in particolare
deferibile al TF con ricorso di diritto amministrativo l'assegnazione dei gradi
di sensibilità al rumore, sia nell'ambito del PR sia caso per caso (DTF 120 Ib
287 consid. 2 e 3, in part. consid. 3c pag. 298). Più generalmente, con il
ricorso di diritto amministrativo possono essere proposte censure concernenti
l'applicazione del diritto della pianificazione del territorio se le relative
disposizioni sono in stretta, necessaria relazione col diritto sulla protezione
dell'ambiente (DTF 121 II 72 consid. 1d e f).
Sempre in via eccezionale
il ricorso di diritto amministrativo è inoltre proponibile allorché la
decisione è basata su disposizioni così dettagliate e vincolanti da
pregiudicare in maniera decisiva l'eventuale successiva procedura di
autorizzazione, tanto da poterle equiparare ad una decisione ai sensi dell'art.
5 PA. La premessa è quella solita che le disposizioni in argomento si basino
sul diritto federale - o congiuntamente sul diritto federale e cantonale risp.
comunale - e che vi sia violazione di norme del diritto federale immediatamente
applicabili (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290; cfr. in generale sul tema Heiz
Aemisegger, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs und
Umweltschutzrecht, in Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung,
Zürich 1992, pag. 114 segg.).
1.6. Non basta tuttavia che
le disposizioni impugnate configurino una decisione ai sensi dell'art. 5 PA
perché possano formare oggetto di ricorso secondo l'art. 12 LPN.,
rispettivamente perché le associazioni di importanza nazionale votate
statutariamente alla protezione della natura e del paesaggio siano legittimate
a ricorrere.
Non solo occorre che il
ricorso sia finalizzato alla tutela della natura rispettivamente del paesaggio,
la giurisprudenza pone un'ulteriore, condizione: la decisione cantonale
impugnata dev'essere presa nell'adempimento di un compito federale ai sensi
degli art. 24sexies, cpv. 2 Cost e 2 LPN. Questa condizione, sulla cui
fondatezza la dottrina esprime perplessità (cfr. Commentaire LPN ad art. 12 LPN
n. 4 pag. 257), è giudicata determinante dalla giurisprudenza (DTF 120 Ib 27
consid. 2c pag. 30 con ref.).
L'art. 12 LPN dà
un'elencazione esemplificativa dei compiti federali suddividendoli in tre
gruppi: progettazione, costruzione e esercizio di opere e impianti da parte
della Confederazione o di enti parastatali (lett. a); concessioni e permessi
per impianti di trasporto e di comunicazione, trasporto di energie,
trasmissione di notizie, dissodamenti, ecc. (lett. b) e (lett. c) sussidi a
piani di sistemazione, opere e impianti (bonifiche fondiarie, correzione di
corsi d'acque, ecc.).
Nessuna menzione trova
invece all'art. 2 LPN la pianificazione del territorio. L'adozione di PD, PUC e
PR e le relative modifiche sono di competenza cantonale e non costituiscono
un compito della Confederazione.
1.7. In via di eccezione la
giurisprudenza riconosce tuttavia l'esistenza di un compito federale quando la
pianificazione comprende oggetti che il cantone è tenuto a tutelare in forza
del mandato imperativo di protezione conferitogli dalla Confederazione.
Così è ad es. se il PR include un biotopo d'importanza nazionale,
regionale o locale (ad es. rive lacustri, siepi) protetto in virtù dell'art. 18
cpv. 1bis e 1ter, 18a, 18b e 22 LPN) o se è toccata una zona palustre di
particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 24sexies cpv. 5 Cost)
ovvero un'area boschiva. (Commentaire LPN, Zufferey, ad . art. 2 n. 28.4 pag.
159).
1.8. Non dà invece luogo a
simile eccezione il paesaggio.
L'art. 1 LPN, modificato
nel 1995, prescrive alla lett. a) di "rispettare e proteggere le
caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le
rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e promuoverne la
conservazione e la tutela." A questo fine si devono distinguere, a norma
dell'art. 4 LPN, gli oggetti d'importanza nazionale e quelli d'importanza
regionale e locale. I primi sono da elencarsi in inventari che il Consiglio
Federale è tenuto a compilare giusta l'art. 5 LPN, allestendone finora due:
l'Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP) e
l'Inventario degli abitati meritevoli di protezione (ISOS). Tuttora in
allestimento è l'Inventario delle vie storiche (IVS).
A mente dell'art. 6 LPN
"l'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario
federale significa ch'esso merita specialmente di essere conservato intatto o,
in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile".
Ebbene, se alla luce di
quanto precede non può essere ragionevolmente sostenuto che nella
pianificazione del territorio il Cantone possa liberamente ignorare la presenza
di un paesaggio inserito nell'IFP o nell'ISOS e come tale dichiarato
d'importanza nazionale, - non foss'altro perché ciò facendo violerebbe principi
fondamentali della stessa pianificazione territoriale (art. 1 e 3, 14 e 17
LPT), e dovrà quindi tutelare il paesaggio in questione nel suo PD (art. 6 LPT)
e vegliare affinché vi provvedano a loro volta i PR dei comuni di situazione
del bene negando all'occorrenza la sua approvazione -, non per questo le misure
pianificatorie in argomento (o la loro omissione) configurano a mente della giurisprudenza
l'esecuzione (o omissione) di un compito della Confederazione.
Tale non è, abbiamo visto,
la pianificazione del territorio. Ora, la tutela del paesaggio rientra
naturalmente tra i suoi adempimenti. Che l'oggetto sia dichiarato d'importanza
nazionale da un inventario federale non trasforma in compito della
Confederazione il dovere di tutelarlo incombente al Cantone. Il Cantone non
agisce in questo contesto in forza di un mandato conferitogli imperativamente
dal diritto federale. (cfr. DTF 121 II 190 consid. 3c/aa e bb pag. 196/197).
1.9. Quali sono, ciò
premesso e precisato, le conseguenze sulla legittimazione ricorsuale?
Verifichiamolo per rapporto alle censure sollevate col ricorso.
a.
Compromissione del paesaggio protetto elencato nell'inventario
IFP (oggetto 1810).
Per
i motivi testé evocati la censura è improponibile da parte del
ricorrente: questi non dispone in argomento della legittimazione
attiva. La protezione del paesaggio nell'ambito della
pianificazione del territorio non rientra nei compiti della confederazione.
b. Pretesa
inosservanza del piano direttore cantonale (PD).
Disattesa
sarebbe la scheda di coordinamento 1.2.23, categoria
"risultati intermedi", concernente le componenti naturali
del territorio, scientificamente accertate ma "con protezione
pianificatoria non ancora coordinata" (art. 5 cpv.
2 lett. b. OPT, art. 14 cpv. 2 e 19 cpv. 1 e 2 LALPT).
Sotto
il profilo scientifico, "gli studi di base per l'elaborazione del
PD hanno permesso di avere una visione d'assieme del patrimonio
naturale del Cantone e di organizzare le sue componenti
sulla base della seguente classificazione: riserve naturali
orientate; parchi naturali; zone naturali protette" (cfr. scheda
1.2.23).
Tra
le aree classificate come zone naturali protette (ZNP) figura
col numero 1.2.16 il San Salvatore.
I
comuni interessati sono: __________, __________, __________; non vi è
invece menzionato __________. Dalla rappresentazione grafica
del piano n. __________risulta tuttavia che la ZNP comprende parte
di __________ superiore, e interessa dunque pure il Comune
di __________. La sua mancata menzione è quindi un manifesto
errore della scheda.
Ribadiamo
che si tratta però solo di risultati intermedi. Manca ancora
il coordinamento. Scopo del medesimo: "proteggere le
aree oggetto della presente scheda e del relativo elenco allegato
mediante l'attuazione di adeguate misure pianificatorie."
Quanto alle modalità: "Il Cantone, in collaborazione
con la Confederazione, le Regioni e i Comuni, porta
a termine la valutazione degli interessi contrapposti, relativi
alle aree in oggetto rappresentate graficamente nei piani
del PD, onde definire l'entità della protezione dal profilo tecnico
e giuridico. La protezione di ogni singola area verrà
successivamente consolidata tramite un Piano d'utilizzazione
cantonale (PUC) o l'inclusione nel Piano Regolatore."
La
scheda rileva infine che "il disciplinamento della protezione"
è "imposto al Cantone dagli articoli 18a e 18b della
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
del 1.7.1996 (LPN)."
Tale
assunto è esatto nella misura in cui le zone naturali protette
rispondono alla definizione che ne dà il PD 1989 p. II.26,
ossia se costituiscono "territori con contenuti naturalistici
particolari o particolarmente importanti o rappresentativi
che meritano e richiedono una protezione di carattere
generale (zone protette generali) o limitata a determinati
aspetti (zone protette specifiche). In queste zone "si
riconosce alla protezione delle componenti naturali del paesaggio
priorità su altre forme di utilizzazione. Le attività umane
di incidenza territoriale, e in particolare gli interessi generali
della pianificazione, quelli agricoli, forestali e quelle legati
allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili
con le finalità della protezione" (loc. cit).
Ciò
è vero solo in parte.
In
realtà la zona naturale protetta del __________ __________ riprende essenzialmente
l'IFP e per la precisione l'oggetto n. __________.
Ciò
trova riscontro nella stessa scheda ..che
per l'area ..
__________ __________ reca alla voce "Osservazioni" l'indicazione
IFP __________0.
Simili
paesaggi sono protetti dall'IFP non in quanto biotopi, ma
per essere "unici nel loro genere", per "bellezza, originalità,
estensione, nonché importanza ecologica e/oppure
geografico-culturale", rispettivamente per la loro tipicità,
in quanto "rappresentativi … di una determinata regione
elvetica" (Ordinanza federale ..__________OIFP;
cfr. Museo cantonale di storia naturale,
Introduzione al paesaggio
naturale del Cantone Ticino, vol. 3. La protezione, pag.
188).
Il
PD non si è però fermato a questa finalità: ai fini di una protezione
generale delle componenti naturalistiche accertate
ha assunto l'intero comprensorio quale zona generale
di protezione naturalistica nella scheda ..__________ (oggetto
..__________).
Nella
misura in cui il ricorso del __________ è volto a tutelare queste
componenti e non il paesaggio la legittimazione attiva è data:
in prima istanza in forza dell'art. 35 LALPT, nella presente
giusta l'art. 38 cpv. 4 LALPT che tale potestà riconosce
alle persone o enti già ricorrenti, per gli stessi motivi,
nella precedente istanza.
c.
Accertamento del bosco
La
legittimazione attiva del __________ in materia è fuori discussione:
l’accertamento del limite del bosco a ridosso della
zona edificabile (art. 10 cpv. 2 LFo) è un compito federale.
Passiamo
quindi ad esaminare nel merito le censure proponibili
in questa sede.
- Nel merito
2.1. Protezione della natura
Il __________ sostiene nel
suo ricorso che la zona naturale protetta prevista dalla scheda del PD non
concede spazio ad una " ridefinizione dei perimetri dell'area
protetta" e che pertanto "ogni edificazione a scopo residenziale
all'interno del perimetro protetto risulta preclusa."
Nella sua radicalità
l'assunto è infondato. La scheda del PD è, come abbiamo ricordato, ricalcata
sull'IFP, volto a proteggere il paesaggio e non le componenti naturali. Non vi
è un'analisi di questi valori né la scheda ne indica la localizzazione. Si
limita a menzionare la "documentazione principale" (la stessa, nota
bene, citata sulle schede di dati acquisiti). Si tratta de "La protezione
delle componenti naturali del paesaggio: proposte per una concezione globale,
MCSN, 1983." e degli "Studi di base del PD, 1984 e 1986."
Ora è pacifico che un
comprensorio dalle vaste dimensioni come il __________ __________, protetto in
tutta quell'estensione in quanto paesaggio, può sì contenere dei valori
naturalistici degni di protezione ma non indistintamente in ogni punto della
sua superficie. Protezione del paesaggio e protezione della natura non
collimano necessariamente.
La protezione offerta
dalla ZNP sul piano naturalistico non esclude globalmente, su tutto il
territorio compreso nel suo perimetro, ogni e qualsiasi intervento di modifica
del suolo. Lo strumento delle zone naturali protette è in realtà molto meno
incisivo. Ne abbiamo sopra tracciato i limiti: le attività umane di incidenza
territoriale, e in particolare gli interessi generali della pianificazione,
quelli agricoli, forestali e quelle legati allo svago, non sono esclusi, devono
semplicemente risultare compatibili con le finalità della protezione.
Dacciò la necessità di uno
studio specialistico, che analizzi più davvicino il territorio e situi le
componenti effettivamente riscontrate nei loro precisi habitat, premessa
irrinunciabile per giudicare la compatibilità degli interventi.
Questo studio è stato
affidato dal Comune agli ingegneri __________ e __________. e in base alle sue
risultanze si sono tracciate nel Piano del Paesaggio due zone di protezione
della natura, in località Alla __________ e __________ __________o- __________
__________ e delimitate due zone di protezione del paesaggio in località
__________ e __________ superiore (non, si noti, nel comparto qui in
discussione). Inoltre, sempre nel piano del paesaggio sono state riportate la
ZNP 1.2.16 PD e l'oggetto n. __________dell'IFP, con peraltro un'inspiegabile
ma qui irrilevante differenza di perimetro tra le due aree.
Quel che qui importa è che
lo studio non ha riscontrato valori naturalistici particolari nel comparto di
__________ superiore all'esame.
Di conseguenza ai fini
della protezione della natura, unico tema sul quale il __________ è abilitato a
ricorrere, non vi sono motivi per negare l'approvazione della vessata zona
edificabile.
Rettamente quindi il
Consiglio di Stato ha concesso tale approvazione con la querelata risoluzione
che merita conferma su questo punto.
2.2. Accertamento forestale
E' esatto l’appunto che la
procedura seguìta non è corretta. E’ mancata la pubblicazione dell’accertamento.
Alcuni resistenti vorrebbero che ai fini del coordinamento e per uno
snellimento della procedura il piano del bosco venisse pubblicato assieme agli
altri atti del PR, pretendendo che ciò venne fatto nel caso presente. Così però
non è. Nessun cenno all’accertamento forestale, infatti, nella pubblicazione
del PR.
Quale sia finalmente la
procedura da seguire dovrà essere stabilito, in funzione della nuova legge
federale, rispettivamente della legge cantonale di applicazione, dal
Regolamento che il Consiglio di Stato dovrà emanare.
E’ auspicabile che nei
casi dell’art. 10 cpv. 2 LFo la procedura segua per quanto possibile quella di
adozione-approvazione del PR. Il Consiglio di Stato è la stessa autorità nei
due casi. Per l’accertamento non è dato ricorso (oggi) ma semplice facoltà di
presentare osservazioni al Consiglio di Stato che deciderà in merito e potrà
farlo in concomitanza con la decisione di approvazione della zona edificabile.
Si potrà ricorrere sia contro il PR sia contro la decisione di accertamento
presso la stessa istanza superiore, il TPT.
Ma la pubblicazione
dell’accertamento non può essere semplicemente deducibile dal piano del
paesaggio o dal piano delle zone; dev’essere esplicita e a sé stante così da
permettere specifiche, distinte contestazioni. Tale pubblicazione, ripetiamo,
non è avvenuta in concreto.
Bisognerà provvedervi.
Essa è presupposto irrinunciabile alla validità dell'accertamento del limite
del bosco a ridosso della zona edificabile.
Lo è oggi come lo sarà con
la nuova procedura.
Si noti che di per sé
l'accertamento del carattere forestale dovrebbe essere effettuato al momento
dell'emanazione o revisione dei PR laddove le zone edificabili confinano o
confineranno in futuro con la foresta. E' quanto prescrive l'art. 10 cpv. 2
LFo.
E' solo in virtù di
un'interpretazione molto larga della legge che il Consiglio di Stato non
sospende, fino ad accertamento cresciuto in forza, l'approvazione della zona
edificabile a contatto col bosco e ordina al comune di provvedervi entro un
termine ragionevole (solitamente di due anni). Ciò tien conto del fatto che la
legge federale è da poco entrata in vigore e che gran parte dei PR e delle loro
revisioni hanno avuto una lunga quando non lunghissima gestazione che sarebbe
improvvido prolungare.
Va però considerato che
finché l'accertamento ex art. 10 LFo non è cresciuto in giudicato i margini
della foresta non possono essere iscritti nelle zone edificabili giusta la LPT
ai sensi dell'art. 13 LFo. La loro iscrizione nel caso presente, effettuata
irritualmente, è destituita di giuridica efficacia; non ha per effetto di
disinnescare il carattere dinamico del bosco come prevede il cennato art. 13
LFo.
La conseguenza non è però,
come parrebbe volere il __________, l'annullabilità dell'attribuzione del
comparto litigioso alla zona edificabile. La zona rimane edificabile ma i suoi
confini col bosco sono accertati per ora solo a titolo provvisorio e
indicativo, anche se poi materialmente l'accertamento è stato effettuato da
specialisti di provata competenza talché non vi sono ragioni evidenti per ritenere
che il limite definitivo si discosterà sensibilmente da quello rilevato.
In concreto, dal piano del
paesaggio appare già ora con grande verosimiglianza che, pur calcolando una
distanza di 20 mtl dal limite del bosco, la fascia residua della zona R5 sia
abbastanza profonda da consentire un'importante edificazione. In altri termini
non vi è da temere (o da sperare!) che l'area boschiva definitivamente
accertata copra in maniera così determinante la zona edificabile prevista dal
PR da svuotare di pratica utilità e giuridico interesse la sua approvazione.
Per le pregresse
considerazioni la censura ricorsuale dev'essere accolta nella misura in cui
contesta la regolarità dell'accertamento ex art. 10 cpv. 2 LFo e del relativo
riporto nel PR a norma dell'art. 13 LFo.
Infondata la dichiarazione
del Consiglio di Stato nella querelata risoluzione secondo cui "tale
limite segna il passaggio dal regime di area insediativa ai sensi dell'art. 15
LPT a quello di foresta ai sensi delle nuove disposizione della legge
forestale." Errata infine l'asserzione che "in questo senso quindi il
documento all'esame, per quel che attiene al comparto in questione, soddisfa i
requisiti legali." L'ordine fatto al Comune al punto 5.2.1 lett. b) di
procedere all'adeguamento degli elaborati di PR provvedendo alla completazione
(grassetto ns.) dell'accertamento del limite del bosco a contatto con la
zona edificabile dev'essere esteso al comparto di __________ superiore qui in
discussione, erroneamente esentatone.
- Tasse di giudizio e
ripetibili
Il __________ è ampiamente
soccombente in causa. Non gli vendono poste a carico tasse di giudizio,
considerato lo scopo eminentemente ideale perseguito. Deve invece corrispondere
congrue ripetibili ai chiamati in causa patrocinati da avvocato.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la risoluzione impugnata è
annullata nella misura in cui dichiara che il
limite del bosco a contatto con la zona edificabile
istituita dal PR in località __________ superiore è stato
accertato conformemente all'art. 10 cpv. 2 LFo e regolarmente
riportato nel PR a norma dell'art. 13 LFo. Gli atti vengono
rinviati al Consiglio di Stato affinché impartisca le necessarie
istruzioni al Comune fissandogli in congruo termine
per dare corretta applicazione agli art. 10 cpv. 2 e 13 LFo.
-
Non sono prelevate tasse di
giudizio. Il __________ verserà Fr. 1.000.- di ripetibili ai LLCC __________ __________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________, rappr. dall'avv. __________ __________, __________ e Fr.
1.000.- alla __________ __________, __________o, rappr. dall'Avv. __________
__________, Studio legale __________ __________ & __________, __________,
amministratrice del fallimento delle Società Imm. __________ __________A,.
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ (rappr. dall'UF __________, patrocinato dall'Avv.
__________ __________, Studio legale __________ __________ & __________,
__________o).
-
Intimazione: -
__________ __________ __________ __________, __________
__________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________
__________ -
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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