AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.116
Data decisione, Autorità:
16.06.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00116
90.97.00115
90.97.00110
Lugano
16 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
i ricorsi di
-
__________, __________,
2. __________ __________, __________,
3. __________ __________, __________
1,2,3 rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 9 luglio 1997 (n. __________) con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione parziale del PR di
viste le osservazioni 17
novembre 1997 del Consiglio di Stato e 31 ottobre 1997 del Comune di
__________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di __________
è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 19 novembre 1985. La
zona “__________ -__________ ”, situata nella parte bassa del Comune tra la
linea ferroviaria __________ -__________ __________ e il sedime dell’aeroporto di __________, era destinata
all’insediamento di attività artigianali e industriali non moleste secondo
quanto prescritto all’art. 55 NAPR (versione 1985).
b. Nella sua seduta del
24 aprile 1995 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il progetto di
revisione parziale del PR, che interessa tutta la parte del territorio comunale
situata a valle della cantonale __________ -__________ -__________. I terreni
siti nelle località “Longhera-Canellini” restano, come nel precedente PR,
destinati all’insediamento di attività artigianali e industriali poco moleste
(denominata ora “zona industriale/artigianale IN1”). Rispetto al precedente PR
sono state invece modificate alcune disposizioni minori della norma di
attuazione (ad esempio le altezze massime) e introdotti alcuni vincoli
particolari quali le linee di costruzione continua in funzione anti-fonica, la
ricomposizione particellare e l’obbligo di sistemazione di accessi e posteggi
(cfr. cpv. 3,5 e 6 art. 55 NAPR-versione 1997).
c. Il Consiglio di
Stato, constatato come la pianificazione nella zona “__________ -__________ ”
sia confrontata con la messa a punto di importanti progetti di ordine superiore
quali la strada di circonvallazione __________ -__________ (opera prevista
nell’ambito del PTL) e, soprattutto, la procedura di rilascio della concessione
federale per l’aeroporto di __________ -__________ (ricorsi pendenti innanzi al
TF), ha però deciso di posticipare la decisione di approvazione della zona IN1
in una fascia di territorio profonda ca. 100 metri direttamente attigua
all’aeroporto (cfr. allegato n. 1 alla risoluzione 9 luglio 1997). Alcune
componenti del piano relative a questa zona sono state modificate d’ufficio
oppure non sono state approvate (linee di costruzione e di allineamento,
ricomposizione particellare,...). Al fine di assicurare il dovuto
coordinamento, in questa fascia il Consiglio di Stato ha pure istituito, con
procedura separata, una zona di pianificazione della durata di 3 anni.
d. La __________
__________, la __________ __________ e __________ __________, proprietari
rispettivamente dei f.n. __________, __________e RFD, tutti situati
nella zona IN1 di __________ - per la quale la proposta di revisione
del PR è stata sospesa dal CdS, hanno interposto ricorso sia contro questa
decisione sia (in separata sede) contro l’imposizione della zona di
pianificazione.
Gli insorgenti, con
motivazioni sostanzialmente analoghe, chiedono l’approvazione integrale della
zona IN1, osservando che non vi sarebbero in realtà contrasti tra la
pianificazione proposta dal Comune e la pianificazione di ordine superiore
derivante dal PTL o ancora dalla concessione aeroportuale di __________
-__________. L’insorgente __________ contesta inoltre la modifica del grado di
sensibilità attribuito alla zona IN1 operata dal CdS.
e. Nelle sue
osservazioni ai ricorsi, il Consiglio di Stato ricorda come il consolidamento
di alcuni progetti d’ordine sovracomunale quali il PTL, ma soprattutto la
pendente decisione del TF sui ricorsi introdotti contro la concessione federale
dell’aeroporto di __________, rischiano di modificare non poco gli assetti
pianificatori dell’area a diretto contatto con l’aeroporto, a dipendenza
soprattutto di una possibile modifica delle zone di rumore. L’elevato grado di
incertezza, paragonabile a quello esistente durante una pianificazione in
corso, non ha permesso all’autorità governativa l’approvazione immediata della
zona industriale IN1 nella fascia più prossima all’aeroporto ed ha imposto,
quale diretta conseguenza, l’adozione della zona di pianificazione.
Da parte sua, il Comune di
__________ aderisce alle censure ricorsuali, che ricalcano quelle esposte nel
proprio gravame al TPT.
f. In data 14 gennaio
1998 ha avuto luogo l’udienza in contraddittorio. In questa sede il Comune di
__________ (anch’esso ricorrente) ha dichiarato di ritirare il ricorso
limitatamente alle contestazioni sui GDS al rumore attribuiti alla zona IN1,
preso atto che non vi è stata alcuna modifica d’ufficio da parte del CdS; la
questione può dirsi superata anche nei confronti della qui ricorrente
__________ e non merita quindi ulteriore disamina nei considerandi di diritto.
Per i rimanenti punti le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando
al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, i ricorsi,
intimati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, sono tempestivi. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
In considerazione del
fatto che le contestazioni dei singoli ricorsi sono sostanzialmente analoghe,
il TPT ritiene pertinente decidere i summenzionati in un'unica trattazione.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Si tratta di esigenze spesse volte
contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con
formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio,
al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso,
che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo
diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia
432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Principale punto in
contestazione è la decisione del CdS di differire l’approvazione della parte
inferiore della zona industriale IN1 nel comparto di “__________ -__________ ”,
almeno sino a quando non saranno sufficientemente consolidati i progetti delle
opere stradali del PTL e, soprattutto, decisa in via definitiva la concessione
aeroportuale di __________ -__________, contestata giudizialmente innanzi al
TF.
Gli insorgenti obbiettano
tuttavia che una sospensione della decisione non è giustificata nella
fattispecie, dal momento che si può già stabilire sin d’ora che in gran parte
di questa fascia territoriale non vi è conflitto né con le opere del PTL né con
i contenuti della concessione aeroportuale. Osservano infatti che sia il piano
delle zone di rumore stabilito dalla concessione (in vigore dal 16 settembre
1996) sia la strada di PR n. __________prevista nell’ambito del PTL interessano
in realtà unicamente i mappali n. 912 e 999 RF, situati immediatamente a
ridosso dell’aeroporto, e non i fondi di loro proprietà; in questa ridotta
porzione del territorio, la pianificazione aeroportuale, di rango superiore, si
sostituisce già a quella comunale senza che sia necessario posticipare
l’approvazione del PR e/o adottare una ZP.
- Concessione
aeroportuale
Le vicende che hanno
portato al rilascio della concessione federale dell’aeroporto di __________
sono note alle parti e all’opinione pubblica (non fosse altro per la larga
copertura data dai mass-media in tutti questi anni); questo Tribunale non
ritiene pertanto necessario dilungarsi nel riepilogo di tutti i particolari.
Si ricorda unicamente che, in seguito al forte sviluppo del traffico di linea
degli ultimi 15 anni, nel gennaio del 1993 la città di __________, gestore
della struttura aeroportuale, ha presentato al DFTCE una domanda formale di
concessione ai sensi della Legge sulla navigazione aerea (LNA) e delle relative
ordinanze di applicazione. La concessione è stata rilasciata il 16.9.1996, ed è
entrata immediatamente in vigore, dal momento che ai numerosi ricorsi
interposti al Tribunale federale contro la stessa non è stato concesso effetto
sospensivo.
Tra gli atti più importati
necessari al rilascio della concessione figura l’allestimento di un catasto dei
rumori, che può avere rilevanti conseguenze sulla pianificazione delle aree
limitrofe all’aeroporto. L’art. 42 OSIA stabilisce infatti che, a dipendenza
dell’inquinamento fonico registrato, attorno all’aeroporto vengano stabilite
delle zone di rumore di tipo “A”, “B” e “C”. Nella prima, quella sottoposta a
maggiori immissioni, l’ordinamento federale proibisce l’insediamento di
attività residenziali, commerciali o industriali di ogni genere, ammettendo
unicamente attività agricole, militari o quelle direttamente legate
all’esercizio aeroportuale medesimo (hangar, ecc..). Anche le zone “B” e “C”,
che pur possono essere destinate a scopi abitativi o commerciali-industriali,
comportano certe limitazioni all’attività edilizia derivanti dall’adozione obbligatoria
di misure di protezione fonica.
Il comparto “__________
-__________ ”, che risulta a diretto contatto con la parte nord dell’aeroporto,
è interessato per un breve tratto (ca. 350 metri di lunghezza per 50 di
profondità) dalla zona di rumore “A”; tratto che nondimeno la pianificazione
comunale considera inserito in zona industriale (cfr. la zona disegnata con
doppio tratteggio orizzontale e verticale sulla planimetria allegata al ricorso
del Comune di __________ corrispondente in pratica ai f.n. __________e
RFD). In questa fascia il contrasto tra le disposizioni del PR (sia
quello del 1985, sia quello 1995) e la concessione aeroportuale è palese. Gli
insorgenti argomentano, con una certa ragione, che su questa limitata area, il
Comune è di fatto esautorato dal suo potere pianificatorio, giacché la zona di
rumore “A” è definita da una legislazione di ordine superiore che senz’altro
prevale su quella comunale; risulterebbe quindi superfluo imporre una zona di
pianificazione e sospendere la decisione sul suo azzonamento. Il Consiglio di
Stato fa tuttavia notare che numerosi ricorsi interposti al TF contro la
concessione contestano il catasto dei rumori a questa allegata e approvato dal
DFTCE; secondo questi ricorrenti (tra il quali il Comune di ), la
reale entità dell’inquinamento fonico sarebbe superiore a quanto presentato nel
catasto dei rumori, che andrebbe pertanto modificato. Ora, ne conveniamo con il
Consiglio di Stato, questa eventualità potrebbe portare ad un’estensione delle
zone di rumore sulle aree circostanti l’aeroporto, ed ovviamente anche
nell’area di “ - ”.
In altre parole, qualora
l’Alta corte federale dovesse accogliere i ricorsi su questo punto, non è
escluso che si debba rivedere il piano delle zone di rumore tutt’intorno
all’aeroporto di __________, con possibili modifiche dell’assetto
pianificatorio delle aree interessate dal provvedimento.
I ricorrenti negano
decisamente quest’eventualità. A prescindere dal fatto che gran parte dei ricorsi
al TF chiedono una riduzione dell’attività dell’aeroporto (e quindi delle
immissioni) e non il loro ampliamento, essi sostengono che un eventuale
allargamento delle aree di rumore sarebbe inconciliabile con la legislazione
sulla protezione dell’ambiente, ed è pertanto da escludere in anticipo.
Ora, pur riconoscendo che
un’importante estensione della zona di rumore di tipo “A” sarebbe difficilmente
compatibile con la legislazione ambientale e con le capacità finanziarie del
gestore a causa degli elevatissimi oneri di espropriazione che ne
deriverebbero, non può essere esclusa a priori una limitata modifica di tale
zona. Anche una semplice correzione di alcune decine di metri della zona di
rumore “A” avrebbe delle notevoli ripercussioni sui fondi situati in prossimità
dell’area dell’aeroporto, alcuni dei quali già costruiti (ad esempio quello
della ditta __________ -f.n. __________o di __________ __________ -f.n.
__________). Problematico risulterebbe, in simile eventualità, anche il
mantenimento di alcuni vincoli urbanistici previsti dal progetto di revisione
comunale del PR, quali ad esempio, la linea di costruzione continua imposta sul
fronte della strada che fiancheggia l’aeroporto o ancora la concessione del
bonus all’indice di sfruttamento; parimenti rischia di essere compromessa la
realizzazione del campo sportivo di __________, che è legata ad un’operazione
di permuta di terreni con alcuni proprietari di fondi nella zona IN1 . Infine,
non è da escludere una modifica del tracciato delle vie d’accesso e di servizio
alla zona.
Beninteso, l’ente di
gestione dell’aeroporto (il pratica la città di __________) potrebbe anche
decidere di ridurre la propria attività al fine di ricondurre le immissioni
foniche, e le relative zone di rumore, nell’estensione originaria. Al momento
non è comunque dato di sapere quale sarà l’evolvere della situazione e quali
saranno gli indirizzi seguiti dal gestore dell’aeroporto in seguito ad
eventuali modifiche della concessione.
- Interesse pubblico
Quanto riportato al paragrafo
precedente ci ha permesso di approfondire le problematiche che interessano il
comparto di “__________ -__________ ”. Ne abbiamo dedotto che, ritenuto che in
queste zone la situazione pianificatoria sia eccessivamente incerta viste le
incognite d’ordine superiore tuttora non definitivamente chiarite, il CdS non
poteva ragionevolmente approvare già ora la pianificazione proposta dal Comune.
Se il TF decidesse di accogliere (anche solo parzialmente) i ricorsi interposti
contro la concessione federale dell’aeroporto, questo comporterebbe (non
necessariamente, ma possibilmente) importanti correzioni al progetto di PR
1995.
6.1. Questo modo di
procedere è contestato dagli insorgenti. Essi osservano infatti che la
pianificazione attuale non differisce in modo sostanziale da quella del
precedente PR e non può pertanto essere ostacolata da avvenimenti esterni quali
la concessione aeroportuale o ancora le opere stradali del PTL. Se la tesi del
Consiglio di Stato fosse valida, si chiedono inoltre perché l’autorità
governativa non abbia esteso i suoi interventi (in particolare la ZP) a tutte
le aree circostanti l’aeroporto, anche quelle situate nei vicini comuni di
__________ e __________.
Queste censure sono
condivisibili solo fino ad un certo punto.
E senz’altro vero che
un’eventuale modifica delle zone di rumore (ed in particolare un estensione dei
limiti della zona “A”) interesserebbe non solo il settore di __________, ma
anche quelli situati nei comuni di __________ e
__________. Il fatto che la zona di pianificazione non sia stata estesa anche a
__________ e __________ non significa tuttavia che la misura imposta dal CdS a
__________ sia da considerare ingiustificata o priva di efficacia; il TPT non è
in ogni caso abilitato a decretare l’estensione del provvedimento anche agli
altri Comuni.
Resta tuttavia da
risolvere il quesito fondamentale, vale a dire sapere se il CdS aveva il potere
di sospendere l’approvazione del nuovo PR in questo comparto in attesa di una
decisione pregiudiziale da parte di un Tribunale.
Tra le misure di
salvaguardia della pianificazione previste dal legislatore ticinese agli art.
57-66 LALPT non figura invero, la sospensione della decisione di approvazione
di un PR. Va però detto che in questo caso particolare la misura è stata
completata dall’introduzione simultanea di una ZP della durata di 3 anni, la
cui validità è stata confermata dal TPT nelle sentenze n.
..-0---del
16.6.1998. Ora, i due provvedimenti non possono essere disgiunti : il
differimento della decisione non avrebbe infatti senso senza la contemporanea
introduzione di una ZP (in tal caso tornerebbe infatti applicabile il diritto
anteriore-PR 1985); d’altro canto la ZP è giustificata proprio dal differimento
della decisione approvativa del nuovo PR, per questioni di sicurezza giuridica.
I motivi alla base sono comunque i medesimi : vi è la concreta possibilità che
sia le disposizioni del PR in vigore, sia quelle del nuovo PR 1995 possano porsi
in contrasto con eventuali modifiche della concessione aeroportuale (leggi
estensione della zona di rumore “A”) nella zona “ -__________ ”. Si
tratta di un eventualità poi non tanto remota come gli insorgenti tentano di
dimostrare; a quanto ci risulta, lo stesso Comune di __________ ha chiesto, nel
suo ricorso al TF, una verifica del piano delle zone di rumore allegato
all’atto di concessione. Simile richiesta è stata ripetuta da altri ricorrenti,
Comuni, enti, associazioni e anche semplici cittadini. Il motivo di fondo della
richiesta è unico: a detta di questi insorgenti l’impatto fonico dell’aeroporto
è stato sottostimato del gestore dell’aeroporto, istante della concessione, per
questioni di opportunità (era importante ottenere la concessione). Le zone di
rumore presentate nel relativo piano risulterebbero quindi più ridotte di
quanto non siano in realtà.
Ora, la logica conseguenza
di un eventuale accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi da parte del TF
dovrebbe essere ben nota ai qui ricorrenti : o si riducono i voli, o le zone di
rumore vanno riviste nella loro entità ed estensione, con le relative
ripercussioni sulla pianificazione di quei comparti situati nelle vicinanze, se
non a diretto contatto, con l’aeroporto.
6.2. L’altro motivo
(comunque secondario) alla base della sospensione dell’approvazione del PR é
costituito dalla possibile incompatibilità tra le destinazioni previste dal PR
nella zona inferiore di “__________ ” e alcune opere stradali del PTL non
ancora sufficientemente consolidate a livello progettuale. Ci si riferisce in
particolare alla strada di PR n. , che dovrebbe fungere da accesso
nord allo scalo aeroportuale. Il tracciato previsto (cfr. Piano del traffico e
delle attrezzature pubbliche in atti) scorre sul confine a valle della zona IN1
“ ”, a contatto con l’area aeroportuale, per poi superare con un
sottopassaggio il terrapieno della ferrovia __________ -__________ __________
ed innestarsi con una rotonda nella futura arteria di circonvallazione
__________ -__________ (strada cantonale). Questo tracciato è, come detto,
tuttavia solo indicativo; sussistono infatti ancora dei problemi tecnici legati
alla realizzazione della circonvallazione __________ -__________ e alle rotonde
di collegamento con le strade di servizio locali (fra cui quella con la strada
di PR n. __________). Ed é ancora in discussione la funzione della strada di
accesso da nord all’aeroporto : strada di servizio limitata ai bisogni tecnici
o strada di collegamento aperta al pubblico in alternativa (e di pari rango)
all’esistente accesso da sud (da __________ per intenderci) ?.
Almeno per alcuni fondi
della zona IN1 situati immediatamente a contatto con il sedime aeroportuale
(quelli degli insorgenti non vi fanno tuttavia parte) è quindi ancora prematuro
parlare di definitivo consolidamento dei tracciati viari; un margine di
incertezza, tale da influenzare alcune delle principali disposizioni previste
dal nuovo PR (in particolare la linea di costruzione in continuità in funzione
di schermo fonico lungo l’aeroporto) permane.
6.3. Conclusione
In definitiva, l’operato
del CdS non può essere censurato nel presente caso. Il differimento della
decisione di approvazione del PR su parte del comparto di “__________
-__________ ” e la relativa introduzione di una zona di pianificazione è
legittimato dalla presenza di quei “conflitti con i principi pianificatori o
problemi particolari relativi all’uso del territorio “ che la legge (art.
58 cpv. 1 LALPT) pone a fondamento delle zone di pianificazione.
Quanto alla
proporzionalità della contestate misure, va detto che stante le incognite
d’ordine superiore citate, risulta oggettivamente difficile delimitare con
esattezza il perimetro della zona colpita; si tratta innanzitutto di garantire,
attraverso provvedimenti a carattere temporaneo, la pianificazione senza
intoppi di programmi di ampio respiro e incidenza territoriale quali il PTL e,
soprattutto, la concessione federale dell’aeroporto di __________, senza che a
questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se la superficie ora
bloccata verrà e in quale misura effettivamente vincolata. I motivi che hanno
portato il CdS a delimitare il comparto oggetto della sospensione della
decisione e della ZP sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono
a tal punto da valutazioni tecniche specialistiche (calcolo delle immissioni
foniche) da non consentire al tribunale di intervenire con correttivi di cui
difficilmente potrebbe valutare le implicazioni, in particolare sulla funzionalità
dell’insieme.
La rilevanza sul piano
territoriale della concessione federale “sub judice” (e in minor misura della
strada di PR n. __________) è tale da richiedere di mantenere la pianificazione
al riparo da iniziative edilizie o pianificatorie che potrebbero seriamente
comprometterla o comunque renderne più ardua l’applicazione.
Il provvedimento
pianificatorio dedotto in giudizio (al pari della ZP oggetto di separata
decisione del TPT) resiste pertanto indenne alle censure ricorsuali di cui é
stato fatto segno e merita di essere confermato in questa sede. La sua
costituzionalità non può essere messa in forse e neppure, in generale, la sua
fondatezza e idoneità. I ricorsi vanno quindi integralmente respinti.
Per
queste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti.
-
I singoli ricorrenti sono
condannati al pagamento di fr. 400.-- (quattrocento) cadauno per tasse e spese
di giustizia.
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________
Avv. __________. __________, __________
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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