AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1996.90
Data decisione, Autorità:
07.04.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00090
Lugano
7 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 30 agosto 1996 di
-__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 3 luglio 1996, n. __________ , del
Consiglio di Stato che approva il PR di __________
la risoluzione
viste le osservazioni 19
novembre 1996 del Municipio di __________ e la risposta 19 novembre 1996 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di __________
(revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del
15 giugno 1995.
Esso prevede, in
particolare, l’istituzione di un vincolo attrezzature pubbliche AP (posteggio
di 20 posti-auto e piazzetta) nell’ambito del Piano particolareggiato del
nucleo di __________, in corrispondenza del f.n. di proprietà del
sig. __________ -.
b. Il proprietario ha
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato,
censurando l’assenza di pubblico interesse e di proporzionalità. A suo modo di
vedere, i vincoli imposti pregiudicano ogni possibile e razionale sviluppo
edilizio del fondo e non tengono conto della già amplia disponibilità di
parcheggi nelle vicinanze (presso il cimitero e la chiesa di __________ in
particolare). Il vincolo AP-EP comporterebbe inoltre un onere espropriativo e
di costruzione eccessivo per le finanze comunali, tale da risultare contrario
all’interesse pubblico.
c. Con decisione 3
luglio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza.
A sostegno della sua
decisione, l’autorità governativa ha ribadito la necessità di disporre di
parcheggi per gli abitanti e i visitatori del nucleo di __________, dal momento
che il posteggio situato presso il cimitero di __________ é finalizzato ad
altri usi e che non vi é nemmeno la certezza che i posteggi menzionati
rimangano nell’ubicazione e nel numero attuale. L’ubicazione prevista, a lato
della strada principale, é coerente con gli indirizzi pianificatori vigenti e
permetterà la pedonalizzazione del vicolo che attraversa il nucleo.
d. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ -__________ é insorto davanti al TPT
chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle sue
domande ha riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado.
Osserva inoltre che il PP di __________ prevede, oltre al contestato posteggio
all’aperto, la realizzazione di un posteggio privato sotterraneo della capienza
di 50 posti-auto.
f. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo ha ribadito
la validità dell’impostazione pianificatoria del PP del nucleo di __________ e
la necessità dei vincoli apposti sul mappale del ricorrente.
g. In data 4 febbraio
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore
(art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano i fondi destinati
a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico locale, sovracomunale
e cantonale (art. 28 cpv. 2 lett. d), nonché la rete delle vie di comunicazione
per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di
arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici
(art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
I vincoli in contestazione
dispongono pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Il ricorrente nega
l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio previsto dal PP
di __________ sul fondo di sua proprietà; a suo dire le possibilità di
parcheggio nelle immediate vicinanze sarebbero più che sufficienti a coprire il
fabbisogno del piccolo insediamento, senza contare che un progetto edilizio
contemplato dallo stesso PP, prevede addirittura la realizzazione di 50
parcheggi sotterranei.
Ora, un piano
particolareggiato é inteso a organizzare e disciplinare nel dettaglio l’uso
ammissibile di una parte esattamente limitata del comprensorio comunale, quando
particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo
giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica e
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono (art. 54
LALPT). Nell’ambito del nuovo PR, il Comune di __________ ha adottato una serie
di PP per tutti i sui nuclei storici (__________paese, __________, __________,
__________, __________, ecc.). Per quanto attiene specificatamente alla
problematica dei parcheggi, si é voluto, come specificato a pag. 31 del
Rapporto di pianificazione, perseguire ulteriormente la politica di
raggruppamento dei veicoli di chi abita nei nuclei, cercando allo stesso tempo
di aumentare le possibilità di parcheggio in ogni nucleo.
La scelta di destinare la
parte superiore del fondo n. __________al posteggio pubblico é coerente con
questi intendimenti; la struttura del piccolo nucleo di __________, ove vecchie
edifici si alternano a piccoli spazi vuoti, é infatti inadatta alla creazione
di un posteggio sufficientemente ampio per tutti (ca. una ventina di posti).
D’altra parte, se per le nuove costruzioni che il PP propone a sud-est della
frazione (gli edifici indicati con le lettere B-C-D-E sulla planimetria) sono
stati imposti dei posteggi sotterranei privati, questi sono tuttavia destinati
ai futuri abitanti degli stessi e non a quelli del nucleo. L’accesso a questi
posteggi sotterranei é inoltre previsto tramite una nuova stradina privata a
valle del nucleo, dal momento che il PP propone anche la pedonalizzazione dell’attuale
viottolo che attraversa l’abitato (Via __________ __________).
Tutto sommato, considerato
che lo scopo perseguito é quello di liberare le strette stradine e le piccole
aree libere del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire
la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone sensibili come quelle
del nucleo, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde
ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Il ricorrente nega
decisamente l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame.
Questa censura non può però essere seguita.
L’area scelta per
l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di __________ si presta infatti in modo
particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo;
questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile dalla strada
principale (vi confina e si situa allo stesso livello) e molto vicina alle
abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe
utilizzata dai potenziali fruitori). La sua realizzazione renderebbe inoltre
possibile la prevista pedonalizzazione di Via __________ __________, con
indubbi benefici per tutto il nucleo.
Per quanto attiene alla
disponibilità di parcheggi nelle vicinanze (il ricorrente cita principalmente
l’area a ridosso del cimitero di __________), vi é da osservare che non é
affatto sicuro che questi parcheggi vengano mantenuti nel loro numero o nella
loro ubicazione attuale; il vicino comune di __________ ha infatti incluso
l’area in uno studio di piano particolareggiato inteso a ridefinire tutta la
zona comprendente la chiesa e il cimitero consortile.
Già si é detto della sorte
del posteggio sotterraneo delle nuove costruzioni previste a sud-est del nucleo
di __________ (cfr. cons. 7); improponibile é anche l’uso dei parcheggi del
nucleo di __________, troppo distanti (300-400 metri) e soprattutto destinati
alla popolazione di quella zona (vi si trova anche la frequentatissima Scuola
__________).
Né può essere negata la
proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto
ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che
ne deriva al privato.
Si osserva infatti che
malgrado la presenza dei vincoli di posteggio e relativa piazzetta
(quest’ultima situata nella parte bassa del fondo), il fondo n.
__________conserva ancora una discreta possibilità di edificazione. Si tratta
in particolare dell’edificio contraddistinto dalla lettera “F” sulla
planimetria, contiguo a quello previsto sulla part. n. __________, previsto su
tre piani per una superficie utile lorda (SUL) complessiva di 612 mq, e di un
secondo edificio (lettera “A”), situato al posto dell’attuale rustico, previsto
su 4 piani per un totale di 576 mq di SUL. La disposizione di questi due
edifici risulta inoltre abbastanza favorevole, dal momento che questi non si
trovano dirimpetto all’imponente costruzione che sorge sul f.n. __________RFD
(che toglierebbe gran parte della vista e dell’insolazione ad un eventuale
edifico sorgente in quel punto), ma alle sue estremità.
Alla fin fine va
riconosciuto che i vincoli previsti non impongono alla proprietà privata
sacrifici che non si giustifichino sul piano della proporzionalità, tenuto
conto dell’interesse pubblico a disporre nel nucleo di __________ di un
adeguato numero di posteggi.
Se dunque la soluzione
criticata non appare necessariamente la più appropriata e può essere
effettivamente sostenuto che la possibilità di edificare la parte alta del
fondo sarebbe stata di gran lunga più favorevole per l’insorgente, questo
tribunale non ne può imporre l’adozione al comune, che con la definizione degli
avversati vincoli ha adottato dei provvedimenti pianificatoriamente corretti e
adatti alla specificità dei luoghi.
Ripetiamo che il tribunale
non può sostituire una soluzione che gli sembri più confacente a quella, comunque
pianificatoriamente sostenibile, che il comune ha adottato nelle sue funzioni
di autorità di pianificazione del territorio, nel quadro della sua autonomia
istituzionale, in una materia specificamente locale e per giunta su un punto
(ubicazione di un posteggio) che per la sua stessa natura richiede un ampio
margine di apprezzamento.
- Priva di fondamento
é anche l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che il fondo
dell’insorgente sarebbe l’unico ad essere gravato da simili vincoli nella zona
di __________.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie.
Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a
dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in
materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così
insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta della autorità comunali di realizzare sul fondo
del ricorrente il posteggio pubblico sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari.
Certo, il fondo n.
__________risulta particolarmente colpito dall’imposizione dei vincoli di
posteggio e piazzetta pubblica e questo potrebbe apparire a prima vista
discutibile; le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, inerenti
soprattutto alla sua posizione nel contesto del nucleo di __________ e alla sua
disponibilità di spazi liberi da costruzioni (motivazioni peraltro riassunte
con dovizia nei considerandi precedenti) sono tuttavia più che valide e
convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede.
- Altrettanto inconferenti
risultano le censure ricorsuali in merito alla richiesta di espropriazione
materiale del fondo. Tale procedura esula infatti da quelle di competenza del
Tribunale della pianificazione del territorio.
Dal profilo della fattibilità
finanziaria delle opere previste dal PP va tuttavia rilevato che, a prescindere
dalle cifre esposte nell’allegato ricorsuale (1000.-- fr./mq a titolo di
indennità espropriativa sembrano veramente troppi), una pianificazione del
territorio oculata e preveggente non può rinunciare al perseguimento di
importanti obbiettivi di interesse pubblico, utili al miglioramento generale
della qualità della vita, solo perché questi implicano degli investimenti di
una certa importanza, a prima vista difficilmente giustificabili in periodi di
difficoltà finanziarie come quello attuale. Le opere previste dal PP di
__________, ancorché non trascurabili dal lato della spesa, sono state valutate
nel complesso del programma di realizzazione del nuovo PR e accettate dal
legislativo comunale di __________; né vi é alcun serio indizio per affermare
che la loro realizzazione comporterà un aumento del moltiplicatore d’imposta
comunale, ipotesi questa paventata dal ricorrente.
Stando così le cose, anche
quest’ultima censura, al pari delle precedenti, non merita quindi accoglimento.
- Il
ricorso é respinto. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza; non si
assegnano ripetibili..
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________. ,, per il ricorrente;
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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