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Numero d'incarto:
90.1996.76
Data decisione, Autorità:
22.05.2000, TPT
Incarto n.
90.1996.00076
90.1998.00095
Lugano
22 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 24 aprile 1996 e 28
aprile 1998 di
__________ __________ e __________ __________ (____________________),
__________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
l'adozione e la pubblicazione dal 18.3 al 17.4.1996
di una zona di pianificazione relativa alla località __________ del Comune di
__________, rispettivamente contro la risoluzione 3.3.1998 del Consiglio di
Stato concedente la proroga del provvedimento
visto la
risposta 28.6.96 del Municipio di __________ e 30.5.98 del Consiglio di Stato
al primo ricorso, rispettivamente la risposta 1.9.98 del Comune di __________ e
16.6.98 del Consiglio di Stato al secondo;
rilevato
in fatto
a. Il 18
marzo 1996 il Municipio di __________ pubblicò, a salvaguardia degli studi di
revisione del PR in corso, una zona di pianificazione della durata di due anni
in località __________.
La
__________ __________, proprietaria di fondi in quel comparto, ricorse il
24.4.96 al TPT postulando l’annullamento del provvedimento. Per contro Comune e
Consiglio di Stato chiesero la reiezione del gravame. Nell’udienza del 21.1.98
le parti si sono quindi riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Il
Municipio fece presente in quell’occasione l’imminente conclusione dell’iter
adottivo.
b. Il
20.2.1998 il Municipio presentò istanza di proroga al Consiglio di Stato,
avvertendo che il Consiglio comunale sarebbe stato presumibilmente convocato
nel successivo mese di marzo per una seduta destinata all’approvazione della
revisione del PR. La proroga fu concessa con decisione del 3 marzo.
Nuovo
ricorso della __________ __________ che, oltre a ribadire i motivi di censura
contro il provvedimento iniziale, eccepì la tardività della domanda di proroga.
Presentata meno di 60 giorni prima della scadenza della zona di pianificazione,
essa viola l’art. 62 LALPT, con conseguente nullità della decisione governativa
che l’ha nondimeno accolta.
Di
contrario parere il Consiglio di Stato e il Comune, a mente dei quali quello
dell’art. 62 LALPT è un termine d’ordine, la cui inosservanza non comporta
nullità dell’atto. La proroga, intervenuta prima della scadenza, è valida e il
ricorso va di conseguenza respinto.
c. Il 23.2.00
il Consiglio comunale ha adottato la revisione del PR che, trascorso il termine
per il referendum, verrà pubblicata presumibilmente verso la metà del mese di
maggio.
La zona
di pianificazione prorogata è venuta a scadenza il 18.3.00.
considerato
in diritto
- Con la
scadenza della proroga, il 18.3.00, la zona di pianificazione è venuta a
termine e pertanto i ricorsi interposti contro di essa, rispettivamente contro
la proroga stessa sono divenuti privi di oggetto, a prescindere dalla
legittimità dei rispettivi provvedimenti.
I ricorsi in
epigrafe devono quindi essere stralciati.
- Rimane da
decidere la questione delle ripetibili, ricordato che in applicazione dell’art.
31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte
soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Analogamente
è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio
riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente
(acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il gravame o si
sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza),
entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.
Se invece
l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non
configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti
tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello
stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed.,
pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a).
Si opera
cioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al
momento in cui l’oggetto è venuto a mancare.
- Nel caso
concreto non vi sono seri dubbi a proposito della legittimità della zona di
pianificazione contestata col primo ricorso. E’ evidente che qualora il fondo
della ricorrente avesse potuto essere edificato prima che la pianificazione in
atto ne avesse definito la destinazione si sarebbe corso il rischio di
irreparabilmente compromettere la pianificazione medesima, rischio che la zona
di pianificazione è appunto deputata a scongiurare.
Appare
quindi del tutto verosimile che in caso di giudizio la zona sarebbe stata
confermata e il ricorso respinto.
In linea
di principio ciò potrebbe comportare l'assegnazione di ripetibili a favore del
Comune.
- Col
secondo ricorso è contestata la validità della proroga concessa dal Consiglio
di Stato benché la domanda fosse stata presentata meno di 60 giorni prima della
scadenza della zona di pianificazione, in violazione dell’art. 62 LPAm.
Se ora
appare innegabile che il termine in questione sia di natura perentoria, tali
essendo i termini fissati dalla legge (art. 11 LPAm), non è affatto scontato
che la presentazione tardiva della domanda abbia per effetto la nullità
rispettivamente l’annullabilità della proroga concessa ciò malgrado (cfr. Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 41 nota 187 pag. 209; RDAT 1996
n. 49 consid. 5b pag. 139).
Risulta
dai lavori parlamentari che il termine in esame fu introdotto nella legge al
fine di evitare che domande troppo prossime alla scadenza della zona di
pianificazione non consentissero di concederne la proroga prima della scadenza
stessa. I motivi sono dunque di natura essenzialmente organizzativa.
Ora la
salvaguardia della pianificazione, cui è finalizzata la proroga della zona di
pianificazione, può rivestire un tale interesse pubblico che la nullità
rispettivamente l’annullamento della sua concessione può non giustificarsi in
casi in cui il Consiglio di Stato abbia comunque potuto accogliere
tempestivamente la domanda malgrado la trascorrenza del termine per
presentarla.
In
concreto è verosimile, non ultimo per l’imminente revisione del PR annunciata
dal Municipio e per l’importanza di questo strumento pianificatorio
fondamentale chiaramente degno di tutela, che il giudizio del tribunale avrebbe
sancito la contestata proroga respingendo il ricorso.
Il Comune
non può tuttavia dedurne un diritto a ripetibili.
Non
sarebbe equo né corrisponderebbe ad una corretta valutazione delle
responsabilità processuali che gli si riconosca un'indennità per avere
resistito ad un ricorso che ha contribuito in larga misura a provocare
disattendendo precise disposizioni legali.
Che la
proroga potesse essere concessa malgrado questo vizio non poteva apparire con
sufficiente verosimiglianza al ricorrente distogliendolo dal ricorrere.
- Tenuto
conto dell'insieme delle circostanze (ad es. elementarità del tema della prima
vertenza che ha poco impegnato le parti e per contro delicatezza della
problematica discettata nella seconda unitamente al peso predominante
dell'inosservanza del termine legale nel determinare il ricorso) si giustifica
rinunciare all'assegnazione di ripetibili in entrambe le cause.
decreta
-
I ricorsi
sono stralciati dai ruoli.
-
Non si
prelevano spese di giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
-
avv. __________ __________, __________
-
avv. __________ __________, __________
-
Municipio di __________
-
Consiglio di Stato, Bellinzona
-
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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