AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.73
Data decisione, Autorità:
17.01.2003, TPT
Incarto n.
90.1996.00073
Lugano
17 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretaria:
Marina Pietra Ponti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 1996 di
__________ __________, __________ __________,
rappr. dall' avv. __________. __________, __________
__________ , __________ __________ -,
contro
la decisione 3 aprile 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la
variante del piano regolatore del comune di __________ concernente
l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;
vista la risposta 14 agosto 1996 della divisione
della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 giugno 1995 l'assemblea
comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente
l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L'edificio n.
__________, situato al mapp. __________, è stato classificato nella categoria
"meritevole 1d".
B. Il 3 aprile
1996 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede
il Governo ha, tuttavia, modificato la valutazione dell'edificio in
"diroccato 2".
C. Con
ricorso 28 giugno 1996 __________ __________, proprietario del fondo in
rassegna, insorge contro il giudizio del Consiglio di Stato innanzi a questo
Tribunale chiedendo la conferma della valutazione effettuata dall’autorità
comunale.
La divisione della
pianificazione territoriale chiede la reiezione del gravame.
D. Il 6 maggio
1997 ha avuto luogo un'udienza. Circa le relative risultanze si dirà, per
quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici
(rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato.
Questi
edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale,
rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in
assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi,
pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e
se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria,
salvo, naturalmente, i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta.
D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari
e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi
edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il
cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un
lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle
premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di
coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata
dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione:
problematiche, conflitti").
2.2. Dal punto di vista
del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le
condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare,
fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e
impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2
ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale
disposizione:
"2. I Cantoni
possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione
di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli
edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto
protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere
particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione
duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di
destinazione; e
d. il piano direttore
cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di
protezione dei paesaggi e degli edifici.
- Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono
essere rilasciate soltanto se:
a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione
anteriore;
b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio
sostitutivo che non sia necessario;
c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare
restano sostanzialmente immutati;
d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione
dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal
cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;
e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e
delle particelle limitrofe non è minacciata;
f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24
lett. b LPT)."
Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona
edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva
concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art.
39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse
pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione
permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro
canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata
in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione.
L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere,
dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione
inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze
sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il
riconoscimento della dignità di protezione sia per quanto concerne l'intensità
della messa sotto protezione.
2.3. Nel Cantone Ticino la
problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti
perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di
coordinamento 8.5 del piano direttore.
Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del territorio
fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione
di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone
edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio
tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").
Nella versione approvata
dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo
strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con
edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del
coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto
protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra
foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati
dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili
in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in
linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per
l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni
di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti
pericoli naturali accertati.
La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a
tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2.
Livello comunale").
Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla
protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non
può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento
colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni
di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli
edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni
inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi
naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della
zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.
Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:
· decidono in modo restrittivo sulla
protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il
perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
· decidono quali edifici, all'interno di
questo perimetro, proteggere;
· indicano gli
edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;
· definiscono le misure vincolanti atte a
garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;
· definiscono le norme di attuazione per la
protezione dei singoli edifici.
La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da
conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici
compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire
da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa,
nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi
nel perimetro dei paesaggi protetti.
Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della
scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale
all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari
costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni
(cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).
L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento
di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla
zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici
sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione
definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale
del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che
sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione
dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal
Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).
Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di
inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare
quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti
sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in
questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo,
formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti,
della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di
protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto
avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr.
scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2.
Livello comunale"). L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di
inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza
edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo
strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il
rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rapporto d’esame allestito
dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la
modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato
assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni
si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle
seguenti ulteriori fasi:
· il paesaggio, nel quale è situato, deve
essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti
gli interessi;
· l’edificio medesimo deve essere stato
posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;
· nell’ambito della procedura
d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la
messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e
le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono
essere soddisfatte.
2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone
edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della
variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli
edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Edifici meritevoli di conservazione:
a) edifici
rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa
la trasformazione (cambiamento di destinazione);
b) edifici
rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione,
per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo
meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati
posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano
degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica,
una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche
particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;
c) edifici
rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che
vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere,
lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la
tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici
rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle
superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella
zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;
- Edifici diroccati non ricostruibili:
edifici diroccati per i quali non esiste un interesse
pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi
di rustici meritevoli di conservazione;
- Edifici rustici già trasformati:
edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi
interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di
parti originali;
- Altri edifici rilevati:
Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case
d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni,
ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici,
ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro
caratteristiche originali.
2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di
autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.
Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano,
tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.
Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.
Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono
i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del
territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2
LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1. Nell'ambito
dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli
edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di __________
ha classificato l'edificio n. __________, al mappale __________, nella
categoria "meritevole 1d", ossia tra quegli edifici rustici ancora
utilizzati o utilizzabili a scopo agricolo, sia nelle
superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) che negli altri terreni inclusi
nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere tale destinazione.
Approvando la variante il Consiglio di Stato ha stralciato tale
valutazione classificando l’edificio nella categoria "diroccato 2".
Il ricorrente contesta tale assunto. Sostiene, in particolare, di voler
ristrutturare l'edificio ed usarlo quale deposito per macchine agricole.
Asserisce una violazione del principio di uguaglianza e del divieto d’arbitrio,
perché i rustici posti sui terreni limitrofi sono stati classificati nelle categorie
"meritevole 1b” o “meritevole 1c".
Il municipio non ha espresso osservazioni. Il Consiglio di
Stato ribadisce i motivi addotti nella risoluzione impugnata.
3.2. La valutazione effettuata dal
Consiglio di Stato deve essere confermata. Infatti alla data, determinante, del
rilievo dell'edificio, effettuato per conto del comune, la costruzione, in
stato di abbandono, non aveva un tetto e presentava solo parti dei muri perimetrali
(cfr. fotografie riferite al rilievo effettuato il 14 marzo 1994). Trattasi
dunque di un diroccato giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT: opera in rovina,
inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione.
Non sussiste, inoltre, una lesione del principio di
uguaglianza denunciata dall’insorgente con riferimento alla classificazione
delle costruzioni ai mapp. __________, __________ e __________. Come ha
osservato la divisione della pianificazione territoriale (cfr. risposta 14
agosto 1996, pag. 3), sul mapp. __________ non esiste alcun edificio, quello
esistente al mapp. __________ era già stato trasformato prima dell’allestimento
dell’inventario ed è – pertanto – stato attribuito alla categoria “trasformato
3”. Infine la costruzione al mapp. __________ è stata valutata come “meritevole
1c”, trattandosi di un oratorio. L’insorgente ha anche fatto richiamare gli
atti relativi alle licenze edilizie concernenti le costruzioni sulla proprietà
__________ (mapp. __________) e __________ (mapp. __________). Ora, tuttavia,
il rilascio di una licenza edilizia relativa ad un edificio (in entrambi i casi
si trattava della costruzione ex novo di depositi agricoli) non ha una qualche
rilevanza sulla classificazione di altri edifici in sede di inventario.
3.3. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.
- La tassa di giudizio è
posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge sopra citati,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________ __________,
rappr. dall'avv. __________ __________,
__________ __________ -
Municipio di __________,
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
Dipartimento del territorio,
divisione della pianificazione territoriale, viale Franscini 17, 6501 Bellinzona
Per
il Tribunale della pianificazione del territorio
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster