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Numero d'incarto:
90.1996.7
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TPT
Incarto n.
90.96.00007
90.96.00008
90.96.00009
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
i ricorsi di
1.__________ SA,
,
2. SA,__________
3.__________ __________
__________, __________
(1,2,3
rappresentati dall’Avv. ., __________)
contro
la decisione del Consiglio di Stato n. __________ del
__________.11.1995
che approva parzialmente il PR del Comune di __________
visto la risposta 21 marzo 1996 della Divisione della
pianificazione territoriale;
visto l’udienza del 2.09.1996 e quella del 9.04.1997;
rilevato
in fatto
a. Il PR del comune di
__________ è stato adottato dal Consiglio comunale il 6.5.1994 e approvato
parzialmente dal Consiglio di Stato con la risoluzione del __________.11.1996.
Su taluni punti il PR è stato modificato d’ufficio, per altri l’approvazione è
stata negata e il punto controverso rinviato per nuova decisione al Comune. La
zona industriale ha formato oggetto di una separata istruttoria vertente
essenzialmente sul rischio geologico e alluvionale cui è esposta la zona. A
seguito delle risultanze della perizia giudiziaria esperita dal dott.
__________ __________ si convenne di approntare una variante che ridefinisse da
un lato la zona industriale includendovi i terreni la cui esclusione è
contestata in causa e rivedesse dall’altro il piano del paesaggio in punto alle
zone di pericolo, con lo stralcio delle aree designate a pericolo basso e il
declassamento ad aree di pericolo basso di quelle designate a pericolo medio.
Si è inoltre deciso di aggiungere un capoverso 9 all’art. 33 NAPR del seguente
tenore: “nella zone soggette a pericolo naturale nuove costruzioni,
modifiche, ampliamenti, trasformazioni e cambi di destinazione sono ammesi a
condizione che vengano adottate misure costruttive di protezione diretta (ad
es. rinforzi della costruzione, limitazione di aperture verso il pericolo),
atte a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità. L’art. 33bis verrà
soppresso con l’entrata in vigore della surriferita disposizione.”
La variante è stata in
effetti adottata dal Consiglio comunale e il Consiglio di Stato l’ha approvata
il 13 maggio 1998.
Con scritto 23 giugno 1998
i ricorrenti chiedono lo stralcio della vertenza e la decisione sulle
ripetibili.
considerato
in diritto
-
Il tribunale
procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che
nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di
interesse giuridico.
-
A norma dell’art. 31
LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
-
Soccombente è in
linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza).
-
Soccombente in
concreto è il Consiglio di Stato, il quale dopo aver negato l’approvazione
della zona in considerazione del pericolo incombente sulla medesima ha poi
approvato, a seguito della citata perizia, la riammissione nella zona stessa
dei terreni esclusi.
-
Venuto così meno
l’oggetto della vertenza, questa va stralciata, con obbligo a carico del
Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili agli insorgenti,
assistiti da avvocato.
Nel caso presente,
considerata la non particolare difficoltà della fattispecie imperniata sul tema
squisitamente tecnico e infatti risolto dalla perizia sulla pericolosità della
zona litigiosa e tenuto conto del tempo occorrente per l’elaborazione degli
allegati nonché per la partecipazione alle due udienze e per altri minori
incombenti, riteniamo, in applicazione dei combinati disposti degli articoli 8,
10 e 26 TOA, che le ripetibili possano ragionevolmente essere fissate in fr.
4.000.-, corrispondenti ad un dispendio di tempo di 20 ore per 200.- fr/h,
aumentate del 20% giusta l’art. 12 lett. b essendo che nel caso concreto il
patrocinatore ha condotto la medesima pratica per più clienti, per un totale di
fr. 4.800.-., ossia fr. 1’600.- per ogni ricorrente.
P.q.M.
decreta
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 4'800.-- di ripetibili da
suddividere in Fr. 1’600.- per ogni ricorrente.
-
Intimazione a : -
Avv. __________ __________, __________,
Municipio di __________,
Consiglio di Stato, Bellinzona,
Sezione pianificazione urbanistica,
Bellinzona
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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