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Numero d'incarto:
90.1996.5
Data decisione, Autorità:
18.06.1999, TPT
Incarto n.
90.96.00005
Lugano
18 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 19 gennaio 1996 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
1.,2. avv. __________
__________ __________, __________ __________,
contro
la
decisione del Consiglio di Stato n. __________ del __________.11.1995
che
approva parzialmente il PR del Comune di __________ e respinge parzialmente
il ricorso di __________ __________;
rilevato che nel ricorso
di seconda istanza i ricorrenti, subentrati a __________ __________ come
proprietari del mapp. __________ RFD __________, chiedono in via principale il
suo inserimento in zona R2 e, in via subordinata, il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato, risp. al Municipio di __________ per l’approntamento di una
variante che consenta il ripristino del vecchio mulino sito sul fondo, nonché
dell’impianto di adduzione dell’acqua (canale, captazione ecc.);
visto l’udienza del 18
marzo 1997 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della
variante che il Comune si è impegnato a elaborare;
preso atto che il Comune
ha adottato in via di variante un nuovo articolo della NAPR che disciplina la
modalità degli interventi edificatori sul fondo in esame, segnatamente quelli
volti al ricupero del __________;
che con scritto 31 marzo
1999 i ricorrenti chiedono lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in
loro favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo almeno parziale di
rifusione delle spese ripetibili,” considerato che in sede di risposta il
Comune aveva aderito solo in minima parte al loro ricorso;
considerato che il
tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto,
rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31
LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza),
che in concreto
soccombente è il Comune che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali
che se ne dichiarano soddisfatti;
che venuto così meno
l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del
Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente,
assistito da avvocato;
che tutto considerato,
visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione
della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr.
1.500.- pare adeguato;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 1'500.-- di ripetibili al
ricorrente.
-
Intimazione: -
avv. __________. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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