AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.71
Data decisione, Autorità:
25.06.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00071
Lugano
25 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto
il ricorso del 5 maggio 1995 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, ____________________,
contro
la decisione no. __________del __________marzo 1995
del Consiglio di Stato di approvazione definitiva del PR di __________;
viste le osservazioni del 21 giugno 1995 del Comune
di __________ e la risposta no. __________del __________ giugno 1995 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La signora
__________ __________ è proprietaria del mappale no. , di 3’000 mq di
terreno, sito in località “ ” del comune di __________.
b. Con messaggio 13
marzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il
progetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio
1988.
Tale piano prevedeva di mantenere il particellare no. __________di proprietà
della signora __________ in zona residenziale R2.
c. Il 24 febbraio 1989
il Municipio di __________ ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda
di approvazione del PR.
Con decisione no. __________del marzo 1992 il Governo ha quindi
approvato il PR all’esame. Nell’ambito di questa approvazione il Consiglio di
Stato ha però espresso l’intenzione di non voler confermare alcuni comparti
della zona edificabile prevista dal Comune, tra i quali appunto la zona
residenziale R2 in località “ ” concernente i mappali no. __________e
no. __________ (cfr. punto 3.6.2.2 lett. b pag. 41 della decisione governativa
e planimetria allegata no. 14).
I motivi a sostegno di questa decisione riguardavano essenzialmente problemi di
contenibilità di PR e di conservazione del territorio agricolo. Il Governo ha
al proposito comunque ordinato al Municipio di procedere alla pubblicazione dei
suoi intenti per un periodo di 30 giorni per dare così facoltà agli interessati
di inoltrare eventuali osservazioni in merito a salvaguardia del loro diritto
di essere sentiti prima dell’emanazione di una decisione finale (cfr. decisione
governativa pag. 70 punto 7).
d. In data 17 giugno
1992 la signora __________ ha quindi inoltrato le proprie osservazioni al
riguardo contestando il previsto stralcio del suo fondo dalla zona edificabile,
unico sedime a disposizione dei suoi figli per una futura edificazione, e
chiedendo un riesame del caso.
e. Con decisione no.
__________del marzo 1995 il Consiglio di Stato ha definitivamente
risolto di non approvare la zona residenziale R2 prevista in località
” ” e meglio come indicato nell’allegato no. 2 della risoluzione. In
sostanza in questa risoluzione governativa sono state riprese le medesime
argomentazioni già espresse nella precedente decisione del 24 marzo 1992 di
approvazione del PR. Ovvero è stato censurato un sovradimensionamento della
zona edificabile prevista a PR rispetto alle previsioni di sviluppo futuro
della popolazione. Inoltre il Governo ha pure rilevato l’importanza agricola di
questo comparto che attualmente risulta utilizzato proprio a questo scopo in
quanto non edificato sebbene dal 1969 risulti attribuito alla zona edificabile.
Esso evidenzia inoltre il basso grado di urbanizzazione presente in loco.
f. Contro questa
decisione la signora __________ è insorta davanti a questo Tribunale, con
impugnativa del 5 maggio 1995.
In particolare evidenzia come in concreto il rispetto dell’autonomia comunale
non sia stato sufficientemente salvaguardato, ossia come non si sia tenuto
sufficientemente conto delle esigenze locali. A suo dire all’agricoltura è già
stato garantito un più che adeguato spazio che non necessita ulteriori
ampliamenti. Percontro appare necessario il promovimento di forze economiche
future soprattutto nel settore professionale e logistico. Essa rileva pure come
con questa decisione viene in pratica privata della sua unica possibilità
d’edificare all’interno del comune. Inoltre, facendo riferimento alla
confinante particella no. di proprietà del comune, destinata alla
costruzione di abitazioni a carattere sociale nell’ambito del progettato nuovo
piano di quartiere “ ”, essa rileva come con ciò il suo fondo non
risulti più staccato dal resto delle zone edificabili e come l’urbanizzazione
della zona risulterà, grazie a questo comparto, praticamente inevitabile. Essa
chiede quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della
decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui non approva l’inserimento
del comparto “__________ ” e in particolare del mappale no.__________ in zona
edificabile residenziale R2.
g. Con osservazioni del
21 giugno 1995 al ricorso il Comune di __________ ha dichiarato di condividere
le censure sollevate dalla ricorrente, riconfermandosi nella propria
impugnativa al Consiglio di Stato. Dal canto suo il Governo, con risposta del
14 giugno 1995, chiede la reiezione del ricorso in sostanza per i medesimi
motivi già avanzati nelle risoluzione impugnata.
h. In data 3 ottobre
1995 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. All’occasione il
patrocinatore della ricorrente ha reso attenti sulla prevista realizzazione di
una strada a sud del quartiere __________, la quale a suo dire comporterà
un’adeguata fascia edificabile lungo i suoi due lati e quindi anche sui mappali
no. __________ e __________.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
c) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente,
ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli
una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese
usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio
(Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo
e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia
mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi
armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi
ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli
insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati
nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni
nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi
e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente
l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni
della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT
(Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione
nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le
autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano
gli interessi toccati; b) valutano gi interessi verificati considerandone in particolare
la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni
possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla
base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse
presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della
ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art.
21 cpv. 1 LPT).
- Secondo l’art. 15
LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già
edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari
all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art.
15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile
possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è
escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano
tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona
edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione
legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o
contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a
dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
a. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue
caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche,
climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a
zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori
degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti
accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione
delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente
accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA e 29 OPA).
Deve inoltre tener adeguatamente conto
delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire
se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni
già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì
intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la
loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona
edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole.
Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio.
Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente
abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste
devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un
agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza
marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un
nucleo vitale e non una casuale disseminazione
di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe
zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la
contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono
pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali
vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken), o
quelle adiacenze non costruite che però attengono
all’insieme e non devono per prevalenti
motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo
spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole
zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF
116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia
considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione,
come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in
senso negativo, serve cioè a escludere
l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni
che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri
casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4
d)da).
c. Il requisito
più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a
determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici
anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni,
ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si
confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il
metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa
la prognosi dell’art. 15 sul rapporto
tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della
zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di
utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne
calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo
ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114
Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile
fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente
commisurata al secondo. Il Tribunale federale
ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece
se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile
si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il
Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili
formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che
la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il
Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza,
non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento
equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole
imprimere al paese.
Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti
gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia
369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Ai sensi dell’art.
16 LPT le zone agricole comprendono percontro i terreni idonei
all’utilizzazione agricola o all’orticoltura e i terreni che, nell’interesse
generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura, con l’avvertenza che, per
quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Va tenuto presente che i
terreni agricoli hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, il
che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelli
superstiti e ciò per tutta una serie di motivi, che vanno dalle necessità
dell’agricoltura stessa, all’esigenza di assicurare l’approvvigionamento
alimentare del paese in caso di grave crisi, alla riserva di aree
impregiudicate per le prossime generazioni e infine alla protezione del
paesaggio.
Come rileva il Tribunale
federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito
meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato
immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è
l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a
contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree
mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di
essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone
di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano
solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di
paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza
4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg.,
trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei
fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia
200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi
pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a
questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
- Fatte queste
premesse occorre ora applicare questi principi alla modifica pianificatoria
operata dal Consiglio di Stato onde esaminarne la legittimità.
Come già rilevato,
la ricorrente contesta la decisione del Governo di escludere il suo particellare,
assieme al mappale no. 241 di proprietà dello Stato, dalla zona residenziale
R2.
La particella della ricorrente forma, unitamente al fondo __________una
striscia inedificata che confina, sul lato nord con un comparto inserito dal PR
in zona residenziale mentre a sud si apre su una vasta zona agricola ed è essa
stessa usata per scopi agricoli.
Il problema è di stabilire se le particelle in questione vanno attribuite alla
zona edificabile, come deciso dal comune o a quella agricola, come statuito
d’ufficio dal Consiglio di Stato.
Il quesito va risolto alla luce dell’art. 15 lett.b LPT e del principio pianificatorio
fondamentale, che, prescrivendo un uso moderato e razionale del suolo (cfr. art.
22 quater Cost., 1 e 2 LPT), si oppone ad un’indiscriminata espansione delle
zone edificabili. Queste vanno se possibile concentrate, evitando di invadere
nuove aree, specie se preziose per altri scopi e in primo luogo per
l’agricoltura.
A questo proposito dalla relazione tecnica risulta che la contenibilità del PR
a pieno sfruttamento è __________ __________unità insediative di cui __________
abitanti, ossia di ben __________abitanti in più rispetto alla popolazione
attuale, che a fine 1993 contava __________abitanti (cfr. Annuario statistico
ticinese 1994, pag. 66). Ciò significa che per sfruttare a pieno il potenziale
edificatorio consentito dal PR nei prossimi 10, 15 anni si dovrebbe verificare
un aumento della popolazione pari al 73% di quella attuale. Situazione questa
difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che nell’ultimo
decennio (dal 1980 al 1990) la popolazione di Lodrino è aumentata solo del
6,5%, pari a __________abitanti (cfr. Annuario statistico 1994 pag. 51). Quindi
anche volendo considerare un potenziale afflusso di gente nel comune a causa
dei lavori per la realizzazione dell’Alp Transit , il potenziale edificatorio
previsto appare comunque nettamente sovradimensionato. Da non dimenticare che
nel calcolo sovraesposto non sono state computate le unità insediative previste
con la realizzazione del piano di quartiere “__________a”, pianificato sulla
particella no. __________allo scopo di promuovere l’abitazione primaria a carattere
sociale, che da solo permette all’incirca l’insediamento di 200 nuovi abitanti
(cfr. decisione impugnata pag. 14, rispettivamente risposta governativa pag.
6).
Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che il dimensionamento
della zona edificabile così come previsto e adottato dall’autorità comunale
disattende i principi e gli scopi pianificatori espressi nei considerandi
precedenti, ragion per cui la decisione del Consiglio di Stato di ridurre il
comprensorio edificabile appare corretta e rispettosa dell’autonomia comunale.
Inoltre, come detto, il particellare della ricorrente risulta situato proprio a
ridosso di una vasta zona agricola pregiata, inserita a Piano Direttore come
zona SAC, che costituisce una base agricola territoriale di rilievo per tutto
il Cantone ( cfr. rapporto della Sezione agricoltura del 2 aprile 1990, pag. 14
decisione impugnata). Quindi permettere l’edificazione anche in questo luogo
senza che vi sia un effettivo e reale bisogno capace di giustificare il sacrificio
del pregiato territorio agricolo, non è assolutamente conforme ai principi
pianificatori applicabili in concreto. Giustamente pertanto l’esecutivo
cantonale non ha approvato l’inserimento in zona edificabile delle particelle
in esame che vengono in definitiva perfettamente ad integrare una zona agricola
fra le più pregiate del Comune.
- Per concludere,
l’interesse privato della ricorrente a potere edificare il proprio fondo deve
cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento
delle aree edificabili e all’esclusione delle medesime dalle parti che dal
punto di vista agricolo sono meritevoli di protezione e conservazione.
L’impugnativa non merita quindi conferma.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.--.
-
Intimazione: - Avv. __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, ____________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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