AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.7
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, TPT
Incarto n.
90.95.00007
Lugano
6 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 20 gennaio 1995 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la decisione 13 dicembre 1994 no. __________ del
Consiglio di Stato che approva la decisione di revisione del Piano Regolatore
del Comune di __________;
vista la risposta del 18 aprile 1996 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor __________
__________ é proprietario del fondo no. __________sito nella zona collinare
, direttamente a monte della strada che porta alla località
__________ degli __________ -, del Comune di __________.
b. Con messaggio del 11
febbraio 1993 il Municipio di __________ ha sottoposto il progetto di revisione
del PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione nelle sedute del 5 e
26 aprile 1993.
Tra l’altro tale piano non includeva il particellare no. __________ di
proprietà del signor __________ nel territorio edificabile.
c. Contro il mancato
inserimento del suo mappale nelle zona edificabile, il signor __________ è
insorto in data 18 agosto 1993 davanti al Consiglio di Stato contestando la
scelta pianificatoria operata dal Comune. Egli ha in particolare rilevato come
nella prima proposta di revisione del PR la zona __________, della quale fa
parte il suo fondo, risultava giustamente inserita in zona edificabile in
quanto circondata da costruzioni di abitazioni primarie. Egli ha quindi
considerato inspiegabile l’attuale decisione di non concedere l’edificabilità
al suo fondo.
d. Con decisione 13
dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto integralmente
il ricorso interposto dal signor __________.
L’autorità governativa ha rilevato come dall’esame d’opportunità svolto sia
emerso che la delimitazione della zona edificabile proposta dal Comune
corrisponde ai bisogni razionali per i prossimi 10-15 anni, nonché soddisfa i
requisiti imposti da un uso parsimonioso del suolo.
e. Dissentendo da tale
decisione il ricorrente è nuovamente insorto, in data 29 gennaio 1995, dinanzi
al TPT riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado. In
particolare il ricorrente ha rimproverato al Governo di non aver tenuto conto
del fatto che il Municipio, nelle sue osservazioni all’impugnativa, non si è
opposto ad un parziale accoglimento del ricorso nel senso di includere il
rustico presente sul fondo, con una porzione di terreno circostante, nella zona
residenziale.
Egli ha inoltre rilevato una disparità di trattamento rispetto all’azzonamento
previsto per il comparto circostante.
In conclusione l’insorgente ha chiesto in via principale l’inserimento totale
del suo mappale in zona edificabile ed in via subordinata almeno una sua
parziale attribuzione.
f. Nelle sue
osservazioni del 10 marzo 1995 al ricorso il Municipio di __________ ha
ribadito la sua opposizione ad un integrale inserimento del mappale del
ricorrente in zona edificabile. Si è comunque espresso favorevolmente ad una
sua parziale inclusione e precisamente limitatamente al rustico ivi sito.
Dal canto suo il __________, con risposta del 18 aprile 1996, chiede
l’integrale reiezione dell’impugnativa, precisando, per quel che concerne
l’intenzione del Municipio d’accogliere parzialmente il ricorso, che in materia
pianificatoria, a livello comunale, la competenza decisionale spetta unicamente
al legislativo e non all’esecutivo ragion per cui la proposta del Municipio di
__________ non merita di essere seguita.
g. In data 12 giugno
1996 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale
si è discusso sull’eventualità di procedere ad una variante che accogliesse
almeno in parte le domande ricorsuali. È inoltre scaturita l’intenzione del
Municipio d’inserire il comparto in questione nell’inventario delle zone
soggette a pericoli naturali.
Sullo scambio di corrispondenza intervenuto in seguito tra il ricorrente ed il
Municipio, si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
c
o n s i d e r a t o,
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c, modificata dal 15.3.1995).
Il disposto va
interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto
cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura
di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale.
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv.
3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco
consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della
popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
- Nel
sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione
direttrice, pianificazione dell’utilizzazione e procedura del permesso di
costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di
cui ogni parte adempie una specifica funzione. Due sono principalmente gli
strumenti della pianificazione del territorio: il PD e il Piano di
utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali,
di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni
regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). In questo senso l'art.
1 della Legge sulla pianificazione cantonale (1980) statuisce che "il
Cantone ... attua una politica di pianificazione indicativa, e una politica di
pianificazione del territorio fra di loro coordinate." Il PD è costituito,
giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono
il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi
cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da
schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano
come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si
tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine,
il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio,
ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo
strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A
norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei
all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di
terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a
escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confrontano infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la
questione generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT).
L’idoneità all’edificazione e le altre caratteristiche del comparto
territoriale all’esame saranno singolarmente esaminate di seguito.
6.1 Dalla
relazione tecnico-economica (allestita dallo studio d’ingegneria ing.
__________ __________ nel gennaio 1992), si evince che la contenibilità teorica
del PR è di 19’604 unità insediative, di cui 12’071 abitanti e 6’198 posti-lavoro.
Ciò equivarrebbe ad una riserva di 4’718 unità abitative, dal momento che la
popolazione residente a fine 1994 era di 7’353
abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995). Per sfruttare appieno il
potenziale edificatorio previsto dal PR dovrebbe quindi verificarsi, nei
prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento della popolazione
pari al 64% circa rispetto a quella attuale. Situazione questa difficilmente
ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica
registrata nel comune nell’ultimo decennio rende altamente improbabile
l’esigenza di una così elevata ricettività del PR.
In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione
economica residente nel comune è passata da 6’585 unità nel 1980 a 6’982 nel
1990, facendo registrare un aumento pari al 6%. Quindi siamo ben lontani da
poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto.
Il pianificatore medesimo, nella sua relazione tecnico-economica di cui sopra,
ha evidenziato che : “.... l’incremento annuale medio per il periodo 1981-90
è stato di ca. 40 nuovi abitanti, quindi anche riproponendo prudenzialmente il
tasso di crescita annuo del 1% (corrispondente a circa 70 abitanti) - già
ipotizzato nel rapporto sull’evoluzione demografica ed economica (1983) - si
raggiungerebbe fra 15 anni una nuova base demografica di ca. 8’100. Questa
previsione si situa decisamente al di sotto della contenibilità teorica del
nuovo piano regolatore di 12’071, per la residenza esiste quindi un discreto
margine insediativo rispetto ai fabbisogni prevedibili per il prossimo futuro”
(cfr. pag. 5 del rapporto). E ancora più sotto: “...il divario fra contenibilità
teorica e prospettive di sviluppo reale non giustifica l’ampliamento delle zone
edificabili”. Per finire a pagina 11 il pianificatore specifica che la
disponibilità di un discreto potenziale insediativo su aree edificabili ancora
libere, non avrebbe giustificato un sostanziale allargamento del perimetro
delle zone edificabili.
Dagli atti risulta del resto che questi fondi sono sempre stati esclusi dalla
zona edificabile. La decisione del 1992 del Consiglio Comunale di includere
questo comparto in zona edificabile è caduta in votazione popolare sulla
revisione del PR.
In simili circostanze l’aggiunta di questo comparto alla zona edificabile
porterebbe ad un ulteriore sovradimensionamento complessivo del comprensorio
edificabile previsto dal PR. Ciò non risponde ai precetti degli art. 1 e
in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett.
b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15
anni).
Inoltre le misure atte al
contenimento dell’estensione del perimetro edificabile corrispondono alla
costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo
cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la
formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c.
Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr.
pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e,
116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
6.2 Deve tuttavia ancora
essere verificato, per una completa ponderazione degli interessi in gioco, se
esistono altre ragioni pianificatorie a supporto dell’impugnata risoluzione.
A mente di questo Tribunale nemmeno il presupposto di una preesistente ampia
edificazione, nonché dell’idoneità all’edificazione di cui all’art 15 lett. a
LPT, sono in concreto adempiuti. Il fondo del ricorrente non risulta ancora
urbanizzato ed inoltre, assieme ai mappali direttamente confinanti (pure
esclusi dall’edificazione), forma un comparto privo di costruzioni, costituito
prevalentemente da vigneti. Con il sopralluogo si è potuto constatare come
questa zona ,situata proprio sopra il nucleo del Palasio, sia importante dal
punto di vista paesaggistico in quanto molto esposta alla vista e armonicamente
inserita nel verde di prati e boschi.
Questo genere di aree aperte, costituite da spazi inedificati, si intercalano
nel comprensorio edificato, donano alla morfologia del territorio comunale
un’immagine armonica. Permettervi l’edificazione pregiudicherebbe evidentemente
la bellezza e l’integrità del paesaggio.
Inoltre va ancora rilevato che la zona è molto ripida e verosimilmente a
rischio geologico, tanto che è intenzione del Comune inserirla nell’inventario
delle zone soggette a pericoli naturali.
- Priva di fondamento
é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che alcuni fondi
nelle vicinanze sono stati inseriti nella zona edificabile.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e potenzialità
edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria
è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta della autorità comunali di non includere il fondo
del ricorrente nella zona edificabile sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al
contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, sono e convincenti.
I fondi della zona __________ che risultano inclusi nel perimetro edificabile
sono ben diversi dal fondo del ricorrente, sia per collocazione che per
morfologia e oltretutto separati dall’intero promontorio.
Anche questa censura non
merita quindi accoglimento.
-
Tutto ciò
considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame
l’interesse privato del singolo proprietario ad edificare il suo fondo in
questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico
ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle
medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate.
L’impugnativa dell’ insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la
decisione del Consiglio di Stato viene confermata.
-
Tassa di giudizio e
spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
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