AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.41
Data decisione, Autorità:
14.11.1995, TPT
Incarto n.
90.95.00041
Lugano
14 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 7 aprile 1995 di
__________, ____________________,
contro
la risoluzione 15 marzo 1995, n. __________, del
Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e evade i
ricorsi di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario del mappale n° __________RFD __________, situato in
località __________. Il fondo, di forma rettangolare allungata, é situato lungo
la strada cantonale. Sul lato est sorge la sua abitazione; la parte restante é
di natura prativa.
b. Nelle sue sedute
10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano prevede di
destinare parte del fondo del ricorrente a piazza pubblica; questo nuovo
vincolo __________ grava una superficie che il nel PR 1991 era parzialmente
definita quale zona edificabile R2, subordinata a riordino fondiario.
c. __________
__________ ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo l’abbandono del vicolo __________.
A sostegno della sua
richiesta ha invocato l’incertezza dell’attuazione della prevista piazza
pubblica, l’assenza di interesse pubblico e la violazione del principio della
proporzionalità.
d. Con decisione 15
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il
ricorso interposto contro il vincolo __________ sul fondo n. __________.
L’autorità governativa
ritiene che la nuova piazza assume una funzione specifica in relazione alla
presenza della vicina chiesa di __________ __________ e del collegamento tra il
nucleo della frazione di __________ e la chiesa stessa. Osserva che,
complessivamente, nella sua estensione la superficie ritenuta edificabile del
fondo n. __________é rimasta pressoché immutata rispetto al PR 1991, dato che
contestualmente alla definizione del vincolo __________ su parte del fondo,
l’edificio esistente, precedentemente escluso dal perimetro edificabile, é
stato inserito in zona residenziale mista. Nel merito della certezza e della
verosimiglianza della realizzazione del progetto, il CdS rileva come lo stesso
sia parte del programma di realizzazione, ancorché nella categoria di tipo 3
(terza priorità).
e. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ é insorto dinanzi al TPT riproponendo in
sostanza le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta
di stralciare il vincolo __________ e di ripristinare la zona edificabile.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne
chiedono l’integrale reiezione.
Il Municipio di __________
in particolare sottolinea come la soluzione proposta costituisce il naturale
prolungamento dello spazio libero di rispetto del nucleo di __________ e che la
stessa é suffragata da un interesse pubblico preponderante. Osserva inoltre che
con il nuovo assetto pianificatorio il ricorrente beneficia di un ampliamento
di superficie edificabile di 580 mq, oltre che di notevoli aumenti dell’indice
di sfruttamento e dell’altezza massima degli edifici.
g. In data 6 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di pianificazione, di
rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di
realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani
del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare
esse fissano i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di
interesse pubblico di importanza locale, sovracomunale, cantonale o federale
(art. 28 cpv. 2 lett. d).
Il vincolo in
contestazione dispone pertanto di una sufficiente base legale.
- Per quel che
riguarda il presupposto dell’interesse pubblico, a mente di questo Tribunale
non può essere negato ad un’area verde/piazza destinata a realizzare uno spazio
ricreativo per l’intera popolazione. L’area scelta per l’infrastruttura, a
valle del nucleo di __________ e prospiciente la chiesa di __________
__________, si presta in modo particolare alla creazione di uno spazio libero;
l’edificazione su questa parte del fondo del ricorrente potrebbe nuocere
gravemente all’immagine della retrostante chiesa. Con un intervento modesto,
come pronosticato nella relazione tecnica, si può in concreto ottenere una
struttura che risponde certamente ad un bisogno sempre più sentito da parte
della popolazione, ossia quello di disporre di spazi distensivi e luoghi di
aggregazione nelle immediate vicinanze; se é vero, come sottolineato dal
ricorrente, che in un villaggio come __________ gli spazi verdi non mancano e
che la densità di popolazione risulta tutto sommato bassa, é altrettanto vero,
come osservato dall’autorità comunale, che l’area oggetto del vincolo
__________ si trova circondata da tre lati da costruzioni e da aree edificabili
(zona residenziale mista e semi-estensiva) destinate in futuro ad accogliere
una popolazione di gran lunga superiore a quella che attualmente abita nella
frazione di __________. Per la sola zona del __________, previsto a monte della
piazza, il rapporto di pianificazione prevede infatti una contenibilità teorica
di 36 unità insediative.
A questo proposito non bisogna dimenticare che l’interesse di una zona per
attrezzature ed edifici pubblici può anche consistere nei bisogni futuri della
comunità, purché siano indicati precisamente dall'organo che procede alla
pianificazione e l'aspettativa abbia una buona verosimiglianza di
concretizzarsi (DTF 6 giugno 1988 in re __________ e DTF 103 Ia 187 con
riferimenti, specialmente 102 Ia 369).
Questo principio era già
stato enunciato e ribadito dalla precedente giurisprudenza.
In DTF 88 I 295 il
Tribunale federale, premesso che l'autorità non deve andare oltre quanto serve
a realizzare lo scopo d'interesse pubblico perseguito e precisato che la regola
vale segnatamente quando un comune intende realizzare i suoi progetti in vista
di bisogni futuri, dichiara che il comune non potrà, col pretesto di assicurare
questi bisogni, usare il proprio potere pubblico per riservarsi importanti
superfici di terreno senza precisarne la destinazione e al solo scopo di
disporre al momento opportuno di una quantità di fondi sufficiente per godere
di una grande libertà di manovra nella pianificazione del territorio comunale.
Infine il DTF 114 Ia 336
conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che se attente analisi e
prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del
territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze
pubbliche, la fissazione di zone __________ -__________ non è censurabile.
Nella fattispecie il
ricorrente ritiene che questi principi non sono stati rispettati, non avendo il
Comune sufficientemente precisato i suoi intendimenti. A mente di questo
Tribunale ciò non corrisponde al vero. Dagli atti figuranti nell’incarto,
risulta chiaramente sia l’intenzione che la necessità di creare in questo
comparto un area ricreativa sottoforma di piazza/area verde, senza grossi
interventi infrastrutturali, ma rispettosa dell’ambiente circostante e
oltretutto attenta a preservare la visuale sulla chiesetta di __________
, con la quale funge da elemento di congiunzione. Pur se la
sistemazione della zona é prevista in terza priorità nel programma di
realizzazione (con relativa stima dei costi), non sussiste incertezza in merito
al futuro utilizzo di questa zona __________ -.
In definitiva, assodato che l'interesse di una zona per attrezzature pubbliche
può così consistere anche nei bisogni futuri della comunità e che queste
aspettative hanno in concreto una buona verosimiglianza di concretizzarsi entro
il termine di validità del PR, si può affermare che la misura pianificatoria
proposta risponde senz’altro ad un giustificato interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo __________ rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Il ricorrente nega
l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può
però essere seguita. L’area gravata dal vincolo é circondata da aree edificate
o destinate all’edificazione e si situa al cospetto della chiesa di __________
__________; presenta quindi tutte le caratteristiche adatte per
un’utilizzazione a scopo ricreativo e come area di rispetto delle costruzioni
circostanti. L’azzonamento previsto risulta senz’altro adeguato al
raggiungimento dello scopo previsto.
Né può essere negata la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza
di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il
sacrificio che ne deriva al privato.
Si osserva infatti che la
parte del fondo n. __________gravata dal vincolo __________ é tutto sommato
modesta (390 mq), mentre la parte restante (ca. i 2/3 dell’intero mappale) é
inserita in zona edificabile. L’aumento degli indici di sfruttamento (da 0,4 a
0,5) e dell’altezza massima degli edifici (da 7,5 a 10,5 metri) decretati dal
PR 1994 rendono senz’altro possibile la costruzione di un’altra abitazione a
fianco di quella esistente. Ne scende che il sacrificio imposto al proprietario
non è sproporzionato rispetto agli intendimenti perseguiti dall’autorità con la
definizione del vincolo __________.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa
di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (trecento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di ______
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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