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Numero d'incarto:
90.1994.193
Data decisione, Autorità:
02.05.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00193
Lugano
15 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 22 febbraio 1993 di
__________, ____________________,
rappr.
da: __________ __________, ____________________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato n. __________del 13 gennaio
1993
relativa all'approvazione del PR di __________;
viste
le osservazioni del comune e la risposta governativa,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in
fatto
a. La
signora __________ è proprietaria della particella nr. __________RFD di
__________. Con l'adozione del PR il sedime, di complessivi 1176 mq, è stato
attribuito alla zona senza destinazione specifica.
b. Avverso
detto azzonamento la signora __________ era insorta innanzi
al Consiglio di Stato. Nel suo gravame chiedeva l'inserimento
del terreno in zona edificabile a motivo del carattere
edificato del comprensorio e urbanizzato della sua particella,
nonché in virtù dell'azzonamento di quelle adiacenti.
c. Con
l'impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto
l'impugnativa.
d. Con
allegato ricorsuale 22 febbraio 1993 __________ __________, riconfermandosi in
sostanza nelle allegazioni fattuali e giuridiche presentate col ricorso di
primo grado, chiede l'inserimento del suo terreno in zona edificabile.
e. Comune
e Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell'impugnativa.
f. In
data 23 febbraio 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. In
questa sede si è constatato che "il terreno consta di una parte bassa
confinante con il sentiero comunale che costeggia l'emissario del lago a
confine con la parte protetta. Quella parte del terreno è coperta da un
canneto. Il terreno si rialza poi verso la strada cantonale portandosi sullo
stesso livello della stessa. A Nord-Ovest in continuazione del dosso sorge una
casa unifamigliare inserita in zona di mantenimento. Dal lato opposto la
particella confina con il posteggio pubblico creato tre o quattro anni
fa."
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La
competenza del Tribunale è data dagli articoli 26quater lett. D LOG e 38 LALPT.
Il ricorso,
inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT,
è tempestivo e la ricorrente legittimata a ricorrere giusta l'art.
38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del PR
da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente
è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di
Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non
può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi
e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige
dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la
lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag.
45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente
al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti
proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro
l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita
dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico
erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma
essenziale di procedura)e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta
l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - nel nostro Cantone detto piano regolatore (PR) - viene
adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 segg., 26 cpv. 2
LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a
frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione
giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR
disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante
verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art.
21 cpv. 1 LPT).
-
Giusta
l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione
già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni. Ciò significa che non tutti i terreni
potenzialmente edificabili possono essere attribuiti a tale zona. Secondo la
giurisprudenza, nemmeno l'urbanizzazione adeguata di un fondo ne giustifica
l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b con i
richiami): determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure
il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo
sufficiente affinché il proprietario possa esigere la sua inclusione nella
medesima (DTF 107 Ia 243). Per prassi costante sussiste inoltre un interesse
generale a impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone
edificabili troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335 consid. 2b),
che sarebbero inopportune e in contrasto con la legge (DTF 2 febbraio 1982 in: ZBl.
83/1982, pag. 353 consid. 3c; DTF 111 Ia 22).
-
La
ricorrente chiede l'inserimento del suo fondo in zona edificabile. Il
dimensionamento di tale zona nel PR di __________ è il seguente (risoluzione
impugnata, p. 12):
"a) La
situazione demografica attuale secondo l'ASCT (91) è
la seguente:
Abitanti
944
Posti
turismo 586
Posti
lavoro 203
Totale
unità insediative 1'733
b) La contenibilità
teorica del PR all'esame è così valutata:
Abitanti
1'977
Posti
turismo 832
Posti
lavoro 241
Totale
unità insediative 3'050
Dai dati
suddetti si rileva che esiste la possibilità teorica dal raddoppio
delle unità insediative, in particolare di quelle residenziali.
Basta pensare al potenziale in territorio ad esempio la
vasta area (47'787 mq) soggetta a piano particolareggiato, oggi
pressoché non edificata e sfruttabile con un indice dello 0,55."
L’attuale
zona edificabile di PR è pertanto sufficientemente estesa. Soddisfa più che
abbondantemente i bisogni in terreno edificabile di quello che sarà il
probabile e ragionevole sviluppo del comune di Origlio (art. 15 lett. b LPT).
Ciò a maggior ragione se si considera che il PR abbonda di zone edificabili
con indici di sfruttamento modesti.
Tanto
basta per giustificare l’esclusione del terreno __________ dalla zona
edificabile (STPT 28 gennaio 1994 in re __________ consid. 9 e STPT 23 dicembre
1993 in re __________ consid. 6).
Comunque,
anche facendo astrazione di questo principio cardine della LPT, la domanda ricorsuale
principale dovrebbe essere respinta siccome nulla ne giustifica l’accoglimento:
la particella RFD __________non confina nemmeno con le zone edificabili di PR.
La vegetazione che in gran parte la ricopre (tipica di una zona umida,
verosimilmente di una torbiera), la sua adiacenza a uno degli immissari del
lago di __________, immissario che la divide da una torbiera attribuita dal PR
a zona di protezione della natura, ne giustificherebbe semmai l’attribuzione a
quest’ultima zona.
A
maggior ragione il tribunale deve confermare l’esclusione del mappale dalla
zona edificabile.
- Tasse
e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili, in
particolare l’art. 15 LPT, e 28 Pamm, 38 LALPT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso é respinto
-
Le
tasse di giustizia e le spese per complessivi fr. fr. 800.-- sono
poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione: -
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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