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Numero d'incarto:
90.1994.143
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, TPT
Incarto n.
90.1994.143
Lugano
16 luglio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di
__________ __________,
rappr. da: studio legale __________. e .
__________ -, __________ __________
contro
la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che
la ricorrente ha chiesto lo stralcio del vincolo AP 4a per la formazione di un
impianto sportivo e della relativa strada di accesso, ubicati in area boschiva
a monte della località di __________;
che,
all'udienza 29 marzo 1993, il procedimento è stato sospeso onde permettere un
approfondimento di talune problematiche legate al dissodamento e alla stabilità
geologica dei luoghi;
che,
con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore del comune di __________, che contempla
l'abbandono della menzionata area AP 4a e della sua via d'accesso, abrogando
nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della
risoluzione 5 febbraio 2002);
che
il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che
esso va dunque stralciato dai ruoli;
che
l'insorgente, consenziente allo stralcio, protesta tuttavia spese e ripetibili
(cfr. scritto 4 aprile 2003); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne
chiede invece la compensazione (cfr. lettera 18 giugno 2003);
che,
nell'ambito del presente procedimento, alla revisione del piano regolatore approvata
il 5 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di
atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande della ricorrente;
che,
di conseguenza, l'insorgente, assistita da un patrocinatore, ha diritto al versamento
di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente
giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative
ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che
il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta
- Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il
comune di __________ è condannato a versare alla ricorrente fr. 700.--
(settecento) per ripetibili.
- Intimazione
a:
__________, __________
rappr. dallo studio legale __________. e
__________. __________ -
__________, __________ __________
__________, ____________________;
Municipio di
__________, __________
__________;
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________
.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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