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90.1994.122 ΓÇó Appeals struck off as moot after zoning-plan amendment
90.1994.122Altro tribunale11 ago 2005Other
The appellants, owners of parcel 4, challenged municipal planning restrictions first in 1991 and again after a 1995 revision that maintained a public park constraint and added a pedestrian path. During the proceedings, the municipality later adopted a further amendment in 2003 that reduced the AP1 burden in line with the parties’ earlier agreement. As that amendment was not further appealed, the court held in 2005 that the pending appeals had lost their object and interest. It therefore struck both appeals off the docket and ordered that no court costs or party compensation be charged.
Mootness in zoning-plan appeals; once a subsequent planning amendment removes or substantially modifies the contested restriction and is not itself challenged, the pending appeal loses its object and interest and is to be struck off the docket. In such circumstances, the court may terminate the proceedings without costs and without party compensation where the parties’ procedural position and the course of the case justify that result (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.122
Data decisione, Autorità: 11.08.2005, TPT
Titolo: ricorso concernente un vincolo di parco pubblico e di passaggio pubblico
Incarto n. 90.1994.122 - 90.1995.54
Lugano 11 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 27 febbraio 1991 (a) e 24/25 aprile 1995 (b) di
RI 1 RI 2 tutti patr. da:. PR 1
contro
le decisioni 22 gennaio 1991 (n. 494) e 15 marzo 1995 (n. 1601) con le quali il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
al ricorso sub a):
8 aprile 1992 del Consiglio di Stato;
10 aprile 1991 del PI 1;
al ricorso sub b):
17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
luglio 1995 del PI 1;
letti ed esaminati gli atti
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che RI 1 e RI 2 sono proprietarie del mapp. 4 ubicato nel PI 1;
che il 14/15 dicembre 1987 il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano regolatore, il quale assegnava il mapp. 4 alla zona AEP (area di svago);
che il 31 maggio 1988 le ricorrenti citate in ingresso sono insorte davanti al Consiglio di Stato chiedendo l’eliminazione del vincolo gravante il loro fondo;
che, con risoluzione 22 gennaio 1991, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1, respingendo il gravame;
che, con ricorso 27 febbraio 1991, RI 1 e RI 2 sono insorte davanti al Gran Consiglio, ribadendo le richieste formulate in precedenza;
che nelle sedute del 10 ed 11 ottobre 1994 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore;
che il vincolo AP1 (parco pubblico) è stato riproposto anche in quella sede su gran parte del mapp. 4; attraverso la revisione è anche stato previsto un percorso pedonale, a fianco dell’area vincolata AP, lungo il lato ovest del fondo;
che, con ricorso 9 dicembre 1994, RI 1 e RI 2 si sono aggravate dinanzi al Consiglio di Stato, contestando queste nuove restrizioni;
che con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore ed ha, nel contempo, abrogato (cfr. dispositivo n. 10) la risoluzione di approvazione precedente, del 27 febbraio 1991;
che, con impugnativa, 24/25 aprile 1995, RI 1 e RI 2 si sono aggravate dinanzi a questo tribunale anche contro questa risoluzione, ribadendo le domande già sottoposte al giudizio dell’istanza inferiore;
che nel corso dell’udienza 6 settembre 1995, tenuta da questo tribunale, è stato convenuto di ridurre il vincolo AP1 a carico del mapp. 4;
che il 28 aprile 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di piano regolatore che riduce il vincolo AP1, conformemente agli accordi raggiunti, e che precisa il tracciato del percorso pedonale,
che il 15 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha approvato la variante, respingendo il ricorso inoltrato da RI 1 nella misura in cui il gravame poteva essere considerato una contestazione del vincolo AP1;
che, poiché la precitata variante non è stata ulteriormente impugnata, il 27 maggio 2005 questo tribunale ha informato le ricorrenti e le autorità che riteneva le impugnative divenute prive d’oggetto o comunque prive d’interesse; alle stesse è stato fissato un termine scadente il 30 giugno 2005 per comunicare il loro consenso allo stralcio dei ricorsi o eventuali osservazioni in merito; in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili;
che non avendo ricevuto notizie da parte degli interessati, ad eccezione del municipio di Sessa, che ha comunicato di essere d’accordo alla chiusura dei procedimenti, quest’ultimi possono, pertanto, essere considerati esauriti ed i ricorsi stralciati dai ruoli.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge concretamente applicabili,
decreta:
I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
.
terzi implicati
PI 1 rappr. da: RA 2
CO 1 rappr. da: RA 1
Il presidente La segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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