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Numero d'incarto:
90.1994.101
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00101
Lugano
20 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 21 febbraio 1990 di
fu __________ __________ __________ e fu __________ __________, __________,
rappr.
dall’avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione no. __________pc del 16 gennaio 1990 del
Consiglio di Stato
a. Il PR del comune di
__________, adottato il 17 marzo 1988 dall’Assemblea comunale, ha apposto sui mapp.
no. __________, __________, __________, __________, __________e __________di
proprietà degli Eredi in epigrafe, rappr. da __________ __________, un vincolo
__________, da adibirsi a Casa Comunale.
Gli eredi sono insorti dinnanzi
al Consiglio di Stato chiedendo che il vincolo venga tolto.
b. Contro la risoluzione
governativa che respinge i loro ricorsi ed approva il PR così come adottato dal
legislativo comunale, i suddetti proprietari si sono aggravati presso il Gran
Consiglio il 21 febbraio 1990. Il ricorso è stato trasmesso a questo tribunale
a fine 1992 in forza della norma transitoria (BU __________, __________-
..1992).
Nel sopralluogo del 25
marzo 1993 la vertenza è rimasta sospesa in attesa di una soluzione bonale.
c. Con scritto 17
luglio 1996 del suo patrocinatore i ricorrenti comunicano al TPT di ritirare il
ricorso, posto che il Comune di __________ ha adottato una variante, approvata
dal Consiglio di Stato con risoluzione no. __________del 20 marzo 1996, che
stralcia il contestato vincolo __________ gravante i suddetti loro fondi.
considerato
in
diritto
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);
che in concreto il PR di
__________ è stato modificato nel senso postulato dai ricorrenti, con variante
approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. __________ del 20 marzo
1996, talché l’impugnativa è divenuta priva di oggetto per acquiescenza del
comune e va stralciata dai ruoli con attribuzione a carico del comune di
ripetibili a favore degli insorgenti;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato.
-
Il Comune di __________
verserà fr. 800.- di ripetibili alla Comunione Ereditaria ricorrente;
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________ per i ricorrenti
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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