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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.317
Data decisione, Autorità: 26.02.2013, PRPEN
Titolo: Guida in stato di inattitudine e circolazione senza patente
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURREGUIDA IN STATO DI INATTITUDINE art. 91 cpv. 1 LCSTRart. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto n. 81.2011.317 DA 3319/2011
Bellinzona 26 febbraio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 3319/2011 del 29 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole diguida in stato di inattitudine, furto d'uso, circolazione senza licenza di condurre
e propone la condanna a
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita dal capo d’imputazione n. 2 del DA, in assenza dell’elemento oggettivo della sottrazione, rispettivamente in assenza di qualsivoglia volontà di sottrazione. Chiede di conseguenza la riduzione di almeno la metà delle aliquote giornaliere e della multa;
richiamati gli art. 15 cpv. 1, 91 cpv. 1, 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 1 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
1.1. guida in stato di inattitudine, Art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr. per aver a __________ condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.00 - max. 1.36 grammi per mille);
1.2. circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr. per avere in qualità di allieva conducente, condotto a Locarno il 16.06.2011 la vettura riferita al punto 1. senza essere accompagnata conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all'insegnamento
IM 1 è prosciolta dall’imputazione di furto d'uso per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 3319/2011 del 29 agosto 2011;
Di conseguenza IM 1 è condannata:
3.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 435.- sono a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1 __________
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81428).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 185.00 testi
fr. 435.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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