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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2004.85
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, CDT
Titolo:
costituisce reddito straordinario, da sottoporre a imposizione nell'ambito della tassazione 2003A per passaggio dal sistema praenumerando biennale al sistema postnumerando annuale, un'indennità di partenza ricevuta dal datore di lavoro in concomitanza con la liquidazione del rapporto di impiego
Incarto n.
80.2004.85
Lugano
14 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Mauro Mini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2004
in materia di: IC/IFD 2003A
presentato da:
RI 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 5
dicembre 2003 i coniugi RI 1 presentavano la dichiarazione d’imposta 2003 A, da
cui emergeva tra l’altro un versamento di fr. 100'000.- ricevuto a titolo di
liquidazione del rapporto di lavoro che legava __________ RI 1 al signor __________
__________;
-
che l’UT
con decisione de12 febbraio 2004 imponeva la prestazione ricevuta con una
imposta annua intera sui proventi straordinari secondo gli articoli 321e
LT e 218 cpv. 1 e 2 LIFD;
-
che il
reclamo presentato da __________RI 1, in cui spiegava la vertenza sorta con
l’ex datore di lavoro e la natura dell’indennizzo per lo scioglimento del
contratto di lavoro e di locazione, veniva respinto dall’Ufficio di tassazione
con due distinte decisioni del 25 giugno 2004, in cui si argomenta:
Tra le
casistiche che possono rientrare in quelle da considerare come reddito
straordinario o unico da attività lucrativa dipendente rientra il
riconoscimento di premi di fedeltà, di indennità di buona uscita o per rottura
contrattuale. Di regola la corresponsione di un premio di fedeltà, di
un'indennità di buona uscita o per rottura contrattuale e ritenuta di natura
straordinaria. Ne consegue che I' importo di fr. 100.000.-, ricevuto dai
coniugi RI 1 quale indennizzo onnicomprensivo a tacitazione di ogni e qualsiasi
pretesa per la disdetta del rapporto di lavoro, rispettivamente di locazione, è
da considerare come reddito straordinario in applicazione dei disposti degli
art. 321d cpv. 2 LT e 218 cpv. 3 LIFD.
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi RI 1 chiedono la riforma delle suddette
tassazioni, nel senso che venga imposto unicamente l’indennizzo di fr. 60'000.-
relativo allo scioglimento del contratto di locazione, ma non quello di fr.
40'000.-, trattandosi di un’indennità versata a titolo di indennizzo per
licenziamento abusivo;
che l’Ufficio di tassazione si è astenuto da
prendere posizione;
-
che il
reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo
il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 41 viene assoggettato
secondo il nuovo diritto (art. 218 cpv. 1 LIFD);
-
che i
proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si
è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l'anno fiscale in cui sono
stati realizzati a un'imposta annua intera all'aliquota applicabile unicamente
per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38;
-
che le
spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono
essere dedotte (art. 218 cpv. 1 LIFD);
-
che per
proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i
redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in
applicazione analogica dell'articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari
di un'attività lucrativa indipendente (art. 218 cpv. 1 LIFD);
-
che anche
per l'IC, i proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un
esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l'anno fiscale in
cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera; sono riservati gli
articoli 36, 37 e 38 (cfr. art. 321d cpv. 1 LT);
-
che sono
considerati proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale
per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le
componenti straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come
il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni
preponderantemente a interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale
e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte,
l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo
esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa
indipendente (art. 321d cpv. 2 LT);
-
che, nel
caso di esercizio di un'attività dipendente, rientrano nel novero dei redditi
straordinari tutti quei redditi, che affluiscono al dipendente al di fuori
della normale retribuzione della sua attività, per il riconoscimento di
situazioni particolari o uniche, che non hanno carattere ricorrente,
segnatamente la retribuzione di ore straordinarie, l'assegnazione di gratifiche
annuali straordinarie, l'assegnazione di un bonus straordinario a fine anno, il
riconoscimento di premi di fedeltà, di indennità di buona uscita o per rottura
contrattuale, il versamento per attività accessorie, sporadiche e uniche (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla
tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, Agno
2003, pp. 29-32);
-
che anche
secondo la Circolare n. 6 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni,
del 20 agosto 1999, sul passaggio delle persone fisiche dalla tassazione biennale
praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, il carattere straordinario
di un reddito può risultare semplicemente dal carattere unico di un provento;
-
che nel
caso di specie alla ricorrente è stata riconosciuta un'indennità di fr.
38'232.-, arrotondata a fr. 40'000.-, corrispondente a otto mensilità di
salario, a norma dell'art. 339c cpv. 2 CO;
-
che,
stando dunque al tenore stesso della convenzione sottoscritta dalla ricorrente
e dal suo ex datore di lavoro, si tratta di un'indennità di partenza;
-
che essa
rientra quindi pacificamente tra le indennità che, se versate nel periodo di
vuoto contributivo, configurano un reddito straordinario da attività dipendente
e, meglio, dalla sua cessazione;
-
che pertanto
è a giusta ragione che l'Ufficio di tassazione ha imposto anche questa
componente dell'indennità globale di fr. 100'000.- a titolo di
provento straordinario;
-
che nel
ricorso la ricorrente afferma di aver dovuto sopportare delle spese legali per
l'incasso dell'indennità complessiva;
-
che,
richiesta quindi da questa Camera di produrre la prova delle spese legali, ha
lasciato decorrere infruttuoso il termine;
-
che
pertanto il ricorso va integralmente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146
LIFD, art. 73 LAID).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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