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Numero d'incarto:
80.2004.79
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CDT
Titolo:
tUI: costi investimento: onere della prova, mancanza documentazione, opere eseguite da ditta di famiglia
Incarto n.
80.2004.79
Lugano
28 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Mauro Mini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2004
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ RI 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che con
atto pubblico del 14 ottobre 2002 __________ RI 1 alienava a __________ la
part. n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 750'000.–;
-
che nella
dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari il venditore faceva valere
costi di costruzione e miglioria per complessivi fr. 575'203.–;
-
che
notificandogli la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, con
decisione del 26 febbraio 2004, l'Ufficio di tassazione di __________ non
ammetteva in deduzione i costi in questione, in quanto non comprovati, e
commisurava pertanto l'utile imponibile in fr. 581'700.–, pari alla differenza
fra il valore di alienazione ed il valore di stima ufficiale in vigore 20 anni
prima;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell'8 marzo 2004,
affermando che la documentazione relativa ai costi di miglioria era depositata
presso l'Ufficio dei registri di __________, che li avrebbe trasmessi
all'Ufficio di tassazione;
-
che, con
scritto del 2 giugno 2004, l'autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante,
informandolo di non avere trovato traccia della documentazione menzionata
presso l'Ufficio dei registri e di essersi pure avveduta di un errore nel
calcolo del valore di stima di 20 anni prima, che ammonterebbe invece a fr.
101'200.-;
-
che
l'Ufficio di tassazione gli attribuiva pertanto un termine di quindici giorni
per prendere posizione e per trasmettere la documentazione relativa alle
controverse migliorie;
-
che con
lettera del 14 giugno 2004 il contribuente informava l'autorità di tassazione
di avere "casualmente" ritrovato i documenti relativi alle opere di
miglioria effettuate ed allegava pertanto un certo numero di fatture;
-
che con
decisione del 24 giugno 2004 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il
reclamo, ammettendo in deduzione costi di miglioria per complessivi fr.
479'540.–, come risultava dalla documentazione ricevuta, mentre riduceva il
valore di stima di venti anni prima a fr. 101'200.–, con la conseguenza che
l'utile imponibile ammontava a fr.169'260.– e l'imposta dovuta a fr.
5'077.80;
-
che con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario __________ RI 1 chiede che
le spese di miglioria siano elevate a fr. 661'000.–, includendovi
anche alcuni costi non considerati negli importi di liquidazione trasmessi all'autorità
fiscale e cioè:
Ø opere di
demolizione della vecchia fabbrica (fr. 10'000.–);
Ø rivestimenti
delle facciate e dei pavimenti in pietra naturale (fr. 132'000.–);
Ø onorari
per progettazione e direzione lavori (fr. 40'000.–);
-
che il
presidente della Camera di diritto tributario si è rivolto al ricorrente in
data 28 luglio 2004, chiedendogli di documentare i costi in questione ed
attirando la sua attenzione sul fatto che i lavori effettuati dalla ditta
appartenente a suo padre (rivestimenti facciate e pavimenti) non sarebbero
stati deducibili se non fosse stata portata la prova del loro assoggettamento
all'imposta a carico della società appaltatrice;
-
che in
data 3 settembre 2004 il ricorrente ha risposto informando che suo padre non
era più proprietario della ditta al momento della costruzione;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
-
che il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito: non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata;
-
che, per
il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59);
-
che
l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e
il valore di investimento, il quale si compone a sua volta del valore di
acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
-
che
tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti
anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del
trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data
(art. 129 cpv. 2 LT);
-
che, per
l'art. 134 cpv. 1 LT, sono considerati costi di investimento:
Ø i costi di
acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le
provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
Ø i costi
che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione
e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;
Ø le
indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore
del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e
oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.
-
che, per
quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la
loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo
alienato, cioè che abbiano apportato all'immobile un miglioramento duraturo, di
fatto o di diritto;
-
che è
peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento
di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all'aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all'importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata);
-
che nel
caso in esame, dopo una paziente attesa, l'Ufficio di tassazione ha ricevuto
dal contribuente un certo numero di fatture relative ad opere di miglioria
effettuate nel 1986, per complessivi fr. 479'540.–, tutte accompagnate dal
preavviso della direzione lavori (arch. __________);
-
che con
il ricorso chiede tuttavia che a tali costi ne siano aggiunti altri, per complessivi
fr. 182'000.–, per lavori non documentati e per onorari di progettazione e direzione
lavori;
-
che
giusta l'art. 200 LT, applicabile per analogia alla procedura di tassazione in
materia di imposizione degli utili immobiliari (art. 213 LT), il contribuente
deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta:
deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati;
-
che,
secondo il Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione
non può accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma
deve comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di
documentare in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a
questo obbligo;
-
che, in
simili casi l'autorità di tassazione deve invece partire dal principio che i
fatti addotti dal contribuente, ma non documentati, non sono presi in
considerazione: prescindere da questa esigenza significherebbe infatti non già
correggere una presunta inesattezza ma sostituire l'obbligo posto a carico del
contribuente di documentare e provare determinati fatti con l'apprezzamento
dell'autorità (DTF 3.12.1990 N. 2A. 344/89, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).
-
che
inoltre giurisprudenza e dottrina tendono a distinguere, all'interno della
collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta
e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di
collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des
Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.);
-
che, in
questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono
l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali
del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti);
-
che i
diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del
contribuente, della quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma
deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto
procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale
(debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione;
-
che, nel
caso in esame, come detto, il ricorrente ha prodotto solo dopo l'inoltro del
reclamo una serie di fatture accompagnate dal preavviso della direzione lavori;
-
che
tuttavia sostiene che vi sarebbero altri costi che non è in grado di comprovare;
-
che, pur
non volendo mettere in dubbio le affermazioni del ricorrente, secondo cui
avrebbe smarrito i giustificativi in questione, appare legittimo chiedersi
perché mai dovrebbe essere riuscito ad entrare in possesso di tutte le fatture
relative ai costi di miglioria, tranne proprio quelle che si riferiscono alle
opere dell'impresa della sua famiglia e dell'architetto che avrebbe curato la
progettazione e la direzione dei lavori;
-
che con
l'ultima lettera del 3 settembre 2004 il ricorrente è addirittura riuscito a trasmettere
alla Camera dei documenti che si riferiscono al bilancio della ditta __________
di __________ al 1° gennaio 1987, ma non sarebbe in grado di comprovare la fatturazione
dei lavori intrapresi sul suo fondo nel corso del 1986;
-
che, a
tale riguardo, va ricordato che l'art. 134 cpv. 2 LT esclude la deducibilità dall'utile
immobiliare del "valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo
proprio immobile quando non è stato assoggettato all'imposta sul reddito o
sull'utile";
-
che
proprio perciò la Camera di diritto tributario si è rivolta al ricorrente,
invitandolo a comprovare che le prestazioni fatturate fossero effettivamente
state incluse fra le entrate note al fisco ed avessero contribuito ad
incrementare l'utile aziendale della ditta __________;
-
che non
appare neppure del tutto convincente la nuova tesi, sostenuta nella lettera del
3 settembre 2004, secondo cui al momento dell'esecuzione dei lavori il padre
del ricorrente (__________) non sarebbe più stato socio della ditta: proprio la
documentazione che dovrebbe dimostrare tale assunto, cioè il bilancio al
1.1.1987, fa sorgere dei dubbi, se si tiene conto del fatto che i lavori di
rivestimento delle facciate e dei pavimenti dovrebbero invece essere stati
effettuati nel 1986, come le altre opere documentate;
-
che
comunque alla luce delle accresciute esigenze probatorie, nel caso delle spese
in questione, la loro deduzione non può essere ammessa;
-
che
neppure si giustifica, in questa situazione, la deduzione di pretese opere di
progettazione e direzione lavori, proprio perché non contemplate né fra la
documentazione reperita dal ricorrente né nei conti dell'arch. __________, il
quale si è limitato a redigere un paio di lettere a supporto delle pretese del
ricorrente;
-
che la
stessa conclusione si impone anche per le opere di demolizione, date le ancor
più vaghe indicazioni a tale riguardo offerte dall'arch. __________ ("la
demolizione completa della vecchia fabbrica, se non erro eseguita dalla ditta __________
di __________ " e "in merito alla demolizione non riesco a ipotizzare
un valore che comunque si potrebbe stimare in 10'000 fr.");
-
che il
ricorso è pertanto respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 cpv.
1 LAID).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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