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Numero d'incarto:
80.2004.7
Data decisione, Autorità:
01.03.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.7
Lugano
1 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2004
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione fiscale IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ dichiaravano una
perdita aziendale di fr. 39'027.- nel 1999 e di fr. 39'167.- nel 2000,
derivante dalla gestione dell’hotel __________ __________ di __________.
Nella
notifica di tassazione del 10 marzo 2003 l’Ufficio di tassazione di Locarno
ammetteva la perdita limitatamente a fr. 33'000.- di media annua.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 9 aprile 2003 __________ __________ contestava tra le
altre cose anche la riduzione della deduzione della perdita aziendale. Con decisione
del 22 dicembre 2003 l’UT respingeva il reclamo , precisando che gli ammortamenti
sull’immobile sono stati ammessi applicando il tasso degli anni precedenti, vale
a dire il 4%.
- .2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall’avv.
__________, contestano nuovamente la riduzione della perdita, considerando adeguato
un tasso di ammortamento del 5%, dal momento che in materia di alberghi i
proprietari gerenti possono effettuare ammortamenti sull'immobile fino a un
tasso massimo del 6%. Negano in particolare che negli esercizi precedenti sia
sempre stato effettuato un ammortamento del 4%, precisando che invece oscillava
a seconda dell’esercizio dal 4% al 6%.
- 3.1.
Gli
ammortamenti sugli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi
nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità
commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento (art. 27 cpv. 1 LT;
art 28 cpv. 1 LIFD).
In
generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei
singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata
probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi (art. 27 cpv. 2 LT; art. 28
cpv. 2 LIFD). Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono
ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale
e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta
l’articolo 30, capoverso 1 (art. 27 cpv. 3 LT; art. 28 cpv. 3 LIFD)
3.2.
Il
diritto fiscale tende a richiedere la presentazione di situazioni che si
avvicinino il più possibile alla reale consistenza del risultato conseguito nel
periodo di computo e conseguentemente all’effettivo stato patrimoniale della
ditta alla fine di questo periodo. La diminuzione dovrà quindi corrispondere in
linea di principio all’effettivo deprezzamento (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, Agno 1998, p.
122).
Per
essere ammesso fiscalmente l’ammortamento deve innanzi tutto rispettare il
principio della realtà, vale a dire essere giustificato dall’uso commerciale;
deve inoltre riferirsi alla sostanza aziendale e non quindi alla sostanza privata;
infine deve essere contabilizzato, essere cioè reso visibile mediante
contabilizzazione (Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 125).
3.3.
Di
principio, l’ammortamento deve corrispondere all’effettiva perdita di valore
che si è verificata durante il periodo di computo. Per ragioni di praticità e
praticabilità del diritto, l’autorità fiscale allestisce delle apposite tabelle
con tassi d’ammortamento stimati e differenziati a dipendenza del presunto
ritmo di svalutazione annua riscontrato dai diversi tipi di sostanza fissa
nell’ambito di varie categorie di attività aziendali (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 126).
Al
riguardo, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato il 27 settembre
1994 il Promemoria A 1995 relativo agli ammortamenti sugli attivi immobilizzati
nelle aziende commerciali, al quale si riferisce anche la Divisione delle
contribuzioni. Esso ammette nel caso di alberghi e ristoranti un ammortamento
del 6% sui soli edifici e del 4% sugli edifici e i terreni assieme.
- 4.1.
Dall'esame
dell'incarto dell'indivisa __________ /__________ /__________ / __________
risulta che la perdita nel 1999 è stata di fr. 195'000.- e che è stata accettata
come tale dall'Ufficio di tassazione, che non ha effettuato alcuna ripresa
sugli ammortamenti dell'albergo, poiché sono stati calcolati in fr. 180'000.-,
pari al 4% (arrotondato alla decina di migliaia di franchi superiore) del
valore complessivo dell'edificio e del terreno, entro i limiti consentiti dal
Promemoria A 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per
contro, nell'esercizio successivo (anno 2000) l'ammortamento è stato elevato al
5%, in contrasto con quanto previsto dal citato Promemoria. Per questa ragione
la perdita di quasi fr. 196'000.- è stata ridotta a fr. 135'000.-. In
effetti, l'ammortamento ammissibile del 4% su immobile e terreno del valore
di fr. 4'095'000.- è di fr. 163'800.- invece dell'importo di fr.
233'000.- contabilizzato dall'indivisa, pari a poco meno del 6% del valore complessivo
dell'albergo.
I due
tassi d'ammortamento previsti dal citato Promemoria A dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni non costituiscono una forchetta entro la quale è
possibile calibrare esercizio per esercizio l'ammortamento, ma due varianti
massime: l'una, più elevata, nel caso di ammortamento sui soli edifici,
l'altra, inferiore, nel caso di ammortamento su edifici e terreno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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