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Numero d'incarto:
80.2004.62
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.62
Lugano
14 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Mauro Mini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2004
in materia di: imposta annua intera di
fine assoggettamento IC/IFD 2000
presentato da:
RI 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il 17 ottobre 1991 il dott. __________ e __________, cittadino belga, firmavano
un accordo di collaborazione da cui nasceva la __________. __________ non figurava
tuttavia nell’organico della società semplice, in quanto cittadino straniero
sprovvisto del permesso C. Nel corso del 1992 veniva poi stipulato un contratto
che coinvolgeva nella società dal 1° gennaio 1993 anche la dottoressa __________
con un capitale di fr. 200'000, fermo restando che per motivi di polizia delgi
stranieri __________ continuava a non figurare in organico e nella contabilità.
Il 13 dicembre 1992 veniva stipulata una convenzione tra __________, __________
e __________, da una parte e __________, dall’altra, in cui venivano definiti i
compiti di quest’ultima nel quadro dell’istituto __________.
Il 14
settembre 1993 __________ e __________, che per il noto motivo figuravano
proprietari al 50% ciascuno dell’istituto, vendevano la __________ a __________
e __________.
A
fine 1995 il dott. __________ si vedeva costretto a riacquistare la quota del
50% di __________, per l’importo per il quale l’aveva ceduta e, meglio, per fr.
280'000. Dal 10 1996. risolto il noto problema, __________ entrava
ufficialmente a far parte della società semplice __________ in ragione di un
terzo, assieme al dott. __________. Infine, il 24 febbraio 2000,Renate RI 1 cedeva
la propria quota di partecipazione di 1/3 a __________ per fr. 150'000 più
interessi al 6.5% dal 31 dicembre 1999, data da cui la cessione aveva effetto.
Il 30
aprile 2000 la contribuente lasciava la Svizzera.
1.2.
Il 12
marzo 2004 l'Ufficio di tassazione notificava pertanto alla contribuente un'imposta
annua intera a fine assoggettamento secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD, in cui
le veniva esposto un reddito imponibile di fr. 78'337.-, determinato deducendo
dal prezzo della cessione di fr. 150'000.- il capitale al 1° gennaio 2000 di
fr. 63'440.- e l’AVS del 9.5%, pari a fr. 8'223.-, dal profitto lordo di fr.
86'560.-.
1.3.
Il
reclamo, presentato in tempo utile dalla contribuente, spiegando che l’importo
ricavato le era servito per estinguere il debito verso la banca, veniva
respinto con due distinte decisioni del 12 marzo 2004, argomentando che il
“rimborso successivo di un debito costituisce un’operazione patrimoniale che
fiscalmente esula da questo contesto” (n.d.r.: della determinazione del reddito
imponibile).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente l'azzeramento
dell'utile di liquidazione, argomentando d’aver subito in tutta l’operazione
una perdita netta di fr. 130'000.- e di essere stata costretta
a cedere la sua quota di partecipazione per seguire suo marito all’estero per
ragioni di lavoro e in particolare per il mutato contesto economico. Rileva inoltre
che sarebbero stati negletti i costi relativi alla stipulazione del contratto,
del pagamento dilazionato e del costo delle garanzie che le sarebbero state
messe a disposizione per il mantenimento di un affidamento presso la banca.
-
3.1.
Secondo
l'art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione
intermedia gli utili in capitale previsti dall'ar-ticolo 17 capoversi 2 e 3 LT,
le liquidazioni in capitale dell'artico-lo 37, gli indennizzi previsti
dall'art. 22 lettere c) e d), conseguiti durante il periodo di computo e quello
fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo
fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un'imposta annua intera con
l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi.
3.2.
A sua
volta, secondo l'art. 47 cpv. 1 LIFD, di tenore sostanzialmente identico, alla
fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in
capitale secondo l'art. 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in
sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da
manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di
un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati
imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo
fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati
conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente
a questi soli proventi.
3.3.
Secondo
gli articoli 17 capoversi 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da
attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti d'impresa fuori Cantone è equiparato all'alienazione. La
sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono
interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente (cfr.
sul tema della realizzazione di elementi della sostanza commerciale, Reich, in Zweifel / Athanas [a cura di -], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,
pp. 163 ss., in particolare p. 167; inoltre: Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, all'art. 21 cpv. 1 lett.
d, cifra 147, p. 360; Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 143; Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 339; CDT n. 80.2000.00104 del 2
ottobre 2000 in re E. R.).
3.4.
Si
considera quale utile in capitale o di liquidazione imponibile la differenza
fra il provento netto ricavato dall'alienazione o dalla realizzazione di cose e
di diritti facenti parte della sostanza aziendale ed il valore contabile di
questi elementi della sostanza (cfr. ASA 13, 359; 19, 96; 24, 279 e 477; CDT
224-225 del 21 settembre 1992 in re W.S.; CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re
S.P.; CDT n. 80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E. R.).
Di regola
si esporrà, in caso di liquidazione, quando cioè l'azienda cessa l'attività,
quale ricavo netto, il ricavo lordo, dedotte le spese in relazione con
l'alienazione o la realizzazione e come valore contabile, il valore risultante
dall'ultimo bilancio regolare (cfr. Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 240; Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 341). In caso di trasferimento di una ditta individuale mediante
vendita, per cui l'azienda continua a esistere come entità economica, il
trasferimento rimunerato comporta la realizzazione e la tassazione nella loro
globalità delle riserve occulte esistenti. L'utile di cessione è dato dalla
differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale degli attivi.
Il titolare può vendere anche soltanto gli attivi e i passivi indispensabili
per il funzionamento dell'azienda (Bernardoni
/ Duchini, op. cit., p. 557).
- 4.1.
Orbene,
la ricorrente non contesta il calcolo dell'utile che le è derivato dalla
cessione della sua quota di partecipazione di 1/3 alla società semplice
inizialmente paritaria di RI 1, __________ e __________ e in seguito di RI 1
(1/3) e __________ (2/3).
L'Ufficio
di tassazione si è d'altronde strettamente attenuto ai dati forniti dalla contribuente
medesima e, meglio, a quelli risultanti dal contratto di cessione del 24 febbraio
2000 e dal bilancio 1999 della ____________________RI 1.
Non solo,
dal prezzo di cessione è stato dedotto il capitale della ricorrente, senza
capitalizzare la sua quota di utile del 1999, che, in base agli accordi con
l'autorità fiscale, è stato interamente tassato e capitalizzato a __________
__________.
4.2.
La
ricorrente contesta l'imposizione dell'utile limitandosi ad affermare che
l'importo di fr. 150'000 le è servito per rimborsare il debito contratto con la
banca.
Come
rilevato dall'Ufficio di tassazione e come anche questa Camera ha già avuto
modo di decidere (per tutte, CDT n. 80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E.
R.), le passività che il ricorrente fa valere non possono essere dedotte nel
calcolo dell'utile di liquidazione, in quanto il pagamento di tali somme di denaro,
indipendentemente dal fatto che vadano a estinguere debiti privati o debiti
aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio dal
conseguimento dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re
S.P.; CDT n. 80.96.00057 del 10 maggio 1996 in re A. B., confermata dal
Tribunale federale con sentenza del 17 aprile 1997; recentemente CDT n.
80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E. R.).
Non può
quindi essere condivisa la tesi del patrocinatore della ricorrente, secondo cui
l'utile conseguito sarebbe stato puramente cartaceo e non si sarebbe quindi praticamente
materializzato.
Che alla
ricorrente non sia rimasto alcun residuo del ricavo della cessione della sua
quota di partecipazione alla __________ - RI 1 non significa ancora che l'utile
da lei conseguito sia stato puramente cartaceo. Ciò conferma semmai la tesi
opposta ovvero la materializzazione dell'utile, tant'è che proprio la sua
realizzazione ha consentito l’estinzione del debito verso la banca. Se infatti
l'utile fosse davvero stato puramente cartaceo, come preteso, la ricorrente si
troverebbe tuttora debitrice verso la banca di un importo di ca. fr. 160'000.-.
4.3.
Vero è
che nel ricorso la ricorrente parrebbe far valere costi sopportati in relazione
alla cessione della sua quota di partecipazione, in particolare in relazione al
contratto, al pagamento dilazionato del prezzo pattuito e al costo di non
meglio precisate garanzie che le sarebbero state messe a disposizione per il
mantenimento di un affidamento presso la banca.
Orbene,
indipendentemente dal fatto che tali costi siano o non in relazione con la
cessione, la ricorrente non ha fornito la prova né della loro entità, né che
essi siano stati da lei sopportati, né tanto meno, soprattutto per le garanzie,
dell’esistenza di un nesso con la cessione.
Va
comunque rilevato che l’UT nel calcolare l’utile non ha considerato l’interesse
pattuito di fr. 9'750.- per il 2000 per il pagamento differito al 31 dicembre
2000 della prima rata di fr. 75'000.- e di fr. 4'875.- per il 2001 per il
pagamento della seconda rata un anno dopo.
Anche
sotto questo profilo quindi la decisione non appare censurabile.
In simili
condizioni, questa Camera non può far altro che confermare le decisioni su
reclamo in materia di IC e IFD contestate dal ricorrente. L'assenza di dati
contabili e l'imposizione del reddito mediante valutazione d'ufficio durante
diversi periodi non consentono altra soluzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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