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Numero d'incarto:
80.2004.2
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.2
Lugano
21 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2004
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
L'11 settembre
2000 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ e
__________ __________, allora contribuenti limitatamente imponibili in Ticino
in quanto proprietari di sostanza immobiliare ad __________, la tassazione IC
1999-2000, in cui esponeva loro un reddito della sostanza lordo di fr. 8'650.-
e una sostanza di fr. 151'000.-. L'imposta dovuta ammontava a complessivi
fr. 278.05 all'anno.
1.2.
I coniugi
__________ trasferivano in seguito il loro domicilio a __________. L'Ufficio di
tassazione provvedeva pertanto ad assoggettarli in maniera illimitata e allestiva
la relativa tassazione intermedia a valere dal 10 dicembre 1999 fino alla fine
del periodo fiscale, vale a dire fino al 31 dicembre 2000 (cfr. notifica della
tassazione del 19 maggio 2003).
1.3.
I coniugi
__________ presentavano reclamo in tempo utile, contestando diverse posizioni,
tra cui il reddito della sostanza di __________, che, a loro dire, sarebbe
stato al netto della deduzione forfetaria del 25%, di soli fr. 1'940.- di media
annua.
Evadendo
il reclamo, con decisione del 15 dicembre 2003, l'Ufficio di tassazione
rettificava lievemente l'ammontare della sostanza immobiliare di __________ in
fr. 149'410.-, ma confermava il relativo reddito lordo di fr. 8'650.-, poiché
in sede di tassazione intermedia non sarebbe più dato di rimettere in discussione
fattori già tassati e passati in giudicato, ma unicamente quei fattori toccati
dalla tassazione intermedia.
-
Con
il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente il
reddito della sostanza immobiliare di __________, confermando che esso sarebbe
al netto della deduzione forfetaria del 25% di soli fr. 1'920.- di media annua.
-
3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato per il periodo fiscale
in corso in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT) e
per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett.
b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56
cpv. 2 LT; cfr. anche CDT n. 80.98.00082 del 19 maggio 1998 in re A. T.).
3.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede
(ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in
presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si
impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht
über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte;
d) di
modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. a-d LT).
- 4.1.
Nel caso
in esame i contribuenti erano limitatamente assoggettati alla sovranità fiscale
ticinese in virtù della proprietà di beni immobiliari fino al 9 dicembre 1999.
La relativa tassazione è stata notificata loro, come si è visto in narrativa,
l'11 settembre 2000 ed è passata incontestata in giudicato.
Con il
trasferimento del domicilio in Ticino essi sono diventati contribuenti
illimitatamente imponibili e pertanto l'Ufficio di tassazione ha provveduto a
emettere una nuova tassazione in cui, oltre a riprendere i fattori già imposti
nella tassazione dell' 11 settembre 2000, ha aggiunto gli ulteriori fattori
divenuti nel frattempo di competenza cantonale ticinese.
Solo
questi nuovi fattori d'imposizioni possono quindi formare oggetto di reclamo,
risp. di ricorso, trattandosi di elementi toccati dalla modifica, ma non (più)
il reddito della sostanza precedentemente imposto con tassazione definitiva.
4.2.
I
contribuenti, se lo vorranno, potranno nuovamente sollevare la questione del
reddito della sostanza immobiliare di __________ nel prossimo periodo fiscale
(IC/IFD 2001-02), posto che le relative tassazioni non siano ancora passate in
giudicato e comunque nel periodo 2003.
4.3.
A titolo
puramente informativo, questa Camera fa presente ai ricorrenti che per effetto
dell'assoggettamento illimitato l'aliquota dell'imposta cantonale sul reddito è
scesa al 7.074% rispetto all'aliquota del 9.532% con cui veniva colpito il
reddito della sostanza nella tassazione relativa all'assoggettamento limitato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale
di fr. 230.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
terzi implicati
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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