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Numero d'incarto:
80.2003.97
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.97
Lugano
5 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, divorziata, vive con le figlie __________, studentessa
alla Scuola cantonale di __________ prima e all'Università di __________ poi, e
__________, apprendista;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, la contribuente chiedeva la deduzione di
un importo di fr. 9'000 per premi assicurativi, di fr. 8'000 (5'100 per l'IFD)
per figli a carico e di fr. 5'600 (solo IC) per figli agli studi;
-
che,
notificandole la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 17 giugno 2002,
l'Ufficio di tassazione di __________ riduceva la deduzione per premi assicurativi
a fr. 4'500 (2'600 per l'IFD), elevava quella per figli a carico a fr. 16'000
(10'200 per l'IFD) e negava la detrazione per figli agli studi;
-
che la
contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 17 luglio
2003, contestando, oltre alla misura delle spese professionali riconosciute, la
riduzione della deduzione dei premi per assicurazione;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 16 giugno 2003,
confermando le deduzioni per spese professionali ammesse nella tassazione impugnata
e spiegando che, per quanto riguarda gli oneri assicurativi, il massimo fiscalmente
deducibile per contribuenti non coniugati è di fr. 4'500, a prescindere dall'esistenza
di figli a carico;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ dichiara di
non essere d'accordo con la decisione dell'Ufficio di tassazione, per il fatto
che entrambe le figlie sono a suo carico;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, ai
fini del calcolo dell'imposta cantonale, per l'art. 32 cpv. 1 lett. g
LT, sono deducibili i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla
vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f,
contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del
contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a
concorrenza di una somma globale di 9000.-- franchi per i coniugi che vivono in
comunione domestica e di 4500.- franchi per gli altri contribuenti;
-
che,
quanto all'imposta federale diretta, l'art. 33 cpv. 1 lett. g
LIFD prevede che siano deducibili i versamenti, premi e contributi per
assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la
lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a
risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede,
fino a concorrenza di una somma globale di:
w 2800
franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
w 1400
franchi per gli altri contribuenti;
-
che la
legge federale dispone poi che queste somme siano aumentate della metà per i
contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e
(cioè alle varie forme di previdenza);
-
che
l'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD aggiunge poi però una disposizione secondo
cui tali deduzioni sono aumentate di 600 franchi per ogni figlio o persona
bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista
dall’articolo 35 capoverso 1 lettere a o b;
-
che, come
si vede, l'Ufficio di tassazione si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni
legali applicabili ed ha pertanto correttamente commisurato la deduzione per
premi assicurativi in fr. 4'500, in materia di IC, ed in fr. 2'600, in materia
di IFD;
-
che
infatti la legge cantonale permette di distinguere solo fra "coniugi che
vivono in comunione domestica", da un lato, e "altri
contribuenti", dall'altro, ed è evidente che la ricorrente rientra nella
seconda ipotesi, essendo divorziata;
-
che non è
prevista una considerazione di ulteriori costi per assicurazioni, sostenuti per
figli a carico del contribuente;
-
che per
l'IFD è invece prevista, accanto alla deduzione per il contribuente stesso, una
ulteriore detrazione per i figli o le persone bisognose a suo carico,
circostanza che spiega che la deduzione per l'IFD ammonti a fr. 2'600 (cioè fr.
1'400 per la contribuente e ulteriori fr. 600 per ognuna delle figlie);
-
che non
si può tuttavia ritenere che la legge cantonale sia per questa ragione meno
generosa di quella federale, non appena si confrontino fra loro le misure delle
deduzioni cantonale e federale ed anche alla luce del fatto che il Canton
Ticino prevede poi una deduzione per figli agli studi che raggiunge dimensioni
anche importanti;
-
che,
proprio a quest'ultimo riguardo, per l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT sono
dedotti dal reddito imponibile, per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al
cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni
o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell’obbligo, un massimo di 5'600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti
fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati;
-
che, per
l'art. 34 cpv. 3 LT, le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la
situazione all'inizio del periodo fiscale (art. 50 LT) o all'inizio
dell'assoggettamento";
-
che,
nella dichiarazione fiscale, la contribuente aveva in effetti domandato la deduzione
di fr. 5'600 per figli agli studi, ma la stessa le è stata negata;
-
che
tuttavia risulta dalla prima pagina della dichiarazione stessa che __________
__________, nata nel 1979, frequentava all'inizio del periodo fiscale
l'Università di __________;
-
che,
stando così le cose, la ricorrente ha diritto alla deduzione di fr. 5'600 per figli
agli studi;
-
che ne
consegue che il ricorso deve essere accolto, seppure per un motivo diverso da
quello sollevato dalla ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1. Il
ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 giugno 2003 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di fr. 5'600 per figli agli studi.
1.2.
Il ricorso in materia di IFD è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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