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Numero d'incarto:
80.2003.93
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.93
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Non
avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione
fiscale 1999/2000, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva loro, in data
12 agosto 1999, una multa disciplinare di fr. 200 ed attribuiva loro un ultimo
termine di 10 giorni, decorso il quale avrebbe proceduto alla tassazione d'ufficio.
Non
avendo i contribuenti dato seguito a tale ingiunzione, con decisione del 24
luglio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava loro la tassazione d'ufficio
IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 117'600
ed il reddito imponbile in fr. 124'382 per l'IC e fr. 122'382 per l'IFD.
Non
impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
- In
data 21 marzo 2003, i coniugi __________ inviavano all'Ufficio di tassazione le
dichiarazioni fiscali 1999/2000 e 2003A, con i relativi allegati, e in uno
scritto annesso precisavano che il marito non era più in grado di lavorare per
invalidità, con la conseguenza che, dal 1996, era la sola moglie che svolgeva
un'attività lucrativa. Osservavano di essere stati tassati d'ufficio, per il
fatto di non essere "in grado di gestirsi per la compilazione delle dichiarazioni
fiscali".
Con
decisione del 9 giugno 2003, l'autorità di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, in quanto tardivo, negando l'esistenza di un motivo di restituzione
del termine.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
__________ e __________ __________ chiedono nuovamente che la loro tassazione
1999/2000 sia modificata conformemente alle indicazioni contenute nella
dichiarazione inoltrata e ribadiscono che la famiglia si mantiene con i soli
redditi del lavoro della moglie.
-
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso
contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
- 5.1.
Gli
articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione
è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la
tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Gli articoli
192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
5.2.
Secondo
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve
essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda
l'atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad
intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD,
p. 74 e giurisprudenza citata).
Se la
malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore che
intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado di
adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è
obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p.
194).
5.3.
Per
istruire la causa, questa Camera ha richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione
invalidità, con il consenso di __________ __________, gli atti della pratica
concernente la sua domanda di una rendita di invalidità.
Dagli
atti in questione, risulta che il ricorrente ha inoltrato una richiesta di
prestazioni il 18 settembre 2000, invocando una grave depressione da cui
sarebbe stato affetto fin dal 1995. La perizia medica commissionata
dall'Ufficio AI ha permesso di stabilire che la capacità lavorativa del
contribuente si è ridotta allo 0% nell'attività di educatore dal settembre del
1997. Su tale base, alla fine del 2000 gli è stata riconosciuta una rendita
intera a partire dal 1° settembre 1999.
5.4.
È
indubbio che la malattia da cui è affetto __________ __________ abbia compromesso
la sua capacità di gestire la situazione economica e fiscale, come dimostra
anche il fatto che egli sia stato riconosciuto invalido fin dal 1997 sebbene
abbia inoltrato la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità solo
nel 2000. Il medico incaricato dall'AI di fare una perizia ha rilevato abulia,
sfiducia e assenza di iniziativa. Tali sintomi possono senz'altro spiegare la
sua passività anche in relazione alla dichiarazione fiscale ed alla successiva
notificazione della tassazione d'ufficio. Certo, in presenza di una malattia di
così lunga durata, si dovrebbe pretendere che il malato, consapevole della
propria incapacità di gestire anche i più ordinari aspetti economici della sua
vita, si rivolga ad una persona di fiducia, se non ad un professionista, perché
lo rappresenti nei rapporti con le autorità fiscali. Tuttavia, non si può
escludere che proprio la sua abulia, dovuta alla malattia, ed anche una
sottovalutazione della situazione complessiva, dimostrata fra l'altro anche dal
ritardo con cui ha richiesto le prestazioni assicurative, contribuisca a spiegare
tale passività. Neppure si può ritenere che la moglie, cittadina thailandese, sposata
nel 1995 e attiva quale ausiliaria di pulizia, abbia potuto prendere in mano la
situazione, occupandosi in particolar modo della dichiarazione fiscale per sé e
per la famiglia.
In
considerazione di tale situazione personale, nonostante i dubbi sussistenti,
si ritiene pertanto di poter accogliere il ricorso ed annullare la decisione
impugnata, rinviando gli atti all'Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2003 è annullata e gli atti
sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo
costituito dalla dichiarazione inoltrata dai ricorrenti il 17 marzo 2003.
-
Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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