AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2003.8
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.8
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________
rappr. da: __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, nato nel 1944, vedovo, di professione __________, è stato alle
dipendenze della compagnia d'assicurazioni __________, che aveva assorbito la
__________, sua precedente datrice di lavoro. A seguito dello scioglimento del
rapporto di lavoro con effetto dalla fine di marzo del 1997, la __________ versava
al contribuente un'indennità di fr. 72'700.-.
L'Ufficio
di tassazione aggiungeva tale importo in media annua, pari a fr. 36'650.-, ai
redditi imponibili in via ordinaria (cfr. notifica della tassazione dell' 8
luglio 2002).
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile chiedendo che l'importo
dell'indennità di fr. 72'700.- venisse tassato secondo gli art. 37 e 38 LIFD.
Il
reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 23
dicembre 2002, nella quale si argomenta che l'indennità era stata data quale
possibilità al contribuente qualora, come era stato, non avesse gradito le
mutate condizioni di lavoro dopo la fusione della compagnia __________ con la
__________ e che dal tenore dell'accordo risultava unicamente trattarsi di
indennità di buona uscita volontaria, parificabile a una gratificazione
imponibile secondo gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.
- 2.1.
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito anche in questa sede
dallo Studio fiduciario __________ __________, chiede nuovamente che la
liquidazione di fr. 72'700.- sia imposta secondo gli articoli 37 e 38 LT e gli
analoghi articoli della LIFD, negando che il cambiamento sia avvenuto solo
perché non avrebbe gradito il cambiamento, ma per una vera e propria questione
di sopravvivenza. L'indennità ricevuta è da considerare una perdita di forza
verso il risparmio della vecchiaia, poiché la nuova proposta di guadagno sarebbe
stata nettamente inferiore.
Rileva
inoltre che nel caso di un suo collega di lavoro l'indennità è stata imposta
secondo le norme speciali.
2.2.
All'udienza
del 25 marzo 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole
ulteriormente.
Su
richiesta del giudice, il ricorrente ha in seguito prodotto la documentazione
relativa alle modalità di calcolo della liquidazione, che è stata sottoposta
all'Ufficio di tassazione, il quale si è confermato nella propria posizione.
- 3.1.
Secondo
gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e l'art. 22 lett. c LT, di identico tenore,
sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di
un'attività.
L'applicazione
di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti
a delimitare l'applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente
molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle
liquidazioni in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono
essere erogate ai lavoratori per compensare la cessazione dell'attività o quale
controprestazione per la rinuncia a esercitare un'attività (Zigerlig/Jud
[in Zweifel/Athanas, a cura di -], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 23, p. 260; Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, Basilea 1998, p. 109).
3.2.
Secondo
gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni
in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata,
tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota
che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle
prestazione unica.
3.3.
3.3.1. L'art.
38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera
le prestazioni in capitale secondo l' articolo 21 (vale a dire i redditi da
fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all' articolo 16 capoverso
2 (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali
in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del
datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno
corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo
l'art. 38 cpv. 2 LT, l' imposta è calcolata con l' aliquota che sarebbe
applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo
dell' importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per
cento.
3.3.3. L'art.
38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l' imposizione separata
delle prestazioni in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da
fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in
seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della
salute.
Tali
prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i
"versamenti analoghi" (Baumgartner, [in Zweifel/Athanas,
a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38,
p. 467).
L'aliquota
è calcolata secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo
l'art. 36 (vale a dire su un quinto dell' aliquota normale).
3.4.
In
una fattispecie analoga alla presente, che ha formato oggetto di una decisione
di principio, questa Camera ha stabilito che beneficiano di imposizione
privilegiata secondo gli articoli 38 LT e LIFD unicamente le prestazioni in
capitale di carattere previdenziale e le prestazioni analoghe versate dal
datore di lavoro, atteso che si considera "analoga" la prestazione in
capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione effettiva o anche
soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito dell'età,
dell'invalidità o del decesso del lavoratore. Pertanto, un'indennità di
partenza erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quadro di un
cosiddetto piano sociale, ad un impiegato di 48 anni non rientra nel campo di
applicazione di tale disposizione e neppure nell' ambito di applicazione degli
articoli 37 LT e LIFD (liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti), che
sono riservati ai casi in cui il versamento unico compensa aspettative future e
non è stato provocato dal contribuente stesso (cfr. CDT dell’ 8 maggio 2001,
n. ..__________, in RDAT N. 3t/II-2001).
- Occorre
innanzi tutto esaminare la fattispecie dal profilo degli articoli 38 LT e 38
LIFD.
4.1.
Nel
caso in esame, in discussione è la natura giuridica della prestazione di fr.
72'700.-, calcolata secondo le prestazioni del piano sociale della __________,
che è stata versata al contribuente a seguito dello scioglimento del contratto
di lavoro con effetto dal 31 agosto 1997 (cfr. Estratto delle prestazioni del
piano sociale). Occorre in altre parole stabilire se l’indennità in questione
rientri tra i versamenti analoghi di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD con
riferimento risp. agli artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD.
4.2.
La
legge non fornisce una definizione dei versamenti analoghi. Determinante è,
secondo la dottrina, che tali versamenti (analoghi) abbiano carattere
previdenziale. Proprio questo carattere costituisce il tratto che li distingue
dalle prestazioni in capitale di cui agli artt. 37 LT e 37 LIFD (Baumgartner, [in Zweifel/Athanas,
a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
4.3.
La
nozione di "versamenti analoghi" è stata ripetutamente affrontata
dalla giurisprudenza zurighese in relazione al § 37 StG-ZH in combinazione con
il § 17 di detta legge, di tenore del tutto simile a quello dei corrispondenti
artt. 38 LT e 38 LIFD.
All'imposizione
privilegiata delle prestazioni in capitale di carattere previdenziale la legge
zurighese, non diversamente dalla nostra, assimila le prestazioni analoghe
versate dal datore di lavoro.
È,
in linea di principio, considerata analoga la prestazione che viene erogata
nelle medesime circostanze di una liquidazione in capitale di un istituto
previdenziale, perciò, di regola, quando si verifica un evento previdenziale,
vale a dire un caso di pensionamento, invalidità o decesso (StE 1999 B
26.13 Nr. 14 = ZStP 1999 p. 121). In altre parole, è considerata analoga
la prestazione in capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione
effettiva o anche soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito
dell'età, dell'invalidità o del decesso dal lavoratore (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 37, p. 402,
con riferimento all'ampia giurisprudenza zurighese; StE 1999 B 26.13 Nr.
14 = ZStP 1999 p. 121).
Per
determinare se le prestazioni in capitale pagate dal datore di lavoro al
momento della cessazione dell'attività hanno carattere previdenziale, occorre
tenere conto anche delle altre prestazioni da lui erogate, segnatamente il
pagamento di contributi all'istituto previdenziale, il versamento di
rendite-ponte (Überbrückungs-renten, ecc.). Anche le indennità di
partenza che il datore di lavoro versa al proprio dipendente nel quadro di un
piano sociale (non, quindi, in virtù di un obbligo contrattuale) possono avere
carattere di prestazioni analoghe. La prassi e la giurisprudenza zurighesi
ammettono in linea di principio l'esistenza di una prestazione analoga quando
il lavoratore ha raggiunto o è del tutto prossimo alla soglia dei 55 anni di
età, a condizione che egli fornisca la prova del carattere previdenziale
dell'importo ricevuto nel quadro del piano sociale (Richner/Frei/Kaufmann,
op. cit., § 37, p. 403, con riferimento alla sopra citata giurisprudenza zurighese).
4.4.
Nel
caso in esame, il ricorrente ha beneficiato dell'indennità prevista dal Piano
Sociale della __________, calcolata, in caso di partenza volontaria, con le
seguenti modalità:
·
secondo l’età, nella
misura di un mese da 26 a 35 anni, di tre mesi da 36 a 50, e di sei mesi oltre
i 50 anni di età;
·
secondo l’anzianità, in
ragione di mezzo mese per ogni anno di servizio.
·
secondo lo stato di
famiglia, vale a dire se beneficiario di un assegno familiare, con un
versamento fisso di fr. 3’000.-.
Il
ricorrente, che al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro aveva da
poco compiuto 53 anni ed era stato alle dipendenze della compagnia assicurativa
per otto anni, ha beneficiato di sei mensilità per l’anzianità anagrafica e di
quattro per l’anzianità di servizio. Inoltre ha ricevuto l’indennità fissa di
tremila franchi per persone beneficiarie di assegni di famiglia.
4.5.
Nel
caso di specie, gli indizi di cui dispone questa Camera non bastano a provare
che l'indennità di partenza ricevuta dal ricorrente possa essere assimilata a
un versamento analogo a una prestazione in capitale di natura previdenziale,
secondo l'art. 38 LT e ancor meno a una prestazione in capitale di natura
previdenziale secondo l'art. 38 LIFD.
4.5.1. Già
la denominazione di indennità di partenza conferita alla liquidazione erogata
alla cessazione del rapporto di lavoro indica chiaramente che si tratta di un
indennizzo versato nel quadro di un cosiddetto piano sociale, imponibile in
linea di principio secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22 lett. c LT e
solo eccezionalmente in virtù di altri disposti, segnatamente degli artt. 38 LT
e 38 LIFD o degli artt. 37 LT e 37 LIFD, a condizione che ne sia provata la natura
"paraprevidenziale", risp. di versamento ricorrente capitalizzato,
come meglio si vedrà in seguito.
4.5.2. La
natura, almeno parziale, di indennità di partenza del versamento corrisposto
dalla __________ al ricorrente è d'altronde confortata dai criteri di calcolo:
età e anzianità di servizio. Gli obblighi di famiglia hanno, nel calcolo della
liquidazione, un ruolo assolutamente subordinato, per non dire trascurabile.
In
altre parole, largamente determinanti nel calcolo dell'indennità di partenza
risultavano essere proprio i criteri dell'età e dell'anzianità di servizio, che
costituiscono gli elementi determinanti, secondo il diritto delle obbligazioni,
del calcolo dell' indennità di partenza (cfr. art. 339b CO).
4.5.3. Va
infine rilevato che al momento in cui lo scioglimento del rapporto di lavoro è
diventato effettivo, il contribuente aveva da poco compiuto il 53° anno di età
e non raggiungeva quindi la soglia minima richiesta da prassi e giurisprudenza,
a condizione per giunta che si provi la natura per così dire previdenziale
della liquidazione.
4.6.
Certo
in ogni prestazione in capitale erogata nel quadro di un piano sociale è
possibile intravedere secondo buon senso un qualche aspetto previdenziale. Dal
profilo giuridico occorre nondimeno delimitare in modo rigoroso le prestazioni
in capitale analoghe di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD dalle prestazioni
sussumibili sotto gli artt. 37 LT e 37 LIFD, come pure dalle prestazioni
imponibili in media annua (cfr. artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD) al pari
degli altri elementi di reddito, salvo che nei casi di cessazione dell'attività
o di tassazione intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD. Diversamente si
finirebbe per dilatare a dismisura l'applicazione del trattamento agevolato
riservato dagli artt. 38 LT e 38 LIFD alle prestazioni in capitale di natura
previdenziale, assimilandovi ogni e qualsiasi prestazione in capitale di natura
composita, che denoti quanto meno marginalmente una tenue quanto vaga
connotazione previdenziale (cfr. CDT dell’ 8 maggio 2001, n.
..__________, in RDAT N. 3t/II-2001).
- Scartata
l’applicabilità degli articoli 38 LT e LIFD, occorre ora esaminare se il
versamento ricevuto dal ricorrente non rientri quanto meno tra quelli che
cadono sotto gli artt. 37 LT e 37 LIFD.
5.1.
Come
già si è visto, secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito
comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul
reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni
autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una
prestazione annua invece delle prestazione unica.
Entrano
in considerazione non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma,
diversamente da quanto veniva ammesso precedentemente vigente l'art. 40 DIFD (RF
2001 p. 23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute,
vale a dire per prestazioni che traggono fondamento dal passato (RF 2001
p. 23; Baumgartner, [in Zweifel/Athanas, a cura di], Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36,
p. 397). Di regola si esige
che l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (cfr.
Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36, loc. cit.).
Il
versamento unico produce l'estinzione del debito-base
(Stammschuld),
segnatamente delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future
(RF 2001 p. 25, consid. 3a).
5.2.
Le
pretese ancorate nel passato, che vengono liquidate con una prestazione unica,
beneficiano tuttavia dell'agevolazione dell'aliquota prevista dagli artt. 37
LIFD e 37 LT unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato
provocato dal contribuente medesimo. Non cadono quindi sotto le summenzionate
norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite
a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per
poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di
riserve tacite non distribuite. Secondo la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, infatti, la scelta dell'aliquota non può essere lasciata
all'arbitrio del contribuente (RF 2001 p. 26, consid. 4b-c).
5.3.
Di
rilievo, nel contesto degli artt. 37 LT e 37 LIFD, sono le prestazioni erogate
nel quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in cui non sia loro
attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante e non siano
quindi sussumibili, come nel caso in esame, sotto gli artt. 38 LT e 38 LIFD. È
il caso, per esempio, delle indennità di partenza erogate per lo scioglimento
anticipato del rapporto di lavoro (Richner/Frei/ Kaufmann, op. cit., §
36, p. 398).
La
giurisprudenza zurighese ha, per esempio, negato carattere di versamento
analogo a un versamento che non denotava una relazione né con la compensazione
di un salario insufficiente pagato negli anni trascorsi, né con la
compensazione di future aspettative salariali. Tale versamento non poteva
perciò essere considerato mirante a mitigare le conseguenze dello scioglimento
del rapporto di lavoro attraverso il versamento di un reddito sostitutivo
periodico (StE 1998 B 29.2 Nr. 5).
Sempre
la giurisprudenza zurighese ha negato carattere di liquidazione in capitale per
prestazioni ricorrenti al versamento di un importo (indennità di partenza) pari
a ventiquattro mensilità accordato da una compagnia aerea a un proprio
dipendente non ancora quarantenne, in considerazione delle finalità e delle
modalità con cui era stato determinato l'ammontare della liquidazione (ZStP
1996 p. 216).
5.4.
Nel
caso in esame, le modalità di calcolo dell'indennità di partenza, che tengono
conto in modo assolutamente preponderante dell'età e dell'anzianità di
servizio, non consentono di concludere per la compensazione né di pretese
ancorate nel passato (per esempio per salari insufficienti percepiti durante gli
anni di occupazione), né di aspettative (per esempio per compensare il minor
salario percepito in una nuova occupazione) stabilite in funzione di un lasso
di tempo determinato (cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3b).
5.5.
Tutto
ben considerato, la liquidazione in discussione appare sostanzialmente un aiuto
una tantum a intraprendere una nuova attività professionale e non la
capitalizzazione di una prestazione previdenziale ricorrente volta ad
accompagnare l'evoluzione della carriera professionale del ricorrente, che per
altro conosceva con largo anticipo il momento in cui avrebbe cessato l'attività
(StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3a).
- Il
ricorrente ha allegato alla documentazione sulla liquidazione richiestagli dal
giudice delegato copia della tassazione di un suo collega che invece ha
beneficiato della tassazione secondo gli artt. 38 LT e LIFD.
Ciò
non basta tuttavia a sostanziare una censura di disparità di trattamento e a
comprovare una prassi generalizzata dell'autorità fiscale di diverso segno,
tanto più che la decisione prodotta emana dallo stesso Ufficio circondariale di
tassazione che aveva emesso la notifica di tassazione che ha dato luogo alla
sentenza di principio di questa Camera dell'8 maggio 2001 in re E. e A. D.
(pubblicata in RDAT N. 3t/II-2001). La tassazione prodotta deve
quindi essere considerata come un piacevole (per quel contribuente) errore di
percorso, ma non può giustificare un'estensione contra legem della
prassi.
Basti
ricordare a questo proposito che, per costante giurisprudenza, il principio
della parità di trattamento non può essere invocato per ottenere un trattamento
illegale accordato a un terzo (cfr. per le molte: DTF 114 Ia 393 consid.
b, 112 Ia 196 consid. b e rispettivi richiami; Knapp, Précis de droit
administratif, num. 285, p. 68). La parità di trattamento nell'illegalità può
essere infatti invocata soltanto se ci si trova in presenza di una prassi
illegale generalizzata e l'autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. DTF 103 Ia 242; ASA 54
p. 82 ss.; Knapp, loc. cit.; Auer, L'égalité dans l'illégalité,
in ZBl vol. 79, p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298), ma, per quanto
si è detto, ciò non si verifica nel caso in esame.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 380.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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