AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.64
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.64
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2003
in materia di: quantificazione
dell'ipoteca legale
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
25/26 agosto 1999 Ida __________ __________ detta __________ e la comunione ereditaria
composta dalla suddetta e da __________ __________ __________ vendevano a
__________ __________ il mapp. n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr.
146'340.-. Sempre lo stesso giorno __________ __________ vendeva al figlio
__________ le sue proprietà immobiliari situate nel Comune di __________ (RFP
Sezione di __________) e, meglio, le sue quote di comproprietà di un mezzo, al
prezzo complessivo di fr. 28'156.45.
Al
momento del decesso, avvenuto il 20 settembre 1999, __________ __________ era
ancora proprietario di altri beni immobili, segnatamente del mapp. n.
__________ RFD di __________.
1.2.
Nell'ambito
dello scioglimento della comunione ereditaria fu __________ e __________
__________, i figli __________ __________, __________ __________ ed __________
__________ stipulavano in data 4/9/11 maggio 2000 una convenzione mediante la
quale, previa collazione degli immobili precedentemente venduti dal defunto
__________ __________ al figlio __________ e delle relative controprestazioni,
il mapp. n. __________ di __________ veniva assegnato a titolo di acconto sulle
aspettative successorie, in ragione di metà ciascuna, a __________ __________ e
a __________ __________, le quali accettavano nel contempo la riduzione delle
loro pretese alla legittima. Il valore dell'immobile, come pure quello degli
altri immobili della successione, sarebbe stato determinato in via peritale.
L'arch. __________ nel rapporto trasmesso a tutti gli interessati l'11 luglio
2000 attribuiva al mappale in questione un valore di fr.
685'000.-.
1.3.
Il
6 aprile 2001, con rogito del notaio __________, __________ __________ vendeva
alla sorella __________ __________ la sua quota di un mezzo del mapp. n.
__________ RFD di __________ al prezzo di fr. 340'000.-, stante l'assunzione da
parte della compratrice dell'intero debito verso Banca __________ come pure dei
quattro debiti della sorella garantiti da pegno immobiliare sulla quota di
comproprietà venduta. Inoltre __________ __________ autorizzava la sorella
__________ __________ a occuparsi del pagamento dell'imposta sull'utile
immobiliare computandola sul prezzo di vendita.
1.4.
Il
25 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ la decisione di tassazione dell'utile immobiliare, in cui stabiliva
l'imponibile in fr. 246'940.-, deducendo dal valore dell'alienazione di fr.
340'000.- il valore d'investimento di fr. 93'060.-, pari al valore di stima
di vent'anni prima e applicando all'imponibile l'aliquota minima del 3% stante
una durata della proprietà superiore ai trent'anni.
1.5.
Il
reclamo presentato da __________ __________ contro la notifica della tassazione
dell'utile immobiliare veniva respinto con decisione del 21 gennaio 2002, che
passava incontestata in giudicato.
- Il
22 gennaio 2003 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________ e per essa all'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e a
__________ __________ il conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale.
__________, terza proprietaria del pegno immobiliare, presentava reclamo in
tempo utile, facendo presente che lei e la sorella avevano acquistato
l'immobile in ragione di metà ciascuna nell'ambito della successione paterna
per un controvalore complessivo di fr. 685'000.- e che la quota della sorella
le è stata ceduta per fr. 340'000.-, quindi con una perdita di fr. 2'500.-.
Il
reclamo contro il conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale veniva
respinto con decisione dell' 8 maggio 2003, argomentando che quanto pagato in
sede di divisione ereditaria non entra in considerazione quale valore di
investimento in occasione della successiva vendita dell'immobile.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, terza proprietaria del
pegno immobiliare, contesta il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca
legale, ribadendo che l’alienante non avrebbe conseguito alcun reddito, poiché
avrebbe acquistato la quota di comproprietà nel quadro della divisione
ereditaria per un valore di fr. 342'500.-. In via subordinata fa presente di
aver dovuto far fronte con la sorella __________ __________ al pagamento del
debito ipotecario di fr. 360'900.- verso il __________ __________ e
dell’ipoteca legale a favore del comune di __________ di fr. 4'350.- e inoltre,
al momento dell’acquisto della quota di un mezzo dalla sorella di essersi
assunta tutti debiti ipotecari che gravavano l’intero fondo, come pure i debiti
ipotecari e quelli pignoratizi della sorella __________, che gravavano la sua
quota di comproprietà.
-
Ricevibilità
del ricorso
4.1.
Secondo
l’art. 127 cpv. 2 LT, a garanzia del pagamento dell’ imposta è data un’ ipoteca
legale conformemente agli articoli 252-254.
La
pretesa di imposta garantita
da ipoteca legale è stabilita dall’ autorità fiscale mediante conteggio. Esso
indica il calcolo dell’ imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa,
come pure l’oggetto del pegno (art. 253 cpv. 1 LT). La pretesa è notificata al
debitore dell’ imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno
facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 253 cpv. 2 LT).
Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca
legale, l’ ammontare della stessa e l’oggetto del pegno (art. 253 cpv. 3 LT).
4.2.
La
ricorrente ha quindi in linea di principio diritto di contestare il conteggio
per la quantificazione dell’ipoteca legale, anche facendo astrazione dal fatto
che l’alienante, vale a dire la sorella della ricorrente, __________
__________, non ha presentato reclamo contro la notifica della tassazione.
Ciò
detto, perché un ricorso sia ricevibile in ordine, occorre che esista un
interesse degno di protezione. Non basta quindi un interesse puramente
astratto, teorico, occorre invece che esso sia attuale, vale a dire presente o
futuro. Occorre inoltre che il destinatario della decisione sia da essa
gravato, vale a dire che il ricorrente abbia un interesse legittimo e concreto.
4.3.
Orbene,
l’esistenza di un interesse legittimo, attuale e concreto alla decisione appare
quanto meno discutibile, non appena si consideri non solo che la sorella
__________ __________, alienante della quota di un mezzo della comproprietà
della part. n. __________ RFD di __________, non ha contestato la decisione su
reclamo dell’UT in materia di imposta sull’utile immobiliare, ma anche che la
ricorrente è stata autorizzata nell’atto pubblico di compravendita a pagare
l’imposta sull’utile immobiliare a carico di __________ __________
“direttamente con parte del prezzo di vendita”.
Così
stando le cose, la ricorrente non sembra più avere un interesse concreto alla
contestazione.
Comunque,
quand’anche il ricorso fosse ricevibile in ordine, esso andrebbe respinto nel
merito, per quanto si dirà in seguito.
- Nel
merito
5.1.
Lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari - Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
5.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
5.3.
L’
imposizione degli utili immobiliari è differita tra l’altro nei casi di
trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto
all’imposta di successione o donazione (art. 125 lett. a LT) e nei casi
di scioglimento delle comunioni ereditarie come pure delle altre proprietà
collettive, per queste ultime solo quando la divisione avviene in natura e
senza conguaglio in denaro (art. 125 lett. c LT).
In
questi casi, secondo l’art. 128 cpv. 5 LT, il calcolo dell’utile deve tenere
conto anche dell’ utile conseguito con il trasferimento dell’ immobile oggetto
di tassazione differita. L’ acquisto di quest’ ultimo immobile fa stato per la
durata della proprietà.
5.4.
Venendo
ora all’esame del caso concreto occorre premettere che l’alienante __________
__________ è divenuta proprietaria della quota di un mezzo del mapp. n.
__________ RFD di __________ per divisione ereditaria (cfr. convenzione 4/9/11
maggio 2000 relativa allo scioglimento delle successioni dei genitori
__________ __________, deceduta il __________ __________ 1997 e __________
__________, deceduto il __________ 1999).
Questo
trasferimento di proprietà nell’ambito dello scioglimento della comunione
ereditaria ha beneficiato per legge del differimento dell’imposizione (cfr.
art. 125 lett. c LT).
Nel
determinare l’utile imponibile occorre quindi risalire al precedente
proprietario per quanto concerne il valore d’investimento (valore d’acquisto
più ev. costi d’investimento), secondo l’art. 129 cpv. 1 LT, rispettivamente,
in caso di proprietà di durata superiore
a venti anni, come consentito dall’art. 129 cpv. 2 LT, al valore di stima
vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà. A sua volta,
l'aliquota d'imposta, che decresce in funzione della durata della proprietà
(cfr. art. 139 LT), sarà determinata risalendo all'ultimo trasferimento
imponibile (art. 128 cpv. 3 LT), vale a dire, in concreto, al momento dell'acquisto
dell'immobile da parte del defunto padre.
Orbene,
il calcolo allestito dall'Ufficio di tassazione si conforma ai suddetti
principi e sfugge quindi a qualsiasi critica. La ricorrente non solleva per
altro a questo riguardo obiezioni pertinenti.
5.5.
Quanto
da lei asserito nel ricorso è del tutto irrilevante per la determinazione
dell’utile immobiliare secondo i disposti di legge.
Che
nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria, all’immobile sia
stato attribuito dagli interessati un valore globale di fr. 685'000.-, è del
tutto ininfluente per effetto del differimento dell’imposizione. Né va
dimenticato che il valore stabilito dal perito aveva lo scopo di consentire la
definizione delle reciproche pretese tra fratelli derivanti dallo scioglimento
della comunione ereditaria del padre.
Né
ha miglior pregio l’ulteriore argomento relativo all’assunzione di debiti
ipotecari gravanti l’intero immobile e di debiti della venditrice gravanti la
quota di comproprietà di quest’ultima. Si tratta infatti, dal profilo giuridico
che qui interessa, vale a dire da quello fiscale, di mere modalità di pagamento
del prezzo. Anzi, è proprio grazie al fatto di aver conseguito un guadagno,
vale a dire aver beneficiato di un incremento di valore dell’immobile rispetto
a quello che aveva al momento dell’acquisto da parte del defunto genitore, che
l’alienante ha potuto realizzare un importo che le ha consentito di estinguere
i suoi debiti ipotecari e quelli pignoratizi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art.
231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso in quanto ricevibile è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 330.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster