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Numero d'incarto:
80.2003.58
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.58
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1° maggio 2003
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che la
signora __________ , domiciliata a __________ (), è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza
immobiliare a __________ e __________;
-
che, in
seguito ad istanza di revisione del 23 settembre 2002, basata sul riparto intercantonale
del Cantone di domicilio del 22 agosto 20002, l'Ufficio di tassazione di
__________ le notificava una nuova decisione su reclamo relativa alla
tassazione IC 1999/2000, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr.
366’058.– e il reddito imponibile in fr. 25’679.– in media annua;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta il calcolo del reddito imponibile effettuato dall’autorità di tassazione,
chiedendo che l'eccedenza degli interessi passivi spettanti al cantone di
domicilio sia assunta, in base al riparto intercantonale redatto dall’autorità
fiscale di quel cantone, dal Canton Ticino;
-
che,
nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi
del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione
intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT);
-
che il
Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi
Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro
collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256,
cons. 4 p. 260 e riferimenti);
-
che, in
particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un
determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono
imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261):
tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un
immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;
-
che gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons.
4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi
vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente
ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF
120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e
riferimenti);
-
che,
quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte
di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla
quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con
alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi
il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere,
secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto
della sostanza imponibile in quel cantone;
-
che, in
un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo
dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi
debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della
sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9,
II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p.
248 s. e p. 276 ss.; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, Berna 1999, p. 103);
-
che,
quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della
sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher,
op. cit., § 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è
sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è
posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o
indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2
p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts
récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la
double imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p.
240);
-
che, in
base alla tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal Canton
Ticino, la situazione della ricorrente è la seguente:
Cant.
__________ Cant. __________ __________ __________ Totale
reddito
della sostanza 23'376 90'623 4'000 0 115'191
spese
di manutenzione 4'113 25'781 800 0 30'694
interessi
passivi 29'702 36'349 2'609 0 68'660
eccedenza
int. passivi 10'439
reddito
sostanza disponibile 28'493 591
-
che,
poiché da tale ripartizione risulta un eccesso di interessi passivi a carico
del reddito della sostanza imposto nel Canton __________ (fr. 10'439.–), trova
applicazione la seconda regola ricavata dalla giurisprudenza del Tribunale
federale, nella misura in cui il Canton Ticino e l'Italia dispongono ancora di
reddito netto della sostanza;
-
che deve
allora essere stabilita la proporzione fra gli attivi lordi del Canton Ticino e
dell'Italia, che è la seguente:
attivi
lordi Canton Ticino: fr. 1'392'360 93,3%
attivi
lordi __________: fr. 100'000 6,7%
totale fr. 1'492'360 100,00%
-
che al
Canton Ticino possono pertanto essere attribuiti ulteriori fr. 9'740.– (cioè il
93,3% di fr. 10'439.–) di deduzioni per__________ si attribuiscono i rimanenti
fr. 699.– (il 6,7% di fr. 10'439.–);
-
che,
però, il reddito della sostanza netto attribuito all'Italia ammonta a soli fr.
591.–, con la conseguenza che vi è ancora un'eccedenza di fr. 108.– da
attribuire al Canton Ticino, che dispone di ulteriore reddito netto della
sostanza;
-
che ne
consegue che nella tassazione del Canton Ticino deve essere ammessa una
deduzione degli interessi passivi di ulteriori fr. 9'848.–.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 2003 è riformata nel senso
che la deduzione proporzionale degli interessi passivi è incrementata nella
misura di fr. 9'848.– ed il riparto intercantonale è modificato di conseguenza.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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