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Numero d'incarto:
80.2003.52
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.52
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
rappr. da: Studio Fiduciario __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ e __________
__________, allora domiciliati a __________, dichiaravano un reddito di fr.
32'892.– in media annua, corrispondente alle rendite AVS/AI percepite nel
periodo di computo 1999/2000;
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 17 maggio
2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ aggiungeva al reddito dichiarato
un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.– in media annua e commisurava il reddito
imponibile in fr. 78'769.– e la sostanza in fr. 0;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 giugno 2002,
sostenendo di avere fatto fronte alle spese del periodo di computo, ed in particolare
ai diversi acquisti di automobili, consumando la sostanza di fr. 50'000.–;
-
che, con
decisione del 31 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo
limitatamente all'imposta sulla sostanza, stralciando il numerario di fr.
50'000.–, mentre lo respingeva in relazione all'imposta sul reddito, con la
seguente motivazione:
Preso atto
del reclamo inoltrato e dopo aver sentito in audizione il rappresentante del
contribuente, l'autorità fiscale ritiene che con i mezzi dichiarati il
contribuente non possa far fronte al normale fabbisogno per l'esistenza, in
particolare se si tiene conto degli autoveicoli acquistati negli anni 1999 e
2000.
Il
rappresentante chiedeva lo stralcio completo del reddito d'altra fonte, non
prendendo in considerazione un'eventuale riduzione di quanto tassato.
Considerato
che con la semplice rendita AVS il contribuente non abbia potuto acquistare e
mantenere un parco veicoli di così alto livello, l'autorità fiscale non può far
altro che respingere il reclamo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
postulano nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, adducendo di
"avere soggiornato stabilmente per lunghi periodi a __________, __________
e __________ presso i propri figli, ricevendo da questi sia le primarie
assistenze legate allo stato precario di salute, quanto un indubbio sostegno economico
determinato in valore dagli alimenti goduti presso l'economia domestica dei
figli stessi";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'art.
130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che in
tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale
e del tenore di vita del contribuente e la legge precisa ancora che l'autorità
deve effettuare una "valutazione coscienziosa";
-
che la
tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece
su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die
Sachverhaltsermittlung
im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163);
-
che anche
l'art. 204 cpv. 2 LT consente all'autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili
non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che nel
caso in esame l'Ufficio di tassazione ha riscontrato una macroscopica sproporzione
fra le entrate dichiarate dai contribuenti (solo le rendite AVS/AI di complessivi
fr. 32'892 in media annua) ed il loro tenore di vita, manifestato soprattutto
dall'acquisto di diverse automobili costose e in parte lussuose;
-
che
infatti nel solo periodo di computo in questione (cioè nel biennio 1999/2000) i
ricorrenti hanno immatricolato una __________ __________ __________ __________
(il 25 febbraio 1999), una __________ __________ __________ __________ (il 30
giugno 1999), un'altra __________ __________ __________ __________ (il 28 marzo
- e una __________ __________ (il 17 aprile 2000);
-
che,
anche senza approfondire le modalità di finanziamento degli acquisti in discussione,
a prescindere cioè dal fatto che i veicoli siano stati acquistati mediante pagamento
a contanti oppure mediante contratti leasing, è immediatamente evidente che in
ogni caso la disponibilità finanziaria dei ricorrenti deve essere stata nettamente
superiore ai redditi dichiarati;
-
che,
anche considerando il finanziamento di tali acquisti avvenuto mediante consumo
di sostanza (fr. 50'000 di numerario, presenti nella tassazione del precedente
periodo fiscale), non è assolutamente plausibile la tesi dei ricorrenti, che
pretendono di essere praticamente sopravvissuti grazie al sostentamento ed
all'alloggio loro offerto dai figli;
-
che non
si può infatti ignorare anche solo la circostanza che automobili come quelle da
loro acquistate comportano anche notevoli costi di manutenzione, di assicurazione
e d'uso, oltre a richiedere posteggi sicuri;
-
che
comunque va pure sottolineato che il capitale di fr. 50'000, che sarebbe
servito a finanziare l'acquisto dei veicoli, non è mai stato documentato dai
contribuenti, ma è stato inserito nella tassazione 1999/2000 in seguito ad una
lettera del loro rappresentante, nella quale si prendeva posizione sul problema
della mancanza di disponibilità finanziaria già manifestatasi in quell'occasione:
all'udienza del 4 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione aveva esposto la
situazione ed attribuito loro un termine di 30 giorni per offrire spiegazioni
ed il successivo 23 ottobre 2000 era stata dichiarata l'esistenza del capitale
"non documentabile", la cui dichiarazione sarebbe precedentemente
stata "omessa";
-
che non
va dimenticato, a tale riguardo, che nel biennio precedente gli acquisti di
automobili erano stati ben cinque e che il capitale di fr. 50'000 improvvisamente
comparso al 1° gennaio 1999 non era precedentemente stato dichiarato;
-
che, in
altri termini, anche la dichiarazione della sostanza in questione solleva, non
diversamente dagli altri elementi dichiarati, notevoli dubbi quanto
all'attendibilità della dichiarazione fiscale ed alla completezza della
collaborazione prestata dai ricorrenti;
-
che, di
fronte ad una situazione come quella descritta, la decisione dell'autorità di
tassazione di aggiungere al reddito dichiarato un reddito d'altra fonte di fr.
50'000.– appare ancora generosa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese
di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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