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Numero d'incarto:
80.2003.5
Data decisione, Autorità:
23.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.5
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2003
in materia di: imposta
annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia IC/IFD 98
presentato da:
- avv.
__________ __________, __________ __________
- avv.
__________ __________, __________ __________
tutti rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, moglie dell'avv. __________ __________, è stata procuratore
pubblico del Canton Ticino dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997. Dal 1°
gennaio 1998 ha intrapreso l'attività indipendente di avvocato. Per la mancata
conferma del suo mandato in magistratura, il Consiglio di Stato del Canton
Ticino le ha riconosciuto, con risoluzione 13 gennaio 1998, una indennità
d'uscita di fr. 71'087.25.
- 2.1.
Con
decisione dell'8 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ __________
notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia IC/IFD per mutamento
della professione della moglie, valida per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1998 e il 9 ottobre 2000 la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale
il reddito imponibile, commisurato in fr. 150'220.- in media annua comprendeva
anche l'importo dell'indennità d'uscita.
Con
sentenza del 14 agosto 2001 questa Camera riformava la tassazione ordinaria
IC/IFD 1999/2000 stralciando dai redditi l'importo dell'indennità di uscita in
quanto strettamente connessa con l'attività cessata, per la quale era stata
allestita la tassazione intermedia. Questa Camera rilevava nondimeno al consid.
4.5. che l'Ufficio di tassazione avrebbe piuttosto dovuto verificare se non
entrasse in considerazione l'applicazione degli articoli 57 cpv. 1 LT e 47 cpv.
1 LIFD, secondo i quali, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione
intermedia, gli utili in capitale, le liquidazioni in capitale e gli indennizzi
per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un
diritto, conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non
possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero,
soggiacciono complessivamente ad un'imposta annua intera con l'aliquota
applicabile unicamente a questi redditi.
2.2.
Il 28
novembre 2001 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ un'imposta
annua intera in caso di intermedia, sia secondo l'art. 57 LT sia secondo l'art.
47 LIFD, con cui assoggettava l'indennità d'uscita ricevuta da __________
__________ -__________.
Il
reclamo presentato dall'avv. __________ __________ veniva respinto dall'Ufficio
di tassazione, dopo aver sentito il Servizio giuridico della Divisione delle
contribuzioni e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, con due
distinte decisioni del 5 dicembre 2002, in cui, richiamando l’art. 47 LIFD e
l’art. 57 LT, si argomenta:
L'indennità
d'uscita non si riferisce infatti ad un reddito d'attività indipendente
percepito dopo il mutamento di professione (da dipendente ad indipendente) ma
bensì ad un reddito d'attività dipendente percepito nel 1998 ma che riguarda
l'attività di procuratrice pubblica; prova ne è che l’art 10a Legge sugli
onorari dei magistrati del 14.5.73, calcola tale indennità sulla base
dell’ultimo onorario mensile percepito e lo moltiplica per gli anni interi di
funzione prestati. Nell’ambito della tassazione intermedia, il legislatore
cantonale, ha espressamente previsto una norma che regola l’imposizione degli indennizzi
previsti dall'art 22 lett c LT (risp. art. 23 lett. c LIFD), che altrimenti
"sfuggirebbero" all’imposizione per effetto della tassazione
intermedia.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l’annullamento
della due suddette decisioni fondate risp. sull’art. 47 LIFD e 57 LT.
L’Ufficio
di tassazione e l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nelle rispettive
osservazioni chiedono entrambi la reiezione del ricorso.
Degli
argomenti ricorsuali e responsivi verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- 4.1
Secondo
l’art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell’assoggettamento o in caso di tassazione
intermedia gli utili in capitale previsti dall’articolo 17 capoversi 2 e 3, le
liquidazioni in capitale dell’ articolo 37, gli indennizzi previsti dall’
articolo 22 lettere c e d LT, conseguiti durante il periodo di
computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per
un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un’imposta annua
intera con l’ aliquota applicabile unicamente a questi redditi.
Secondo
l’art. 22 LT sono parimenti imponibili gli indennizzi per la cessazione o il
mancato esercizio di un’attività (lett. c) e gli indennizzi per il mancato
esercizio di un diritto (lett. d).
4.2.
Analogamente,
secondo l’art. 47 cpv. 1 LIFD alla fine dell'assoggettamento o in caso
di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso
2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i
proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione
o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che
non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per
un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in
cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo
l'aliquota corrispondente a questi soli proventi.
Secondo
l’art. 23 LIFD sono parimenti imponibili gli indennizzi per la cessazione o il
mancato esercizio di un’attività (lett. c) e gli indennizzi per il mancato
esercizio di un diritto (lett. d).
- 5.1.
__________ -__________ ha ricoperto la carica procuratrice pubblica del Canton
Ticino per cinque anni, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997. A seguito
della cessazione dell’attività, lo Stato le ha versato un’indennità di uscita
per mancata rielezione di fr. 71'087.-, calcolata in base all’art. 10a
cpv. 2 della Legge sugli onorari dei magistrati, per il quale l’indennità
corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile, compresa l’indennità per
economia domestica, quanti sono gli anni interi di funzione prestata.
5.2.
Si pone
quindi il problema di sapere se l’indennità di uscita per mancata rielezione
secondo l’art. 10a Legge sugli onorari dei magistrati rientri tra gli
indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività (Entschädigungen
für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, nel testo tedesco; indemnités
obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à l’exercice
de celle-ci, nel testo francese) secondo l’art. 23 lett. c LIFD,
risp. l’art. 22 lett. c LT.
5.3.
Per
meglio comprendere la portata della nozione di indennizzi per la cessazione o
il mancato esercizio di un’attività occorre considerare che la lett. c
dell’art. 23 LIFD (e quindi anche la lett. c dell’art. 22 LT, di
identico tenore) altro non è che una specificazione della norma generale della
lett. a dell’art. 23 LIFD (come pure dell’art. 22 LT), per la quale è
parimenti imponibile qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività
lucrativa (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 589, il
quale usa impropriamente il termine di lex specialis, al quale
conferisce mero carattere di precisazione della norma generale senza alcun
effetto derogatorio).
La norma
dell'art. 23 lett. c LIFD, secondo la quale un indennizzo è imponibile
se sostituisce parzialmente o totalmente il reddito da attività lucrativa, che
il contribuente non può più conseguire per la cessione di un'attività, fa
quindi da contraltare all'art. 17 LIFD, secondo il quale sono imponibili tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi
accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi d’anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni
valutabili in denaro (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 281, a commento della
norma della legge zurighese, letteralmente ricalcata su quella LIFD).
Sono
quindi imponibili i proventi che il contribuente consegue perché cessa
l'attività finora esercitata o non comincia a esercitarla (Richner/Frei/Kaufmann, loc. cit.). Entrano quindi soprattutto in
considerazione i proventi sostitutivi di un'attività pregressa (Locher,
loc. cit.), così come liquidazioni in capitale, p. es. prestazioni erogate nel
quadro di un cd. piano sociale o in caso di prepensionamento (Ziegerlig/Jud
in Zweifel/ Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco
2000, p. 260).
Da
quanto precede, con l'art. 23 lett. c LIFD e l'art. 22 lett. c
LT, il legislatore intende tutti gli indennizzi che vengono erogati in
occasione della cessazione di un'attività (lors de la cessation, secondo
il testo francese). Appare quindi alquanto specioso attribuire alla
preposizione per (für, in tedesco) un carattere causale limitativo, come
vorrebbero i ricorrenti, e meglio rivolto soltanto al futuro e non anche al
passato, che d'altronde la preposizione stessa non esclude. Non si vede per
quale ragione una gratifica per il lavoro svolto (premio di fedeltà, bonus
differito ecc.), che venisse versata alla cessazione dell'attività lavorativa,
non debba essere considerata un indennizzo per la cessazione, diversamente da
una liquidazione con connotazioni previdenziali di prepensionamento.
5.4.
Da quanto
precede, appare quindi chiaro che la liquidazione ricevuta da __________
__________ -__________ è da considerare un indennizzo per cessazione
dell'attività secondo l’art. 23 lett. c LIFD e l’art. 22 lett. c
LT, senza che metta conto chiedersi quale sia il carattere da attribuire a tale
prestazione, se cioè si tratti di una gratifica, di un bonus, di un premio di
fedeltà o invece di una liquidazione con tratti previdenziali, imponibile
secondo i ricorrenti.
È comunque
il caso di ricordare che la lettura dell'art. 10a Legge sugli onorari dei magistrati, non appena venga letto per intero,
suffraga la tesi opposta a quella sostenuta nel ricorso e meglio che la
liquidazione denota anche tratti di carattere previdenziale, per così dire
sostitutivo della rendita (per difetto delle condizioni cumulative di età e di
durata del rapporto d’ impiego). Basti leggere l'art. 10a cpv. 3 della citata
legge, il quale prevede che, se la durata in carica è di almeno 15 anni
e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente
capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell’ onorario
assicurato alla Cassa pensioni per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un
massimo del 60%. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto
dagli artt. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP e viene versata fino al compimento di 60
anni.
5.5.
Due
precisazioni si impongono a proposito del carattere “previdenziale” del versamento.
5.5.1. In
primo luogo, a scanso di equivoci, questa Camera nel suo precedente giudizio
del 14 agosto 2001, affermando in termini volutamente generici (“in relazione
..., ma calcolato anche ...) che si trattava “di un compenso versato in
relazione con la cessazione dell’attività di magistrato, che è anche calcolato
in base alla durata della funzione ed all’importo del salario percepito”, non
ha inteso affermare perentoriamente, come parrebbe aver inteso l’AFC, che il
versamento avrebbe avuto carattere di remunerazione del lavoro svolto, ma ha
voluto espressamente lasciare aperta in quell’occasione la sua qualifica
giuridica, dal momento che l’autorità fiscale avrebbe dovuto esprimersi nel
merito.
Per
quanto si è detto in precedenza (cfr. consid. 5.3.) questo aspetto è tuttavia
del tutto irrilevante.
5.5.2. Va
precisato, in secondo luogo, che affermando che la più probabile caratteristica
del versamento in discussione, nel contesto della sistematica dell’art. 10a Legge sugli onorari dei magistrati, abbia anche
tratti previdenziali sostitutivi in senso lato, non significa che per questa
semplice ragione la prestazione debba beneficiare dell’imposizione privilegiata
secondo gli articoli 38 LT e LIFD in quanto prestazione analoga versata
dal datore di lavoro. Infatti, perché tali prestazioni abbiano carattere
previdenziale secondo gli artt. 38 LIFD e LT occorre che siano adempiute precise
condizioni, non soltanto riferite alla natura del versamento (segnatamente se
senza relazione con un obbligo contrattuale, se erogato a titolo di
indennità-ponte nel quadro di un piano sociale, ecc.), ma anche all’età del
beneficiario e meglio se almeno di 55 anni o prossimo a raggiungere questa età
(CDT n. ..__________ dell'8 maggio 2001 in re D.,
con riferimenti a prassi, dottrina e giurisprudenza).
5.6.
Né giova
ai ricorrenti sostenere che l'imponibilità della liquidazione sarebbe esclusa,
poiché rientrerebbe da un profilo sistematico nella lett. a dell'art. 23
LIFD, risp. dell'art. 22 LT.
L'argomento
è privo di pregio, poiché, come già ricordato, la lett. c delle citate
norme altro non è che una lex specialis (Locher, loc. cit.), una
specificazione della norma generale.
Né serve
invocare la sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2002
(2A.443-444/2001).
Vero è
che le fattispecie imponibili con l'imposta a fine assoggettamento o in caso di
tassazione intermedia sono elencate in modo esauriente dall'art. 47 cpv. 1
LIFD, così come dall'art. 57 LT e che non possono quindi essere introdotte in
via giurisprudenziale nuove fattispecie impositive in aggiunta a quelle
espressamente previste dal legislatore (cfr. STF del 16 maggio 2002,
2A.443/2001, consid. 4.3, inedita, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Ciò non significa tuttavia che non si possa e non si debba chiarire quale sia
la portata giuridica che il legislatore ha voluto attribuire alla nozione di
indennizzi per la cessazione dell'attività. Un simile chiarimento non ha nulla
a che vedere con l'introduzione di una nuova fattispecie imponibile nella legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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