AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.43
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.43
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2003
in materia di: tassa d'iscrizione a
Registro fondiario
presentato da:
Fondazione __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Mediante
contratto di compravendita del 16 marzo 2001 la Fondazione __________
__________ aveva acquistato dalla società cooperativa __________ __________
__________ -__________ __________ __________ le particelle n. __________ e n.
__________ di __________, stante l'impegno della venditrice a intervenire
presso la __________ __________ affinché avesse a consegnare fiduciariamente
tutte le cartelle ipotecarie gravanti gli immobili in vista di un loro più razionale
riassetto.
Nell'eseguire
questa operazione venivano cancellate, asseritamente per un errore, due
cartelle ipotecarie, l'una in III rango di fr. 4'295'000.- sulla part. n.
__________, l'altra, pure in III rango, di fr. 1'959'000.- sulla
part. n. __________.
1.2.
Il 23
settembre 2002 la Fondazione __________ __________ presentava all'Ufficio dei
registri due distinte istanze di emissione di cartelle ipotecarie, l'una in IV
rango di fr. 4'295'000.- sulla part. n. __________, l'altra, pure in IV rango,
di fr. 1'959'000.- sulla part. n. __________.
Per
queste operazioni l'UR richiedeva con decisione del 22 ottobre 2002 il pagamento
di un'imposta di iscrizione a registro fondiario di complessivi fr. 43'855.-.
1.3.__________ Nel
frattempo la Fondazione __________ __________ aveva chiesto l'esenzione fiscale
siccome ente di pubblica utilità, senza però ottenerla (cfr. CDT n.
..__________ del 2 aprile 2002, confermata da STF del 10
dicembre 2002).
1.4.
Il
reclamo presentato il 6 novembre 2002 dalla Fondazione istante veniva respinto
con decisione del 15 gennaio 2003 dell'Ufficio dei registri.
1.5.
Anche il
ricorso contro quest'ultima decisione veniva respinto con decisione del 17 marzo
2003 della Sezione del registro fondiario e di commercio.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la Fondazione __________ __________ chiede
l'annullamento dell'imposta di iscrizione a registro fondiario, avvertendo che
la cancellazione delle due cartelle ipotecarie, di cui è nuovamente stata
chiesta l'emissione, è avvenuta per un semplice errore umano. Richiedere ora nuovamente
l'imposta di iscrizione sarebbe in contrasto con il principio della buona fede,
il principio che consente la possibilità di correggere un errore (art. 247 LT)
e il principio dell'equità, poiché esigere una seconda volta l'imposta di
iscrizione urterebbe il comune senso di giustizia. Sottolinea poi la
circostanza che l'UFA, creditore, non ha mai rinunciato al credito, che è
rimasto inalterato, cosa che dimostra la divergenza fra volontà e manifestazione
e quindi l'errore. Contesta inoltre le considerazioni dell'autorità di ricorso
in merito all'applicazione dell'art. 52 DLTRF.
2.2.
In data
14 aprile 2003 la Sezione del registro fondiario ha proposto di respingere il
ricorso.
- Nel
caso in esame la fattispecie non è controversa. Né è controverso il calcolo
della tassa per la (re-)iscrizione a registro fondiario delle due cartelle
ipotecarie erroneamente cancellate, ma il principio stesso dell'imposizione,
poiché, a detta della ricorrente, l'imposta non potrebbe essere pretesa vuoi in
virtù della facoltà di correggere errori, vuoi per motivi di buona fede e di
equità.
3.1.
3.1.1.
Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta
o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore (art. 247 cpv. 1 LT). Gli
importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla
data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato
(art. 247 cpv. 2 LT). La domanda di restituzione deve essere presentata
all’autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è
stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato può
avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art.
206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine
dell’anno del versamento (art. 247 cpv. 3 LT). Imposte non dovute, ma già
riscosse, sono in ogni caso restituite d’ufficio (art. 247 cpv. 4 LT).
La citata
norma è identica, fatta eccezione dell'ultimo capoverso, all'art. 168 LIFD.
3.1.2.
La norma
in questione è inserita sistematicamente nel Titolo X della LT, che tratta
della riscossione e della garanzia dell'imposta e ne costituisce il Capitolo V.
Si tratta quindi di una norma che riguarda la riscossione delle imposte e non
la procedura di tassazione (Fessler, in Zweifel/Athanas,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I/2b, ad art. 168 LIFD, p. 499):
quanto basta per escludere che la norma menzionata dalla ricorrente possa
trovare applicazione nel caso concreto, in cui il problema non è tanto quello
del pagamento per errore di un'imposta non dovuta, quanto piuttosto il
principio stesso dell'imponibilità dell'emissione di due nuove cartelle
ipotecarie in sostituzione di due altre cartelle di pari importo, che erano
precedentemente state cancellate per errore.
3.1.3.
Né si
intravede il motivo per il quale potrebbe trovare applicazione l'art. 340 lett.
d CPC, per il quale può essere chiesta la revisione di una sentenza, se essa è
l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa,
dal momento che i fatti in quanto tali non sono contestati.
3.2.
3.2.1.
La
ricorrente invoca poi il principio della buona fede, che stabilirebbe un
rapporto ragionevole tra gli interessi individuali e gli interessi collettivi.
Anche questa censura appare manifestamente infondata non appena si consideri
che il principio della buona fede vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata
fiducia e che da questo principio deriva inoltre che le informazioni ed assicurazioni
inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano,
sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto
dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la
diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza
dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55
p. 391; DTF 117 Ia p. 297).
3.2.2.
Orbene,
nel caso in esame, non si vede quale possa essere l'atteggiamento dell'autorità
che potrebbe aver indotto la ricorrente a compiere o non compiere un determinato
atto, dal momento che ammette pacificamente di essere essa stessa vittima di un
proprio errore.
3.3.
3.3.1.
Secondo
l'art. 27 cpv. 1 DL TORF, per ogni iscrizione di ipoteca la tassa è di
fr. 0,20 per
ogni 100.-- franchi fino a fr. 4'000.--
fr. 0,30 per
ogni 100.-- franchi fino a fr. 10'000.--
fr. 0,40 per
ogni 100.-- franchi fino a fr. 100'000.--
fr. 0,50 per
ogni 100.-- franchi oltre i fr. 100'000.--
I
capoversi successivi precisano poi che:
Ø più pegni
immobiliari stipulati fra gli stessi contraenti e gravanti gli stessi immobili
o immobili costituenti un solo complesso sono considerati come un unico pegno e
tassati per il loro valore complessivo quando l'iscrizione ne viene richiesta
contemporaneamente o ad un intervallo non superiore ad un mese: oppure entro
l'anno, se l'ufficiale ha serio motivo di ritenere trattarsi di un unico
rapporto, suddiviso all'intento di sfuggire alla progressività (art. 27 cpv. 2
DL TORF);
Ø l'iscrizione
di un nuovo pegno in assicurazione di una somma già garantita da altra
iscrizione ipotecaria soggiace alla tassa dell'1 per mille calcolata sul valore
della iscrizione preesistente minorata delle riduzioni già avvenute se
emergenti dai registri (art. 27 cpv. 3 DL TORF);
3.3.2.
Per quanto
concerne l'iscrizione di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria,
secondo l'art. 35 DL TORF, la tassa è di:
fr. 0.40 per
ogni 100.-- franchi fino a fr. 2'000.--
fr. 0.50 per
ogni 100.-- franchi fino a fr. 4'000.--
fr. 0.60 per
ogni 100.-- franchi fino a fr. 10'000.--
fr. 0.70 per
ogni 100.-- franchi oltre i fr. 10'000.--
L'art. 36
DL TORF precisa ulteriormente che, per la iscrizione in una cartella di cui
sopra di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento
del debito, liberazione del pegno, ecc.) e così pure per la cancellazione del titolo
compresa la relativa dichiarazione, si preleva la tassa fissa di fr. 5.-- (art.
874 CCS).
3.3.2.
Come si
vede, l'unica eccezione prevista dalla legge alla tassa di iscrizione delle
cartelle ipotecarie è quella prevista per le semplici modifiche del rapporto
giuridico, secondo l'art. 874 CCS.
In tutti
gli altri casi, si dovrebbe prelevare pertanto il tributo intero, con le
aliquote previste dall'art. 35 DL TORF. Tuttavia, l'autorità di tassazione
applica anche alle cartelle ipotecarie l'art. 27 cpv. 3 DL TORF, per il fatto
che, sebbene tale disposizione sia per sé volta a regolare l'estensione di
pegno a garanzia di mutui ipotecari, viene per costante prassi degli Uffici dei
registri applicata anche alle estensioni di pegni immobiliari sotto forma di
cartella ipotecaria. In tal modo, alle estensioni delle cartelle ipotecarie
viene applicata l'aliquota dell'1‰, anziché quella che giunge fino al 7‰, che è
prevista per l'iscrizione delle cartelle.
3.3.3.
Questa
Camera ha già avuto modo di precisare che, nel caso dell'estensione di una
cartella ad un altro oggetto del pegno e del contestuale svincolo del primo
oggetto, si tratta non di una mera estensione della cartella preesistente bensì
dell'emissione di una nuova cartella. Infatti, dopo tale operazione, la
cartella grava un immobile diverso, appartenente ad un proprietario diverso,
rispetto alla cartella preesistente. Non trova quindi applicazione l'art. 27
cpv. 3 DL TORF (CDT n. ..__________ del 2 aprile 2002, in RDAT
II-2002 n. 3t).
3.3.4.
Venendo
all'esame della fattispecie,con istanza del 24 luglio 2001 il notaio che aveva
rogato la compravendita immobiliare fra Gesellschaft für WEG-Verwaltungen Zürich
GWZ e Fondazione __________ __________ chiedeva all'Ufficio dei registri l'annullamento
delle cartelle ipotecarie, fondandosi sul rogito stesso. L'Ufficio ha quindi
proceduto senz'altro alla cancellazione dei titoli stessi, non potendo che ritenere
che con la vendita il debitore avesse estinto il debito garantito e fosse
rientrato in possesso delle cartelle. Secondo l'art. 873 CC, infatti, fatto il
pagamento integrale, il debitore può esigere che il creditore gli rimetta il
titolo non invalidato. E l'art. 863 cpv. 1 CC, a sua volta, precisa che, se non
c’è più un creditore, o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il
debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro fondiario, o di
lasciarla sussistere. Come sottolineato nella decisione impugnata, non
risultavano infatti iscrizioni nel registro dei creditori, sicché l'Ufficio dei
registri non era certo tenuto a mettere in dubbio il fondamento della richiesta
di annullamento, contenuta in un'istanza del notaio che aveva rogato la compravendita
dei beni costituiti in pegno.
È chiaro
che il caso in esame non rientra nelle eccezioni previste dagli articoli 27 e
36 DL TORF.
Non
possono pertanto essere considerate le argomentazioni della ricorrente in merito
alla divergenza fra la volontà manifestata nell'istanza indirizzata all'Ufficio
dei registri e quella effettiva. Che vi sia stato un errore è incontestato, ma
ciò che conta è che esso non sia certamente imputabile all'Ufficio dei
registri, che è anche l'autorità di tassazione della tassa di iscrizione.
3.3.5.
Né
conducono ad una diversa conclusione le considerazioni fondate sull'art. 52 DL
TORF, il quale esclude la restituzione di tassa in caso di risoluzione o di
rescissione di contratto per effetto di condizione risolutiva alla quale il
contratto si trovasse vincolato. Anzi, il fatto che la legge stessa sia tanto
rigorosa in un caso così estremo come quello del contratto che viene sciolto
per il verificarsi di una condizione risolutiva dovrebbe semmai giustificare
l'operato dell'autorità di tassazione, confrontata con una fattispecie in cui
un'iscrizione è stata cancellata su istanza del portatore del titolo ed è poi
stata nuovamente richiesta.
- Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 7a cpv. 3 DL
TORF e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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