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Numero d'incarto:
80.2003.4
Data decisione, Autorità:
08.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.4
Lugano
8 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
rappr. da: __________ __________ di __________.
__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
decisione del 10 aprile 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC 1999/2000, per
il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 dicembre 2000.
Il
reddito aziendale era commisurato in fr. 26'000 in media annua ed il reddito
imponibile in fr. 21'559, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr.
28'363.
La
motivazione allegata alla decisione spiegava trattarsi di una tassazione per
nuovi contribuenti allestita in seguito all'acquisto del domicilio da parte del
marito, in precedenza dimorante come la moglie. Quanto ai redditi della moglie,
veniva precisato quanto segue:
Siccome la
moglie ha cessato l'attività lucrativa, lo stipendio da lei percepito nel 1997
e 1998 non viene imposto. Nel caso in cui la cessazione dell'attività dovesse
durare meno di due anni, la presente tassazione verrà annullata e sostituita
con una nella quale saranno presenti anche i redditi conseguiti dalla moglie
nel biennio di computo.
Non
impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
- Con
una nuova decisione, intimata ai contribuenti il 19 agosto 2002, l'Ufficio di
tassazione annullava la precedente tassazione del 2000 e la sostituiva con una
nuova, nella quale aggiungeva il reddito del lavoro della moglie, commisurato
in fr. 63'813 in media annua.
La
decisione era così motivata:
La presente
tassazione annulla e sostituisce quella emessa in data 10.04.2000.
Infatti
dalla documentazione appena trasmessaci abbiamo potuto appurare che la
cessazione dell'attività da parte della moglie non può essere considerata
duratura. Ne consegue che nella presente tassazione verrà aggiunto – a norma di
legge – la media dello stipendio precepito nel 1997 e 1998.
La
diminuzione del reddito avvenuta negli anni successivi sarà considerata nella
prossima tassazione.
Un
reclamo, interposto dai contribuenti in data 3 settembre 2002, veniva respinto
dall'autorità di tassazione con decisione del 9 dicembre 2002. In particolare,
argomentava che l'interruzione dell'attività della moglie sarebbe durata solo
13 mesi, con la conseguenza che non vi sarebbero stati i presupposti per una
tassazione intermedia, la quale presuppone una cessazione dell'attività che si
protragga per almeno 24 mesi.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi Stein chiedono
nuovamente l'annullamento della tassazione del 19 agosto 2002.
Contestano
in particolar modo l'affermazione, contenuta nella decisione su reclamo,
secondo cui la cessazione dell'attività della moglie sarebbe durata solo 13
mesi, ed osservano che si sarebbe trattato invece di un periodo di 19 mesi,
essendo compreso nel certificato di salario anche il periodo di congedo di
maternità.
- 4.1.
Con la
notificazione della tassazione al contribuente (art. 131 LIFD ed art. 205 LT),
inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata
dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, passa in
giudicato.
4.2.
Secondo
il Tribunale federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata
dopo il decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale
riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l'interesse all'esatta
applicazione del diritto e, dall'altro, quello alla tutela della certezza del
diritto. Di solito, quest'ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa,
se con la decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la
decisione è scaturita nell'ambito di un procedimento in cui i contrapposti
interessi dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato
ha già fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola
non è tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in
considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente
importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).
Interventi
prima del subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse
rigorose condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in
giudicato. Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio
della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento non possono avere lo
stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale momento.
Di solito, l'autorità può perciò ritornare su una propria decisione non
impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché non
sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B I, p.
121; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, in ZBl
83/1982 p. 153; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250
ss.).
4.3.
Fino al 1995
era controverso se le stesse regole valessero anche nell'ambito della procedura
di tassazione fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p. 40/41) il
Tribunale federale aveva ancora potuto lasciare aperta la questione. Secondo Känzig
(Die eidgenössische Wehrsteuer, Basilea 1962, n. 9 all'art. 95), durante il
decorso del termine di reclamo l'autorità può revocare una decisione e
sostituirla con una nuova. Invece, la nuova edizione di Känzig/Behnisch
(Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a ediz., Basilea 1992, n. 10 all'art.
95) esprime l'opinione che l'autorità fiscale non possa ritornare su una
propria decisione durante la procedura di reclamo (dello stesso avviso Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 353).
Con una sentenza del 7 luglio 1995, l'Alta Corte
ha deciso che decisioni in materia fiscale, cresciute in giudicato dal punto di
vista formale, sono irrevocabili, mentre l'autorità di tassazione può in
generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari,
ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d'impugnazione
non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA
64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
Il
Tribunale federale ha argomentato che la decisione di accertamento fiscale
diventa definitiva per il contribuente così come per la collettività. La
modificabilità di tali decisioni è soggetta a condizioni più restrittive, in
primo luogo, in ossequio al principio della certezza del diritto e, in secondo
luogo, per il fatto che vengono adottate nell'ambito di un procedimento di
accertamento nel quale la fattispecie viene esaminata in modo particolarmente
esauriente e che esse disciplinano il rapporto giuridico fiscale come una
sentenza per un fatto temporalmente circoscritto e unico. Pertanto, su una
decisione di tassazione si può ritornare solo eccezionalmente ed in particolar
modo quando è adempiuto un presupposto legale per la revisione (DTF 98
Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/Locher, op. cit., p.
340 ss.).
Nonostante
tali considerazioni, è però ammessa la revoca che intervenga durante il decorso
del termine di impugnazione della tassazione. Il contribuente deve infatti fare
i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la possibilità di un reclamo
dell'autorità stessa (in virtù del combinato disposto degli articoli 107 cpv. 1
e 132 cpv. 3 dell'abrogato DIFD). Finché il destino di una decisione è così
precario, non si può infatti invocare la certezza del diritto. In
considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario che il
diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido.
All'autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non
contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II
273 p. 276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I,
tomo 2b, introduzione agli articoli 147-153, n. 1, pp. 382-383).
4.4.
L'autorità
fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in
giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi. La
principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè
dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che
permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che
la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv.
1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n.
..__________ del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.). Questa
norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente
dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175
LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza
nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi,
Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di
imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione
completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale,
quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche
risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2
LIFD).
Altra
eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo
allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura
contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299
cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n.
32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
4.5.
Questa
Camera ha già avuto modo di annullare una decisione, con cui era stata revocata
una tassazione intermedia, a quasi tre anni di distanza dalla sua concessione
(CDT n. 425 in re C.T. del 29 dicembre 1989). La Corte aveva argomentato
che, trascorso il termine di impugnativa, la sostituzione di una tassazione non
può più avvenire senza violare principi essenziali di procedura e portare ad
una insicurezza giuridica inammissibile in materia fiscale, riservati i casi di
revisione a favore dell'autorità di tassazione, vale a dire di recupero d'imposta.
4.6.
In tempi
più recenti, questa Camera ha avuto modo di recepire la giurisprudenza del
Tribunale federale, in merito alla revocabilità delle decisioni di tassazione,
proprio con riferimento ad una tassazione intermedia per cessazione
dell'attività lucrativa del contribuente.
Ha così
deciso che, se l'autorità fiscale ha notificato ad un contribuente, che ha
lasciato il lavoro per riprendere gli studi, una tassazione intermedia per
cessazione dell'attività lucrativa, non è legittima una successiva decisione,
con cui, tre anni dopo, annulla la tassazione intermedia, per il fatto che la
cessazione si sarebbe rivelata di breve durata (CDT n.
..__________ del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002
n. 11t).
- Venendo
all'esame della fattispecie, l'autorità fiscale aveva dapprima ritenuto che vi
fossero i presupposti per una tassazione intermedia, in considerazione della
cessazione dell'attività lucrativa della moglie. In seguito, verosimilmente
dopo l'inoltro della dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione
si è avveduto che la cessazione dell'attività lucrativa era durata meno dei
ventiquattro mesi che la giurisprudenza considera presupposto per ritenere
"duratura" la cessazione, e, con una nuova decisione, notificata il
19 agosto 2002, ha emesso una tassazione che include il reddito conseguito
dalla moglie.
5.1.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del
perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern -
Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p.
323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
5.2.
Come
detto, la tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa
e per cambiamento di professione presuppone che il mutamento delle basi
dell'attività lucrativa che ne deriva sia "duraturo ed essenziale".
Quanto al requisito della durevolezza, secondo prassi e giurisprudenza, si
procede ad una tassazione intermedia solo quando le modifiche si mantengono per
almeno due anni. Ciò comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che
la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in
casi di dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC,
Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del
decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7; v.
anche Duss/Schär, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, art. 45
LIFD, n. 33, p. 505).
5.3.
Con la
decisione del 19 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione ha sostanzialmente
revocato la precedente decisione del 10 aprile 2000, con la quale era stata
concessa la tassazione intermedia.
Per
l'annullamento della decisione del 19 agosto 2002, e di conseguenza della
decisione su reclamo del 9 dicembre 2002, è sufficiente la constatazione che la
tassazione intermedia era, al momento della revoca, da lungo tempo passata in
giudicato.
Il fatto
che la decisione del 10 aprile 2000 contenesse una sorta di riserva
dell'autorità fiscale, con cui i contribuenti erano avvertiti che la decisione
sarebbe stata annullata e sostituita con l'aggiunta dei redditi della moglie,
qualora la cessazione della sua attività fosse durata meno di due anni, non
basta a giustificare la revoca della decisione stessa. Infatti, una simile
riserva non può avere alcun valore, se è inserita in una decisione con la quale
viene accertato in modo definitivo il debito d'imposta, e che è come tale
impugnabile e, una volta passata in giudicato, esecutiva.
Possono
di conseguenza essere lasciate aperte anche le altre questioni sollevate con il
ricorso, ed in particolar modo le considerazioni in merito all'effettiva durata
della cessazione dell'attività lucrativa.
- Il
ricorso è conseguentemente accolto, con la conseguenza che è annullata la
tassazione del 2002.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 19 agosto 2002 e la decisione su reclamo del 9
dicembre 2002 sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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