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Numero d'incarto:
80.2003.36
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.36
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2003
in materia di: inventario successione
fu __________ __________
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
A seguito
della vendita della propria abitazione a __________ il marzo 1996 __________
__________ incassava un importo netto di ca. fr. 350'000.-, che
confluiva in parte (fr. 270'000.-) su un conto della Banca __________ di
__________ e in parte (fr. 70'000.-) su un altro conto presso la stessa banca.
Questo secondo conto veniva utilizzato per versare gli alimenti alla seconda
moglie, da cui il __________ __________ viveva separato.
L’altro
conto veniva rapidamente svuotato mediante cospicui prelevamenti per ben fr.
224'000.- nel corso del 1996. Alla fine del 1998 il saldo era di poco meno di
fr. 3'000.-.
L’UT, che
non era a conoscenza di questa movimentazione, continuava a esporre a
__________ __________ nella tassazione ordinaria 1997-98 in aggiunta alla sostanza
un importo di fr. 160'000.-, che veniva ripreso anche nelle
successive tassazioni 1999-2000 e 2001-02, quest’ultima valida limitatamente al
periodo dal 1° gennaio al 27 aprile 2001, vale a dire fino alla data del decesso.
1.2.
Il 15
ottobre 2001 l’avv. __________ presentava l’inventario della successione, dal
quale non risultava esservi sostanza netta. In particolare non veniva fatto
alcun cenno all’importo di fr. 160'000.- che veniva regolarmente
ripreso dall’UT nelle tassazioni ordinarie del defunto. Il legale faceva
inoltre rilevare nello spazio riservato alle osservazioni che tra la figlia di
primo letto e la vedova erano insorti dei contrasti.
Dopo
diversi atti volti a completare l’istruzione del caso, l’Ufficio delle imposte
di successione e donazione, con decisione del 17 maggio 2002, risolveva che non
si faceva luogo al prelevamento dell'imposta di successione in base ai disposti
dell’art. 154 cpv. 1 lett. f LT, rettificando tuttavia nel contempo i capitali
inventariati, che venivano stabiliti in fr. 241'242.-.
1.3.
La figlia
del defunto, __________ __________, presentava reclamo in tempo utile
contestando l’esistenza del capitale accertato dall’Ufficio.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 7 febbraio 2003, argomentando sostanzialmente
che era compito della reclamante documentare la scomparsa dell’importo sempre
esposto dall’UT nelle tassazioni ordinarie del defunto, compresa l’ultima, notificata
agli eredi.
- Con
il presente, tempestivo ricorso cautelativo, dei cui argomenti si dirà in
seguito per quanto necessario, __________ __________, assistita dall’avv.
__________, chiede lo stralcio della sostanza accertata dall’UT, invoca il
beneficio del gratuito patrocinio e quello dell’assistenza giudiziaria e non si
oppone alla sospensione del giudizio fino alla notifica della tassazione
ordinaria della contribuente da parte del competente UT.
L’Ufficio
imposte di successione e donazione propone invece di respingere il ricorso e si
oppone alla concessione del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.
- 3.1.
3.1.1. Entro due settimane dalla morte del contribuente
dev'essere allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è
presumibile che non esista alcuna sostanza (art. 154 cpv. 1 e 2 LIFD; art. 54
cpv. 1 LAID). L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non
separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale,
esistente il giorno del decesso. I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati
e annotati nell'inventario (art. 155 cpv. 1 e 2 LIFD; art. 54 cpv. 2 e 3 LAID).
Per l'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli è competente
l'autorità cantonale del luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio o
l'ultima dimora fiscali o possedeva valori imponibili (art. 155 cpv. 1 LIFD).
3.1.2. Alla
normativa federale fa eco quella cantonale, per la quale l’inventario è allestito al decesso di ogni
persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone
(art. 171 cpv. 1 LT). La competenza è dell’autorità fiscale (art. 172 cpv. 1
LT). L’inventario comprende la sostanza del defunto,
del coniuge e dei figli minorenni. Nell’ inventario saranno pure annotate
circostanze importanti per la tassazione (art. 176 cpv. 1 e 2 LT). Se
l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti
nell’ultima dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva
del defunto, li aggiunge all’inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere
verosimile la loro scomparsa (art. 178 cpv. 1 LT).
3.1.3. Il raffronto
delle due normative, vale a dire di quella federale con quella cantonale,
esposte nei considerandi che precedono, mette in luce la loro sostanziale
coincidenza, fatta eccezione della norma dell'art. 178 LT, di cui si dirà in
seguito, per quanto necessario.
3.2.
Fatta questa doverosa
premessa, occorre chiedersi quale sia la natura giuridica dell’inventario e, a
dipendenza della risposta che se ne darà, se sia possibile interporre ricorso.
3.2.1. L’inventario
altro non è che fare il punto della situazione, constatare in loco il
patrimonio del defunto. Esso serve, da un lato, quale mezzo per controllare se
la persona defunta ha correttamente adempiuto i propri obblighi fiscali e,
dall’altro, quale strumento ausiliario per la tassazione degli eredi (C.
Wetzel, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, commento
all’art. 154 LIFD, p. 418 s., con ampi riferimenti alla dottrina).
3.2.2. Dal profilo
giuridico l’inventario non costituisce una tassazione, ma unicamente un
rapporto ufficiale (Amtsbericht), in cui viene comunicato ciò che è
stato rinvenuto nella procedura d’inventario e come ciò sia da interpretare.
Questo rapporto non è vincolante e non costituisce quindi una presunzione
irrefragabile degli accertamenti in esso contenuti (C. Wetzel, op. cit.,
commento agli artt. 156-158 LIFD, p. 431; F. Richner/W. Frei, Kommentar
zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, p. 547 s.).
Esso non ha quindi
carattere di decisione e non sono quindi dati rimedi ordinari di diritto, come
per altro correttamente previsto dalla nuova legge tributaria zurighese.
L’assenza di rimedi giuridici ordinari corrisponde infatti alla natura
giuridica stessa dell’inventario, che ha mero carattere di accertamento provvisorio,
idoneo a esplicare conseguenze giuridiche soltanto se viene posto alla base di
una decisione di tassazione (C. Wetzel, loc. cit.; inoltre F.
Richner/W. Frei, op. cit., p. 558).
3.3.
Non diversamente ne va,
data la sostanziale identità delle normative, nel caso dell’inventario previsto
dalla LT del 1994.
Si può comunque rilevare
che il legislatore non ha accompagnato l'esenzione dall'imposta di successione
e donazione del coniuge e dei discendenti e ascendenti in linea diretta,
compresi gli adottivi (art. 154 cpv. 1 lett. f LT) con specifiche norme di procedura,
che disciplinassero la decisione di accertamento in materia di esenzione e
soprattutto di rettifica dell'inventario.
L'autorità fiscale, nella
propria decisione di esenzione, in cui menziona anche la rettifica dei capitali
inventariati, indica infatti i rimedi giuridici ordinari della LT, segnatamente
la possibilità di reclamare e nella decisione su reclamo la facoltà di ricorrere
(cfr. art. 226 LT, che rinvia alla procedura ordinaria di tassazione), ma ciò
non tiene conto, anzi contrasta, per quanto detto in precedenza, con la
specifica natura giuridica dell'inventario.
Le contestazioni relative
alle menzioni o alle rettifiche fatte dall'autorità fiscale all'inventario
andranno sollevate quando diverranno concrete e attuali, vale a dire qualora si
ripercuotessero sulla tassazione ordinaria dell'erede.
3.4.
3.4.1. Da quanto
precede non si può che concludere che il ricorso, ancorché definito cautelativo
dalla ricorrente, è irricevibile. Mancherebbe d’altronde un interesse concreto
ad una decisione, poiché, da una parte, l’inventario non ha nessuna conseguenza
sul piano dell’imposta di successione, la ricorrente essendone esente in quanto
figlia del defunto e, dall’altra, l’autorità di tassazione non ha ancora
notificato la tassazione intermedia della figlia dopo il decesso del padre.
3.4.2. Sarà semmai in
quella sede che occorrerà valutare l’esistenza o meno dei fattori patrimoniali
di cui viene sin d’ora negata l’ esistenza e sarà semmai in quel contesto che
troverà applicazione l'art. 178 LT, una disposizione specifica che disciplina
l’onere della prova.
A questo riguardo si può
sin d'ora rilevare, a titolo meramente abbondanziale, che l'art. 178 LT non
implica che all’erede venga imposto l’onere di una prova negativa, vale a dire
la prova dell’inesistenza di una determinata sostanza e del relativo reddito.
Esso implica unicamente che, nei casi in cui l’autorità fiscale dispone di
indizi sufficientemente concludenti per accertare l’esistenza di determinati
elementi patrimoniali (e del relativo reddito), all’erede sarà comunque
riservata la facoltà di provare il contrario, vale a dire l’inattendibilità
dell’accertamento indiziario (cfr. A. Muster, Erbschafts- und
Schenkungs-steuer, Berna 1990, p. 457 s.), come aveva d'altronde già affermato
questa Camera in precedenti sentenze riguardanti l’applicazione della LT del
1976 proprio con riferimento al divieto d'imporre al contribuente una prova
negativa e al carattere indiziario delle prove su cui può fondarsi l'autorità
fiscale (cfr. RDAT II-1992 p. 274; RDAT I-1991 p. 260 s.; Primi,
Le imposte di successione e donazione ticinesi, Agno 1995, p. 95 s.).
- La ricorrente chiede
di essere dispensata dal pagamento delle tasse e spese giudiziarie e di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio giusta la Lag del 3 giugno 2002.
4.1.
Questa Camera ritiene dato
il carattere di principio della contestazione, finora mai sottoposta al
giudizio della Camera. Non va infatti dimenticato che le precedenti sentenze di
questa Camera (cfr. consid. 3.4.2.) erano state pronunciate prima dell'esenzione
fiscale del coniuge e degli eredi discendenti o ascendenti diretti introdotta
dall'art. 154 cpv. 1 lett. f LT e il problema della rettifica dell'inventario
si era quindi posto nel quadro specifico della procedura di reclamo e di
ricorso contro la tassazione notificata all'erede.
4.2.
Contrariamente
all’opinione espressa dall’Ufficio imposte di successione e donazione, questa
Camera ritiene di poter concedere alla ricorrente il beneficio del gratuito
patrocinio. Certo, il reclamo è stato introdotto a titolo cautelare, ma non può
sfuggire la delicatezza dell'aspetto giuridico sollevato nel ricorso e in certa
misura suscitato proprio dalla decisione dell'Ufficio, per cui non può essere
questione da tutto principio di scarse probabilità di esito favorevole né di
ragionevole rinuncia al ricorso (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 Lag).
D'altra parte, l'indigenza
(cfr. art. 3 cpv. 2 Lag) appare provata non solo dal fatto che la ricorrente
beneficia della prestazione complementare, ma soprattutto dal lungo elenco di
attestati di carenza di beni, ben 46, alcuni per importi assai esigui, per un
totale di oltre fr. 120'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è accordato il beneficio del gratuito patrocinio.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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