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Numero d'incarto:
80.2003.33
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.33
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 99/00, 01/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________ -__________ è domiciliata a __________ dal 1° dicembre
2000 e svolge l'attività di insegnante alle dipendenze della __________
__________ __________;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, la contribuente dichiarava un reddito
del lavoro di fr. 6'270 in media annua ed un reddito imponibile pari a zero;
-
che,
notificandole le tassazioni IC 2000 per inizio assoggettamento a partire dal 1°
dicembre 2000 e IC/IFD 2001/2002, con decisioni, rispettivamente del 16 e del
23 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito
del lavoro in fr. 105'646 in media annua ed ammetteva deduzioni per spese
professionali nella misura di complessivi fr. 18'400;
-
che, con
reclamo del 26 dicembre 2002, la contribuente contestava la misura della
deduzione delle spese professionali, chiedendo in particolare il riconoscimento
dei costi per lo spostamento settimanale in automobile e delle spese per doppia
economia domestica;
-
che, con
due decisioni del 10 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il
gravame, aumentando la deduzione delle spese professionali a fr. 23'696 in
media annua, con la motivazione che
… senza che
metta conto verificare partitamente i tempi di percorrenza, l'uso del mezzo
pubblico non appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se
si considera che si tratta del solo rientro settimanale e che la trasferta con
il mezzo pubblico è sostanzialmente al riparo da insidie ed imprevisti. In
simili condizioni la decisione dell'UT di concedere la deduzione prevista per
il mezzo pubblico appare del tutto difendibile. Per questi motivi la deduzione
per spese di trasporto viene ribadita in fr. 3'500 di media annua
e
che
la deduzione
per altre spese professionali viene stabilita in fr. 7'396 di media annua sulla
base dei giustificativi esibiti in sede di reclamo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ contesta la decisione dell'autorità fiscale e ribadisce la
necessità di fruire dell'automobile per rientrare al domicilio, dovendo portare
quattro borse di materiale scolastico, avendo subito un intervento di tunnel carpale
e comportando la trasferta con il mezzo pubblico la perdita di un giorno intero
sia per l'andata sia per il ritorno;
-
che,
conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale;
-
che, per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite
deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
-
che sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
-
che, per
l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000);
-
che per
l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile
è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 19 dicembre
2000);
-
che,
infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa
deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1
lett. c DE del 27 ottobre 1998);
-
che,
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE del 19 dicembre 2000);
-
che la
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso
superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.--
al giorno o di fr. 2'800 all'anno (art. 3 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2000);
-
che anche
per l'IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l'appendice dell'ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo 2001/2002: fr. 600.-- all'anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km
per l'automobile);
-
che la
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon
senso;
-
che,
così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici
anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)
non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA
33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea
1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13, p. 649);
-
che il
limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove
tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109);
-
che, fra
i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che
considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato
quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo
spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio
alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]);
-
che un
altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se
lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile
basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale
amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz
über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109);
-
che più
rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che
non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il
tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per
l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17);
-
che,
aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei
diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo
privato rappresenta dunque l'eccezione;
-
che,
sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà
comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico,
a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a
concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi
pubblici (cfr. p. es. CDT n. ..__________ dell'11
luglio 1996 in re D.B.);
-
che,
venendo all'esame della fattispecie, come detto, __________ __________
-__________ è domiciliata a __________ ma lavorava, nel dicembre 2000, a
__________ e, nel corso del 2001, a __________ (__________);
-
che, in
base alle indicazioni che si ricavano dal sito www.finaroute.ch, la distanza più breve fra
__________ e __________ è di 227 km, percorribili in 2 ore e 35 minuti alla
velocità media di 87,6 km/h, ovviamente in condizioni di viabilità e meteorologiche
ottimali;
-
che,
impiegando i mezzi pubblici, vi sono diverse possibilità, a cominciare da una
durata netta di 4 ore e 33 minuti, secondo il seguente programma:
stazione arrivo partenza mezzo
__________,
V. __________ 11:49 BUS
__________a,
Stazione 12:27 12:30 BUS
__________,
Bahnhof 14:44 14:44 A piedi
__________ 14:47
15:22 treno
__________ 16:22;
-
che
impiegando il treno (senza cioè l'autobus fino a a), la durata si allunga
leggermente (4 ore e 53 o anche più di 5 ore), passando da __________
- e da __________ __________;
-
che,
considerando, come ha sostenuto l'Ufficio di tassazione, che si tratta del solo
rientro settimanale, la decisione impugnata appare condivisibile, poiché i
disagi sopportati non sono tali da rendere i mezzi pubblici inidonei;
-
che anche
gli altri argomenti contenuti nel ricorso non sono tali da condurre ad una
diversa conclusione: il materiale scolastico descritto ("quattro borse di
libri, audio e videocassette e incartamento per 14 classi diverse più una
valigia e la mia borsa") non richiede certamente un trasporto settimanale
da __________ a __________ e la patologia della mano è stata curata mediante
l'intervento chirurgico descritto;
-
che
comunque l'argomento fondato sull'operazione chirurgica non appare convincente
per un'altra ragione: se la mano soffrisse per gli sforzi legati al trasporto
di borse, dovrebbe patire anche gli effetti di una guida lunga e faticosa, con
la conseguenza che apparirebbe preferibile l'uso del mezzo pubblico;
-
che anche
le considerazioni in merito alla perdita di tempo procurata dallo spostamento
con i mezzi pubblici, che sottrarrebbe tempo utile per la preparazione delle
lezioni, non sono del tutto coerenti: è semmai il treno che consente un utile
impiego del tempo, permettendo di lavorare durante il viaggio;
-
che il
ricorso è pertanto respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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