Appeal against disciplinary fine and payment reminder fee dismissed

80.2003.20Altro tribunale20 mar 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayers appealed a CHF 30 reminder fee issued after an unpaid disciplinary fine of CHF 50 for late filing of their 2001/2002 tax return. The tax debt collection office had forwarded their complaint to the tax office, which treated it as a complaint against the fine; the court noted this procedural error but found no substantive prejudice. It held that the reminder was justified because the underlying fine remained unpaid, and that any challenge to the fine would in any event be late. The taxpayers' attempt to shift responsibility to their fiduciary did not remove their liability. The appeal was dismissed, but no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 242 cpv. 3 LT; reminder fee and disciplinary fine; attribution of the omission of a contractual tax representative. A payment reminder is justified whenever a taxpayer fails to pay a tax or fine due under an enforceable decision. A complaint against the reminder does not undermine the validity of the underlying enforceable debt. A challenge to a disciplinary fine must be brought within the statutory time limit; if directed late, it is inadmissible. In the absence of a special rule, the conduct of a contractual representative is attributed to the represented taxpayer by analogy to private-law agency principles; the taxpayer cannot avoid the sanction by invoking the representative’s fault (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2003.20

Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CDT

Incarto n. 80.2003.20

Lugano 20 marzo 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2003

in materia di: multa disciplinare

presentato da:

__________ e __________ __________, __________


ritenuto

in fatto e in diritto

  • che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002 entro il termine stabilito, l'autorità fiscale notificava loro dapprima un richiamo (11 luglio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (16 agosto 2002), attribuendogli un termine di 30 giorni, con l'avvertimento che in caso di inosservanza di tale termine sarebbe loro stata inflitta una multa disciplinare e sarebbe stata intrapresa una tassazione d'ufficio;

  • che, in seguito, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava loro, con decisione del 12 settembre 2002, una multa disciplinare di fr. 50.–;

  • che, in data 22 novembre 2002, l'Ufficio esazione e condoni notificava ai contribuenti una "diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione", chiedendo il pagamento della tassa di diffida del 16 agosto 2002 e della multa disciplinare del 12 settembre 2002 e ponendo a loro carico una ulteriore tassa di fr. 30.– per la diffida di pagamento stessa;

  • che il debitore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 dicembre 2002 all'Ufficio di esazione, così motivato:

Decreto di multa 12-09-02 n. __________

Più diffida 16-08-02 n. ________.__________________.

Più tassa per questa diffida - tot. fr. 110.–

Spettabile Ufficio

Intendo reclamare per questa diffida, perché non è colpa nostra se le tasse (i formulari) non sono stati inviati ancora.

Vi alleghiamo la lettera di reclamo inviata via fax all'Ufficio di tassazione;

  • che l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 31 gennaio 2002, nella quale argomentava che la multa disciplinare avrebbe dovuto essere impugnata nei trenta giorni successivi alla sua notifica;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano la multa di fr. 110.– che sarebbe stata loro inflitta ed attribuiscono la responsabilità per il mancato adempimento tempestivo dei loro obblghi di collaborazione al loro fiduciario, che ha dovuto essere da loro ripetutamente sollecitato;

  • che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che, per l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;

  • che, su tale base, i ricorrenti avevano impugnato, con reclamo all'Ufficio di esazione, la tassa di fr. 30.– per la "diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione", loro intimata in data 22 novembre 2002;

  • che, tuttavia, l'Ufficio di esazione, invece di entrare nel merito del reclamo contro la diffida del 22 novembre 2002, lo ha trasmesso all'Ufficio di tassazione di __________, che lo ha trattato come reclamo contro la multa disciplinare del 12 settembre 2002;

  • che è ben vero che la motivazione del reclamo affiancava alla diffida anche la precedente diffida del 16 agosto e la successiva multa disciplinare, ma ciò non toglie che i contribuenti avrebbero dovuto ricevere una decisione su reclamo dall'Ufficio di esazione e non dall'Ufficio di tassazione;

  • che, sebbene i ricorrenti non abbiano comunque subito alcun pregiudizio, poiché il reclamo contro la diffida di pagamento del 22 novembre 2002 sarebbe certamente stato respinto nel merito, non essendo intervenuto il pagamento della multa disciplinare e della tassa di diffida precedente, è comunque probabile che gli stessi siano stati indotti a ricorrere a questa Camera dal descritto errore di procedura;

  • che pertanto questa Camera rinuncia a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la reiezione del ricorso;

  • che infatti il gravame deve essere respinto, per il fatto che, come appena ricordato, a giustificare la diffida di pagamento basta la circostanza che un contribuente abbia omesso di pagare un'imposta o una multa dovuta all'autorità fiscale in base ad una decisione esecutiva;

  • che il ricorso dovrebbe poi essere respinto anche se lo si considerasse riferito alla multa disciplinare, dato che in tal caso sarebbe tardivo, come affermato dall'Ufficio di tassazione;

  • che del resto l'argomento dei ricorrenti, secondo cui la colpa per il mancato inoltro della dichiarazione sarebbe riconducibile al fiduciario da loro incaricato delle pratiche fiscali, non comporterebbe in nessun caso l'annullamento della sanzione loro inflitta, dato che all'autorità fiscale non risultava esservi un vero e proprio rappresentante contrattuale dei contribuenti, tanto è vero che tutti i richiami e le diffide sono stati notificati direttamente a questi ultimi;

  • che, inoltre, anche in caso di rappresentanza contrattuale, la legge in vigore non consente al contribuente di evitare la sanzione, provando che egli non poteva impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli effetti: l'assenza di una specifica normativa fa sì che il ruolo del rappresentante contrattuale nel contesto delle violazioni procedurali deve essere risolto facendo capo per analogia al diritto privato, per il quale l'agire del rappresentante ha lo stesso effetto come se avesse agito il rappresentato;

  • che, se dunque il rappresentante fiscale contrattuale non presenta la dichiarazione d'imposta, l'omissione è da ascrivere al rappresentato, cioè al contribuente medesimo (CDT n. ..__________ del 25 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 18t);

  • che il ricorso è dunque integralmente respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tax returndisciplinary finepayment remindertimelinesscontractual representationcost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the 22 November 2002 payment reminder fee was well-founded

Decisione estratta

The appeal was unfounded because a payment reminder is justified once a taxpayer has not paid a tax or fine due under an enforceable decision.

Motivazione estratta

The reminder fee was based on the unpaid disciplinary fine and prior reminder; the procedural error in forwarding the complaint did not change the substantive validity of the reminder.

Questione giuridica chiave

Whether the disciplinary fine of CHF 50 could be annulled or reviewed on the merits

Decisione estratta

If the appeal is treated as directed against the disciplinary fine, it is out of time and in any event the taxpayers' reliance on their fiduciary does not eliminate liability.

Motivazione estratta

The fine had to be challenged within the statutory time limit, and under the applicable approach the acts of a contractual representative are attributed to the taxpayer.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and procedural costs should be charged to the appellants

Decisione estratta

No court fees or procedural costs were charged because the erroneous procedural handling may have induced the taxpayers to appeal.

Motivazione estratta

Although the appeal failed, the court considered it equitable to waive costs in light of the authority's procedural mistake.

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