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Numero d'incarto:
80.2003.20
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.20
Lugano
20 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto e in diritto
-
che, non
avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione
fiscale 2001/2002 entro il termine stabilito, l'autorità fiscale notificava loro
dapprima un richiamo (11 luglio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (16
agosto 2002), attribuendogli un termine di 30 giorni, con l'avvertimento che in
caso di inosservanza di tale termine sarebbe loro stata inflitta una multa
disciplinare e sarebbe stata intrapresa una tassazione d'ufficio;
-
che, in
seguito, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava loro, con decisione
del 12 settembre 2002, una multa disciplinare di fr. 50.–;
-
che, in
data 22 novembre 2002, l'Ufficio esazione e condoni notificava ai contribuenti
una "diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione",
chiedendo il pagamento della tassa di diffida del 16 agosto 2002 e della multa
disciplinare del 12 settembre 2002 e ponendo a loro carico una ulteriore tassa
di fr. 30.– per la diffida di pagamento stessa;
-
che il
debitore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 dicembre 2002
all'Ufficio di esazione, così motivato:
Decreto di
multa 12-09-02 n. __________
Più
diffida 16-08-02 n. ________.__________________.
Più
tassa per questa diffida - tot. fr. 110.–
Spettabile
Ufficio
Intendo
reclamare per questa diffida, perché non è colpa nostra se le tasse (i
formulari) non sono stati inviati ancora.
Vi alleghiamo
la lettera di reclamo inviata via fax all'Ufficio di tassazione;
-
che
l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione
del 31 gennaio 2002, nella quale argomentava che la multa disciplinare avrebbe
dovuto essere impugnata nei trenta giorni successivi alla sua notifica;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
contestano la multa di fr. 110.– che sarebbe stata loro inflitta ed
attribuiscono la responsabilità per il mancato adempimento tempestivo dei loro
obblghi di collaborazione al loro fiduciario, che ha dovuto essere da loro
ripetutamente sollecitato;
-
che,
conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, per
l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la
diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e
227;
-
che, su
tale base, i ricorrenti avevano impugnato, con reclamo all'Ufficio di esazione,
la tassa di fr. 30.– per la "diffida di pagamento che precede la domanda
di esecuzione", loro intimata in data 22 novembre 2002;
-
che,
tuttavia, l'Ufficio di esazione, invece di entrare nel merito del reclamo
contro la diffida del 22 novembre 2002, lo ha trasmesso all'Ufficio di
tassazione di __________, che lo ha trattato come reclamo contro la multa
disciplinare del 12 settembre 2002;
-
che è ben
vero che la motivazione del reclamo affiancava alla diffida anche la precedente
diffida del 16 agosto e la successiva multa disciplinare, ma ciò non toglie che
i contribuenti avrebbero dovuto ricevere una decisione su reclamo dall'Ufficio
di esazione e non dall'Ufficio di tassazione;
-
che,
sebbene i ricorrenti non abbiano comunque subito alcun pregiudizio, poiché il
reclamo contro la diffida di pagamento del 22 novembre 2002 sarebbe certamente
stato respinto nel merito, non essendo intervenuto il pagamento della multa
disciplinare e della tassa di diffida precedente, è comunque probabile che gli
stessi siano stati indotti a ricorrere a questa Camera dal descritto errore di
procedura;
-
che
pertanto questa Camera rinuncia a porre a loro carico la tassa di giustizia e
le spese processuali, nonostante la reiezione del ricorso;
-
che
infatti il gravame deve essere respinto, per il fatto che, come appena
ricordato, a giustificare la diffida di pagamento basta la circostanza che un
contribuente abbia omesso di pagare un'imposta o una multa dovuta all'autorità
fiscale in base ad una decisione esecutiva;
-
che il
ricorso dovrebbe poi essere respinto anche se lo si considerasse riferito alla
multa disciplinare, dato che in tal caso sarebbe tardivo, come affermato
dall'Ufficio di tassazione;
-
che del
resto l'argomento dei ricorrenti, secondo cui la colpa per il mancato inoltro
della dichiarazione sarebbe riconducibile al fiduciario da loro incaricato
delle pratiche fiscali, non comporterebbe in nessun caso l'annullamento della
sanzione loro inflitta, dato che all'autorità fiscale non risultava esservi un
vero e proprio rappresentante contrattuale dei contribuenti, tanto è vero che
tutti i richiami e le diffide sono stati notificati direttamente a questi
ultimi;
-
che,
inoltre, anche in caso di rappresentanza contrattuale, la legge in vigore non
consente al contribuente di evitare la sanzione, provando che egli non poteva
impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli effetti: l'assenza di una
specifica normativa fa sì che il ruolo del rappresentante contrattuale nel
contesto delle violazioni procedurali deve essere risolto facendo capo per analogia
al diritto privato, per il quale l'agire del rappresentante ha lo stesso
effetto come se avesse agito il rappresentato;
-
che, se
dunque il rappresentante fiscale contrattuale non presenta la dichiarazione
d'imposta, l'omissione è da ascrivere al rappresentato, cioè al contribuente
medesimo (CDT n. ..__________ del 25 marzo 1997, in RDAT
II-1997 n. 18t);
-
che il
ricorso è dunque integralmente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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