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Numero d'incarto:
80.2003.184
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.184
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2003
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, a
seguito di un controllo del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte,
l'Ufficio delle imposte alla fonte il 27 agosto 2003 intimava a __________
__________ una rettifica delle trattenute, per un importo complessivo di fr.
1'353.50, avvertendola che contro questa decisione poteva presentare reclamo
nel termine di trenta giorni;
-
che il 12
novembre 2003 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio, comunicandogli di
non essere in chiaro sulle rettifiche effettuate, avendo smarrito il conteggio
del 27 agosto 2003;
-
che,
considerando questo scritto alla stregua di un reclamo, l'Ufficio lo respingeva
in quanto tardivo con decisione del 18 novembre 2003;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento del
conteggio del 27 agosto 2003 e la concessione dell'effetto sospensivo del pagamento
della differenza dovuta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;
-
che in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l'art. 206 cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando dell'art. 212 LT,
stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica;
-
che
questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
-
che una
deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5
LT);
-
che il
reclamo di __________ __________ del 12 novembre 2003 è stato chiaramente
presentato quando il termine di trenta giorni per farlo era ampiamente scaduto;
-
che i
disguidi in cui sarebbe incappata __________ __________, segnatamente il suo
gerente in occasione del ritiro dell'invio per posta raccomandata del conteggio
di rettifica, sono ininfluenti, essendo questione interna alla società e
inoltre inidonei a giustificare eccezionalmente la restituzione del termine;
-
che
questa Camera non può quindi far altro che confermare la decisione con cui l'Ufficio
imposte alla fonte ha dichiarato tardivo il reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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