-
che
__________ __________, non avendo inoltrato la dichiarazione d'imposta 2003A
entro la fine di marzo del 2003, veniva diffidato con lettera 17 aprile 2004 dall'Ufficio
di tassazione a provvedervi;
-
che a
seguito di questo invito il contribuente sollecitava la concessione di una proroga,
che gli veniva concessa fino al 30 giugno 2003;
-
che la
proroga è poi stata ulteriormente prolungata fino alla fine di settembre;
-
che il
16 ottobre 2003 l'Ufficio di tassazione, essendo decorso infruttuoso anche il
termine prorogato per la consegna della dichiarazione, inviava al contribuente
un nuovo richiamo mediante diffida raccomandata;
-
che per
questo atto amministrativo veniva prelevata una tassa di cancelleria di fr.
30.-, con l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta entro il 31 dicembre
2003;
-
che il
reclamo presentato dal contribuente il 21 ottobre 2003 veniva respinto con decisione
del 10 novembre 2003;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede l'annullamento della tassa di diffida, invocando la sua precaria
situazione finanziarie e valetudinaria;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo
sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria (e
non una sanzione disciplinare) che viene prelevata automaticamente, al momento
dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza
procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento
passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la
dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera
raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità
fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta
giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che
pacificamente il contribuente ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine
per la presentazione della dichiarazione d'imposta, che gli era stato prorogato
fino all fine di settembre del 2003, obbligando così l'Ufficio di tassazione a
emettere un nuovo richiamo con relativo prelievo, come imposto dall'art. 198
cpv. 4 LT, della tassa di diffida;
-
che la
documentazione medica prodotta con il presente ricorso non consente altra
soluzione: non appare infatti dalla certificazione medica del 13 novembre 2003,
una situazione tale da impedire al contribuente di chiedere la concessione di
una nuova proroga;
-
che la
capacità a compiere un così semplice atto è d'altronde dimostrata dalla presentazione
del presente ricorso a poche settimane di distanza dalla diffida e dal contatto
stabilito con la Direttrice del Dipartimento dopo aver ricevuto la diffida;
-
che
pertanto la diffida deve essere confermata;
-
eventuali
difficoltà finanziarie causate dal pagamento della tassa amministrativa potranno
semmai formare oggetto di domanda di condono alla competente istanza;
-
che per
questi motivi questa Camera rinuncia ad accollare al ricorrente tassa di giustizia
e spese.
visto per le spese l'art. 231 LT
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona