-
che, con
decisione del 9 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale
aaggiungeva al reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 11'200 in media
annua, alla rendita alimentare di fr. 19'200 ed alla rendita AVS/AI di fr.
6'825 un reddito d'altra fonte di fr. 100'000 in media annua;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 dicembre 2002,
contestando in particolar modo la commisurazione del reddito d'altra fonte,
argomentando che un certo sig. __________ le avrebbe versato l'importo di fr.
200'000 a titolo di pigione anticipata;
-
che, con
decisione del 10 novembre 2003, l'Ufficio di tassazione modificava la precedente
tassazione solo in relazione alla deduzione degli oneri assicurativi, lasciando
inalterati gli altri fattori;
-
che la
motivazione della decisione era la seguente: "reclamo definito in sede di
audizione";
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ chiede una riduzione del reddito d'altra fonte, spiegando che il
signor __________ intende lasciare l'appartamento il 1° aprile 2004 e che ella
gli dovrà rimborsare un importo di fr. 132'500, pari alla differenza fra il capitale
di fr. 200'000 ricevuto e gli affitti dal 2000 al 2004;
-
che, nelle
osservazioni al ricorso presentate il 10 dicembre 2003, l'Ufficio di tassazione
si dice disposto alla modifica della tassazione nel senso richiesto dalla ricorrente,
"qualora la documentazione venga avvalorata dai debiti accordi stipulati
fra le parti";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio
1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18,
104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
-
che
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie
di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro
decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
-
che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re
S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2,
112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,
Berna 1991, p. 284; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
-
che per
far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.
2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.
381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
-
che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);
-
che,
nella fattispecie, la decisione su reclamo respinge sostanzialmente la
richiesta della contribuente, in merito allo stralcio o alla riduzione del
reddito d'altra fonte, ma la motivazione rinvia ad una definizione avvenuta in
sede di audizione, della quale peraltro non vi è alcuna traccia negli atti
trasmessi a questa Camera dall'Ufficio di tassazione;
-
che, del
resto, neppure la prima tassazione spiega in modo chiaro la natura del reddito
d'altra fonte di fr. 100'000 in media annua: da alcuni scritti reperiti negli
atti dell'Ufficio di tassazione, pare di comprendere che la ricorrente avrebbe
acquistato un immobile, costituendo poi un diritto di abitazione vita natural durante
a favore di __________. __________, contro un compenso di fr. 200'000;
-
che, in
base a tali premesse, l'autorità di tassazione avrebbe imposto quest'ultimo
importo come reddito d'altra fonte;
-
che
tuttavia, le decisioni dell'Ufficio di tassazione, ed in particolar modo quella
impugnata con il presente ricorso, non contengono alcuna motivazione, come
richiesto dagli articoli 208 cpv. 2 LT e 135 cpv. 2 LIFD;
-
che,
d'altronde, neppure il ricorso permette di comprendere esattamente la portata
della decisione impugnata e, di riflesso, quella del gravame stesso;
-
che, di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio
di tassazione, perché emetta una nuova decisione motivata.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).