rappr. da: __________ __________, __________
-
che
__________ __________ __________ __________, cittadina brasiliana, ha sposato
il __________ __________ 2001 __________ __________ __________;
-
che, non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio
di tassazione di Bellinzona la richiamava l'11 luglio 2002, quindi, dopo averle
concesso una proroga fino al 31 gennaio 2003, la diffidava a collaborare, in
data 13 febbraio 2003, e le infliggeva infine una multa disciplinare di fr. 50,
con decisione del 13 marzo 2003;
-
che la
contribuente non inviava la dichiarazione neppure dopo la multa disciplinare,
sicché, con decisione del 19 maggio 2003, l'Ufficio di tassazione le notificava
una tassazione d'ufficio per il periodo dal 23 novembre 2001 al 31 dicembre
2002, commisurando il reddito del lavoro in fr. 30'000 in media annua ed il
reddito imponibile in fr. 27'500;
-
che la
contribuente impugnava la decisione con reclamo del 13 giugno 2003,
argomentando di non aver potuto compilare la dichiarazione fiscale a causa del
mancato invio del certificato di salario da parte del datore di lavoro
(____________________), che non avrebbe dato seguito ad una sua richiesta del
10 aprile 2003;
-
che
l'Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente, con scritto del 28
settembre 2003, chiedendole di precisare se avesse svolto attività lucrativa
prima del 1° marzo 2002 e dopo il 1° settembre 2002;
-
che, non
avendo ricevuto alcuna risposta, l'autorità di tassazione, con decisione del 27
ottobre 2003, respingeva il reclamo;
-
che, con
scritto del 7 novembre 2003 indirizzato all'Ufficio di tassazione, la
contribuente scrive di essere stata casalinga fino al 30 novembre 2001;
-
che il 28
novembre 2003, poi, la __________ __________ ha indirizzato alla Camera di
diritto tributario uno scritto, nel quale in nome e per conto della
contribuente chiede la riduzione del reddito imponibile;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, alla
luce delle riserve avanzate nelle osservazioni presentate il 9 dicembre 2003
dall'Ufficio di tassazione, va anzitutto rilevata la tempestività del ricorso:
è vero infatti che il gravame inoltrato il 28 novembre 2003 dal rappresentante
della ricorrente sarebbe tardivo, ma non si può ignorare che la contribuente
aveva già manifestato l'intenzione di contestare la decisione su reclamo con lo
scritto inviato all'Ufficio di tassazione il 10 novembre 2003;
-
che
infatti, secondo gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente
può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di
diritto tributario;
-
che,
secondo l'art. 192 cpv. 2 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve
essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente;
-
che in
tal caso il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se
quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio
postale svizzero il giorno della scadenza;
-
che ne
consegue la tempestività del ricorso;
-
che gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una «valutazione
coscienziosa» se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili: in tale sede può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente;
-
che la
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung
im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);
-
che, per
gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta: il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
-
che, per
contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini,
che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà
nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti: è
necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di
collaborazione trascurati in precedenza;
-
che, se
tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di
effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero;
-
che i
descritti requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali
per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di
validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare
nel merito (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);
-
che il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e, di
conseguenza, dall'art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di
inottemperanza, per il fatto che vi è il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità;
-
che, in
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi
giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455, consid. 4f).
-
che, alla
luce di tali premesse, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, se l'
autorità fiscale ha deciso che un reclamo contro una tassazione d' ufficio non
era "ammesso" per mancanza di motivazione ed indicazione dei mezzi di
prova, ma non ha peraltro attribuito al contribuente un termine per sanare i
vizi del reclamo e non lo ha avvertito delle conseguenze dell'inadempimento, la
Camera di diritto tributario non può rifiutarsi di entrare nel merito di un
ricorso contro la decisione, se il contribuente abbia ripreso la collaborazione
(CDT n. ..__________ del 18 dicembre 1997, in RDAT I-1998
n. 14t);
-
che,
venendo all'esame della fattispecie, notificando alla contribuente la
tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale non ha indicato l’esistenza dei
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD e dell'art. 206 cpv. 3 LT né, ricevuto il
reclamo privo di motivazione, ha attribuito alla contribuente un termine per
sanarlo, avvertendolo delle conseguenze dell’inadempimento;
-
che, del
resto, non ha neppure dichiarato esplicitamente l’inammissibilità del reclamo,
ma ha semplicemente deciso che il reclamo non era “ammesso”, cosa che può anche
significare che si trattava di una decisione nel merito;
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che ad
avvalorare tale ipotesi è anche la frase contenuta nella lettera del 18 settembre
2003, con cui l'Ufficio ha chiesto alla reclamante l'invio di documentazione:
invece di minacciare l'irricevibilità in caso di mancata risposta, è stata
inserita la seguente avvertenza: "in caso di inosservanza del presente
invito il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro
possesso";
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che, del
resto, va sottolineata un'altra particolarità della fattispecie: la
dichiarazione 2001/2002, richiesta alla ricorrente, concerneva eccezionalmente
i redditi dello stesso periodo 2001/2002, trattandosi di una tassazione per
inizio dell'assoggettamento, e dopo l'inoltro del reclamo la contribuente e suo
marito hanno inoltrato all'Ufficio di tassazione la dichiarazione 2003 A,
contenente i redditi dello stesso periodo e comprensiva anche dei certificati
di salario della moglie;
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che, in
simili circostanze, pur dovendo riconoscere che la collaborazione prestata
dalla ricorrente è stata tardiva e lacunosa, non si può comunque negare che
essa sia stata ripresa prima che fosse pronunciata l'irricevibilità del
reclamo;
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che anche
la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui uno dei suoi datori di
lavoro (la __________ __________) avrebbe omesso di farle pervenire il
certificato di salario, nonostante una sua espressa sollecitazione, non può
semplicemente essere esclusa;
-
che,
stando così le cose, questa Camera deve annullare la decisione impugnata e
rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché, completata l’istruttoria,
emetta una nuova decisione.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona