-
che,
nella dichiarazione fiscale 1999/2000, i coniugi __________
e __________ __________ dichiaravano di avere conseguito, nel periodo di
computo redditi per complessivi fr. 128'236 in media annua, a fronte di perdite
per fr. 150'000, mentre indicavano esclusivamente debiti per quanto concerne la
sostanza imponibile;
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 17 settembre
2001, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in
fr. 63'004 in media annua e la sostanza in fr. 0;
-
che i
contribuenti impugnavano la decisione in questione con reclamo del 18 settembre
2001, contestando la mancata considerazione delle perdite subite e dei debiti
dichiarati, e affermavano di avere perso tutto in seguito a fallimento;
-
che, nel
corso di un'audizione tenutasi dinanzi all'Ufficio di tassazione il 2 settembre
2003, __________ __________ spiegava di avere intrapreso un'attività indipendente
dopo il fallimento e si impegnava a documentare i relativi redditi entro il 30
ottobre, in modo tale da consentire all'autorità fiscale di valutare
l'esistenza dei presupposti per una tassazione intermedia per mutamento di professione
a partire dal 1999;
-
che,
nella stessa occasione, l'autorità spiegava che gli interessi passivi sui
debiti per i quali esistevano attestati di carenza di beni non erano
deducibili, essendosi la procedura esecutiva conclusa nel 1996, e che non era
ammessa la deduzione delle perdite subite con il fallimento ed il concordato di
due società anonime;
-
che, con
decisione del 13 ottobre 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo
dei contribuenti e ribadiva quanto già spiegato in udienza;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta nuovamente la tassazione dell'autorità fiscale, lamentando le
ulteriori ripercussioni intervenute dal 2000 al 2003, e argomenta di essere
invalido dal 2002 e di essere pure gravemente ammalato;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorrente chiede anzitutto la deduzione dal reddito di diverse perdite subite,
in particolar modo con operazioni immobiliari compiute negli anni 1991/96 a __________;
-
che va
ricordato al ricorrente che i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà
di immobili o di parti di esso sottostanno all'imposta sugli utili immobiliari
(art. 123 LT), che è un'imposta speciale sul reddito, che colpisce solo una
parte del reddito della persona assoggettata e che proprio perciò si configura
come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59);
-
che va
inoltre rammentato che, anche nell'ambito della stessa imposta speciale, la
compensazione delle perdite e degli utili derivanti da diverse transazioni
immobiliari è estremamente limitata e sottostà a condizioni rigorosissime (cfr.
art. 134 cpv. 4 e 5 LT);
-
che
comunque, ad escludere la deduzione delle perdite in questione, basterebbe la
circostanza che le stesse si riferiscono a periodi precedenti rispetto al
periodo di computo su cui si fonda la tassazione impugnata;
-
che le
stesse conclusioni devono essere estese, a maggior ragione, alle altre perdite
fatte valere dal ricorrente: il fallimento della __________
__________ e il concordato della __________ __________
concernono infatti due persone giuridiche che non si identificano evidentemente
con la persona fisica del ricorrente, il quale esercitava nel periodo in
discussione un'attività lucrativa dipendente;
-
che per
il resto il ricorrente adduce ulteriori crediti fatti valere da altri
creditori, che si sarebbero manifestati in tempi recenti: evidentemente anche
tali debiti non sono in grado di influenzare la situazione alla base della
tassazione contestata, che si fonda sui redditi del biennio 1997/98;
-
che la
grave malattia da cui il ricorrente è affetto aggrava senz'altro la sua già
precaria situazione personale, caratterizzata da difficoltà economiche
indubbie, ma non è a sua volta atta a giustificare una modifica della
tassazione;
-
che la
situazione descritta configura piuttosto le condizioni per l'applicazione
dell'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per
il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per
contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale
o parziale degli importi dovuti;
-
che,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che il
ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).