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Numero d'incarto:
80.2003.156
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.156
Lugano
19 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2003
in materia di: imposta annua intera
sui proventi straordinari IC/IFD 2002
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
contratto del 30 settembre 2002, __________
__________ vendeva alla __________ __________
di __________ l'intero inventario __________ al __________
di __________ __________, al prezzo di fr. 50'000;
-
che,
nella dichiarazione di imposta transitoria 2003 A, la contribuente indicava un
reddito aziendale di fr. 34'644 per il 2001 e di fr. 33'174 per il 2002;
-
che, con
due decisioni del 27 agosto 2003, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta annua intera sui
proventi straordinari conseguiti nel 2002, sia per l'IC sia per l'IFD,
commisurando l'utile imponibile in fr. 26'000;
-
che la
motivazione allegata spiegava che il reddito in questione era stato calcolato
deducendo dal ricavo della vendita dell'esercizio pubblico il valore contabile
dello stesso al momento della cessione, pari alla differenza fra il valore al
1.1.2001 (fr. 35'000) e gli ammortamenti non effettuati negli esercizi 2001
(fr. 7'000) e 2002 (fr. 4'000);
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 19 settembre 2003,
contestando la deduzione degli ammortamenti dal valore contabile;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 21 ottobre
2003, così motivata:
Tenuto conto
del reclamo inoltrato, dopo aver contattato telefonicamente la contribuente, si
è potuto appurare che negli anni 2001/2002 non sono stati effettuati
ammortamenti sulla sostanza aziendale. Tale modo di procedere genera un reddito
straordinario ai sensi degli art. 321d LT e 218 LIFD che deve essere imposto;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta che il reddito straordinario sia da qualificare come guadagno, per il
fatto che è stato investito nell'acquisto di un appartamento, ed adduce di
essere attualmente malata e priva di redditi;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l'art. 52 LT, applicabile a tutte le tassazioni cantonali fino alla
fine del 2002, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del
periodo di computo (cpv. 1) ed il periodo di computo comprende i due anni
civili precedenti il periodo fiscale (cpv. 2);
-
che dal
1° gennaio 2003, con il passaggio dalla tassazione sul passato a quella sul
presente, secondo l'art. 50 LT, le imposte sul reddito e sulla sostanza sono
fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (cpv. 1) ed Il periodo fiscale
corrisponde all' anno civile (cpv. 2);
-
che, per
ovviare agli inevitabili inconvenienti provocati dal passaggio da un sistema di
tassazione (praenumerando) ad un altro (postnumerando) e al
relativo vuoto di tassazione che si viene a creare, il legislatore ticinese ha
previsto apposite norme transitorie, tra le quali l'art. 321d LT, che prevede:
1 I
proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si
è concluso in questi anni soggiacciono, per l’anno fiscale in cui sono stati
realizzati, a un’imposta annua intera. Sono riservati gli articoli 36, 37 e 38.
2
Sono considerati
proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale per prestazioni
ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti
straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come il reddito
proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderatamente a
interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale e di
rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte,
l’omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo
esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un’attività lucrativa
indipendente;
- che
l'art. 321e cpv. 1 LT dispone pertanto che:
1 I
proventi straordinari del medesimo anno sono cumulati e soggiacciono, assieme,
ad una sola imposta annua intera.
2
L’imposta è calcolata
applicando le aliquote valevoli per il periodo fiscale 2001/2002. La situazione
personale è quella determinante all’inizio di quest’ultimo periodo fiscale.
3
Le deduzioni sociali
secondo l’articolo 34 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il
conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.
4
L’imposta scade con la
notifica della decisione di tassazione.
5
L’imposta comunale è
assegnata al Comune dove sono dati i presupposti per l’assoggettamento secondo
l’articolo 277 capoverso 1;
- che, per
l'imposta federale diretta, l'art. 218 LIFD prevede a sua volta quanto segue:
2 I proventi straordinari conseguiti negli
anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni
soggiacciono per l’anno fiscale in cui sono stati realizzati a un’imposta annua
intera all’aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti
salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 non sono
accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi
straordinari possono essere dedotte.
3 Per proventi straordinari s’intendono
segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i
proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell’articolo 206
capoverso 3, i proventi straordinari di un’attività lucrativa indipendente;
-
che,
sulla base delle disposizioni in questione, l'autorità di tassazione ha
correttamente assoggettato all'imposta annua intera l'utile conseguito con la
cessione dell'inventario del bar appartenente alla ricorrente;
-
che,
quanto al calcolo dell'utile imponibile, lo stesso è stato correttamente
determinato tenendo conto del fatto che negli ultimi due esercizi,
corrispondenti al biennio che costituisce il cosiddetto "vuoto di
tassazione" (2001 e 2002), la ricorrente ha omesso di intraprendere gli
ammortamenti usuali, con la conseguenza che l'Ufficio di tassazione ha
proceduto a dedurli dal valore contabile al 1.1.2001;
-
che la
qualifica di redditi straordinari attribuita agli ammortamenti omessi è
chiaramente prevista dalla legge (art. 321d cpv. 2 LT) ed è altresì stata
riconosciuta dalla giurisprudenza di cantoni che, prima del Canton Ticino, sono
passati al sistema della tassazione annuale postnumerando (cfr. in particolare
le sentenze del 20 marzo 2001 del Tribunale amministrativo del Canton Svitto,
in RF 2002 p. 18 = StPS 2/01 p. 60; e del 17 novembre 2000 della Commissione di
ricorso fiscale II del Canton Zurigo, in StE 2002 B 65.4 n. 6 = RDAF 58/2002 p.
553);
-
che
comunque la ricorrente non contesta tanto l'imposizione del reddito
straordinario ed il suo calcolo, ma argomenta piuttosto che lo stesso dovrebbe
essere esentato dall'imposta, per il fatto che è stato impiegato per l'acquisto
di un'abitazione e perché inoltre ella attualmente non percepisce più alcun
reddito essendo malata;
-
che
tuttavia le modalità di impiego del ricavo sono del tutto ininfluenti ai fini
della definizione delle modalità di imposizione del reddito, tanto è vero che
questa Camera ha già avuto modo di decidere che l'utile di liquidazione
conseguito con la cessione di un'azienda è imponibile con l'imposta annua
intera persino se è servito a estinguere un debito bancario legato all'attività
commerciale cessata: infatti, il pagamento di tali somme di denaro, indipendentemente
dal fatto che vadano a estinguere debiti privati o debiti aziendali,
costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio dal conseguimento
dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.; CDT n. __________ del 10 maggio 1996 in re A. B.,
confermata dal Tribunale federale con sentenza del 17 aprile 1997; CDT n. __________ del 2 ottobre 2000 in re E. R.);
-
che anche
l'argomento relativo alla malattia ed alla mancanza di redditi attuali non può
mutare il giudizio in merito all'imponibilità dell'utile conseguito, potendo
tutt'al più giustificare l'inoltro di un'istanza di condono: l'art. 246 cpv. 1
LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il
pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe
oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi
dovuti;
-
che,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e
corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità
competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito
il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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