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Numero d'incarto:
80.2003.154
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.154
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che la __________ -__________
__________ è una società a garanzia
limitata con sede a __________ e
succursale a __________ ed è come tale
limitatamente assoggettata all'imposta nel Canton __________;
-
che, non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2001 entro il termine
attribuitole del 30 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (UTPG) la richiamava dapprima e quindi, con decisione del 19 agosto
2002, la diffidava a collaborare, avvertendola che in caso di inosservanza le
avrebbe inflitto una multa disciplinare;
-
che ____________________ __________ omentando che la società è assoggettata all'imposta
nel Cantone di sede;
-
che l'UTPG
respingeva il reclamo con decisione del 5 settembre 2002, affermando che la
ditta ha una frazione della sua impresa imponibile nel Canton Ticino;
-
che, con
decisione del 3 ottobre 2002, l'UTPG infliggeva alla società contribuente una
multa disciplinare di fr. 150, per il mancato inoltro della dichiarazione
fiscale;
-
che la
società impugnava la sanzione, con reclamo del 12 ottobre 2002, contestando
l'assoggettamento nel Canton Ticino, dove avrebbe unicamente un magazzino;
-
che l'UTPG
respingeva il reclamo, con decisione del 25 settembre 2003, argomentando che un
contribuente è obbligato a inoltrare la dichiarazione fiscale anche nel cantone
ove è assoggettato limitatamente, pur potendo limitarsi ad adempiere l'obbligo
mediante invio di una copia della dichiarazione presentata al Cantone di sede;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ -__________
__________ di __________ conferma di avere aperto una filiale a __________ il 1° maggio 2000, ma invoca l'art.
22 LAID, che consentirebbe di presentare la dichiarazione fiscale nel solo
cantone di sede;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in
applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257
LT);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
Ø l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
Ø e l'altra
oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. __________,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi
sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che la
ricorrente non nega di avere omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, ma
invoca come detto una norma della legge federale sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che le consentirebbe di
adempiere i suoi obblighi di collaborazione limitandosi a presentare la
dichiarazione nel cantone di sede;
-
che
l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull’applicazione della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9
marzo 2001 (__________) prevede che se,
per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto
nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura
di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni;
-
che il
contribuente assoggettato all’imposta in parecchi __________
può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la
presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di
domicilio o di sede, salvo il caso in cui il Cantone di domicilio e l’altro
Cantone non abbiano lo stesso sistema di basi temporali d’imposizione (art. 2
cpv. 2 Ordinanza cit.);
-
che tale principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale
relativo al coordinamento e alla
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei
rapporti intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. __________, in particolare par. 1.3.3.), è stato confermato
nell'ambito delle discussioni dinanzi al Consiglio nazionale, in particolar
modo in seguito al ritiro di una proposta dell'onorevole __________, che mirava a modificare l’art. 39
cpv. 2 LAID nel senso di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più
presto possibile agli altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal
contribuente (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre
circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte,
par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution
ou révolution du droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844);
-
che
pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o
limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si
fonda sul diritto cantonale;
-
che la
regola, prevista dall'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza citata, secondo cui il contribuente
può adempiere il proprio obbligo di collaborazione nel cantone in cui è limitatamente
imponibile mediante il semplice invio di una copia della dichiarazione presentata
nel cantone di domicilio o sede, limita il diritto cantonale con riferimento all'adempimento
dell'obbligo di dichiarazione, per il fatto che l'art. 39 LAID lascia aperta la
questione delle modalità di dichiarazione (Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 39 LAID, n. 26, p. 685);
-
che
infatti l'art. 39 cpv. 2 LAID si limita a stabilire che le autorità fiscali si
comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la
consultazione degli atti ufficiali e che, se risulta dalla dichiarazione
d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente
in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali
dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione;
-
che ne
consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una
dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all'imposta;
-
che il
ricorso è conseguentemente respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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