-
che
__________ __________ e __________ __________, domiciliati a __________ (ZH),
sono assoggettati all'imposta nel Canton Ticino quali comproprietari di
sostanza immobiliare a __________;
-
che non
avendo i contribuenti inoltrato il questionario per le comunioni ereditarie e
per le comproprietà (modulo 134) entro il termine stabilito, l'Ufficio di
tassazione di __________ __________ notificava loro dapprima un richiamo (17
aprile 2003) e poi una diffida (15 maggio 2003), ponendo a loro carico una
tassa di fr. 30;
-
che con
decisione del 12 giugno 2003 l'autorità di tassazione infliggeva poi a
__________ __________, quale "rappresentante dell'indivisione", una
multa disciplinare di fr. 50;
-
che
__________ __________ impugnava la decisione citata con reclamo del 14 giugno
2003 in lingua tedesca, affermando di avere chiesto il 5 febbraio 2003 una
proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione fiscale;
-
che
l'autorità invitava il reclamante a tradurre il gravame, ma quest'ultimo
rispondeva con un nuovo scritto in lingua tedesca, nel quale affermava di non
conoscere l'italiano ed invocava comprensione;
-
che, con
decisione del 3 settembre 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, per mancata traduzione in italiano;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta la multa disciplinare di fr. 80 (verosimilmente si tratta della somma
della multa di fr. 50 e della tassa di diffida di fr. 30) e ribadisce che aveva
chiesto una proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione già il 23
settembre 2003;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità;
-
che,
nella fattispecie, la decisione impugnata ha respinto in ordine il reclamo del
contribuente, per il fatto che quest'ultimo, cui era stato attribuito un
termine di trenta giorni per tradurre il gravame in lingua italiana, si è
rifiutato di farlo, chiedendo comprensione;
-
che
questa Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure contenute nel
ricorso, ma deve limitarsi a verificare se la decisione con cui l'autorità di
tassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile sia corretta;
-
che la
libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,
rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed.
1999);
-
che,
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo
uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue
ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano,
mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua
romancia;
-
che,
secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà
linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava
fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
-
che, nei
rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in
linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua
diversa da quella ufficiale (Praxis
2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
-
che tali
principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli
18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites,
in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo
2001, § 38);
-
che in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di
territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
-
che,
sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere
i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal
modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
-
che,
pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità
ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia
35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che la
lettera con cui l'autorità fiscale ha attirato l'attenzione del contribuente
sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino, con la
conseguenza che il ricorso non poteva essere redatto in tedesco, deve pertanto
essere considerata conforme alla legislazione vigente;
-
che
l'Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l'irricevibilità del
reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha
segnalato prima tale vizio al reclamante e gli ha attribuito contestualmente un
termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di
formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che il
reclamo è stato pertanto correttamente dichiarato irricevibile, con la conseguenza
che questo giudice non può a sua volta entrare nel merito del ricorso;
-
che a
titolo abbondanziale si precisa che comunque il ricorso dovrebbe comunque
essere respinto anche nel merito, qualora il reclamo fosse stato tradotto;
-
che
infatti i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio
del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non
ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198
cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità
fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta
giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che nel
caso in esame, la richiesta dell'autorità fiscale si fonda sugli articoli 202
LT, in materia di imposta cantonale, e 128 LIFD, in materia di imposta federale
diretta, i quali stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in
comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro
rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
-
che tali
disposizioni consentono alle autorità di tassazione di chiedere a soci, comproprietari
e proprietari in comune informazioni in merito ai loro rapporti giuridici con
il contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, art. 128 LIFD, n. 7, p. 290);
-
che nel
caso in esame il ricorrente ha ripetutamente sostenuto, sia nel reclamo all'autorità
di tassazione sia nel ricorso a questa Camera, di avere chiesto una proroga del
termine per l'inoltro del questionario e di essere in grado di comprovare tale
circostanza: tuttavia, non ha mai prodotto la prova in questione.
visto per le spese l'art. 231 LT