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Numero d'incarto:
80.2003.133
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.133
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 27
agosto 2001 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava ai
coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, in
cui veniva loro esposto oltre al reddito del lavoro di fr. 69'922.- di media
annua un reddito d'altra fonte di fr. 19'000.- in considerazione
dell'ammanco di disponibilità nel biennio di computo.
1.2.
Quasi due
anni dopo la notifica, il 23 giugno 2003 __________ e __________ __________ si
rivolgevano all'Ufficio di tassazione di __________, rilevando, dopo aver dato
atto di non aver presentato reclamo nei termini di legge, che il reddito d'altra
fonte esposto loro altro non sarebbe che una spesa bella e buona, essendosi
trattato della restituzione di un prestito di fr. 18'000.- al fratello.
Considerando
lo scritto alla stregua di un reclamo, l'Ufficio di tassazione, con decisione
del 18 agosto 2003 lo dichiarava irricevibile in quanto tardivo e non essendo
dato motivo di restituzione del termine.
- 2.1.
Il 2
settembre 2003 i contribuenti si rivolgevano nuovamente all'Ufficio di
tassazione, pregandolo di rivedere la situazione "alla luce dei fatti
reali e non delle supposizioni".
L'Ufficio
di tassazione reagiva chiedendo a __________ e __________ __________ se questo
loro scritto doveva essere considerato alla stregua di un ricorso alla Camera
di diritto tributario. Il 10 settembre 2003, ottenuta riposta affermativa,
l'Ufficio di tassazione trasmetteva l'incarto a questa Camera per competenza.
2.2.
Con
scritto 26 settembre 2003, il giudice, prima di procedere all'emanazione di una
sentenza con relative tasse e spese nel caso di rigetto del ricorso, attirava
l'attenzione dei ricorrenti sul fatto che il Tribunale non può esprimersi sulle
considerazioni relative all'esistenza o meno del reddito d'altra fonte, ma deve
limitarsi a decidere se la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato
tardivo, cioè fuori termine, il reclamo, è corretta. Con la preoccupazione di
evitare inutili oneri finanziari, il giudice invitava pertanto i ricorrenti a
dichiarare se mantenevano il ricorso.
Con
lettera del 2 ottobre 2003 i ricorrenti confermavano la loro intenzione di
ricorrere.
-
Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv.
2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di
decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso
contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
- 5.1.
Gli
articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione
è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la
tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Gli articoli
192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
5.2.
Nel caso
in esame i ricorrenti hanno presentato reclamo contro la notifica di tassazione
del 27 agosto 2001 soltanto il 23 giugno 2003, quindi quando il termine di trenta
giorni era più che abbondantemente scaduto. Sono i ricorrenti medesimi ad ammetterlo
nel loro scritto del 23 giugno 2003, laddove affermano testualmente "lo
sbaglio nostro è stato di non presentare nei termini stabiliti dalla legge
regolare reclamo".
Essi non
fanno d'altronde valere alcun motivo atto in qualche modo a giustificare la
restituzione del termine.
Questo
giudice non può quindi far altro che constatare che la decisione del 18 agosto
2003, con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è
conforme alla legge. Ciò gli preclude per legge la facoltà di esaminare il
fondamento delle censure di merito sollevate dai ricorrenti e, meglio, la
questione di sapere se il rimborso (non l'ottenimento) di un prestito di
fr. 18'000.- possa giustificare una carenza di liquidità di fr.
19'000.- di media annua, pari a fr. 38'000.- nel periodo di computo.
5.3.
Per
scrupolo di completezza questo giudice, a titolo meramente abbondanziale rileva
che dagli scritti inviati dal ricorrente dapprima all'Ufficio di tassazione il
23 giugno 2003 e in seguito a questa Camera il 2 ottobre 2003 non emergono
nemmeno elementi di sorta che in qualche modo potrebbero far pensare che essi
dovevano essere intesi quale domanda di revisione per fatto nuovo o nuovo mezzo
di prova, secondo gli articoli 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, tanto più che
la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva ragionevolmente essere pretesa, rispettando cioè i termini, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria, vale a dire di
reclamo e di ricorso, il motivo di revisione invocato (cfr. art. 232 cpv. 2 LT;
art. 147 cpv. 2 LIFD).
- Visto
l'esito del ricorso, questo giudice è tenuto per legge ad accollare alla parte
soccombente spese e tassa di giustizia.
Tenuto
conto delle asserite condizioni finanziarie dei ricorrenti e della loro
famiglia, questo giudice ritiene di potersi limitare a prelevare la tassa di
giustizia minima prevista dalla legge, che ammonta a fr. 100.- (art. 232 cpv. 6
LT) e le spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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